R E P U B B L I C A   I T A L I A N A N. 362                reg Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO anno 2008
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

XXXXXXXXXXXXXXX (sezione VIª)

 
 
composto da:
 

 
 

                                           –Ref.

ha pronunciato la seguente 
 

                                         SENTENZA 
 

sul ricorso nr. 1855/2007 proposto da: XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

rappresentato e difeso dall'avv.to Agostino Maiello e Giancarlo Fargnoli con cui domicilia in XXXXXXXXXXXXXXX, al c.so Umberto I° nr. 154; 
 

contro

–il Questore della Provincia di XXXXXXXXXXXXXXX, in persona del legale rappresentante p.t.,

–il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t.,

rapp.ti e difesi dall’Avv.ra distr.le dello Stato con cui domiciliano in XXXXXXXXXXXXXXX, v. Diaz nr. 11; 
 

per l’annullamento

del rapporto informativo per l’anno 2005 della Questura di XXXXXXXXXXXXXXX, relativo al ricorrente; 
 

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi all’udienza del 19.12.2007 –rel. il cons. A. Pagano– gli avv.ti: come da verbale di udienza; 
 

Ritenuto in fatto e Considerato in diritto

1.– La parte ricorrente, assistente della Polizia di Stato, si duole che il Questore di XXXXXXXXXXXXXXX abbia formulato nei suoi confronti un rapporto informativo ove lo qualifica in peius, per l’anno 2005, “distinto”, con 37 punti.

Articola pertanto quattro motivi con cui deduce la violazione di legge (L. 241/1990; DPR 335/1982) e l’eccesso di potere sotto molteplici profili.

1.1.– Ha depositato memoria.

2.– L’amministrazione ha provveduto a costituirsi.

3. – La causa è stata trattenuta per la decisione nel merito all’udienza indicata.

4.– Il Tribunale giudica il ricorso infondato.

4.1.– Va premesso –al fine di perimetrare l’ambito del presente giudizio– che la motivazione censurata si riferisce ad una attività valutativa contrassegnata da notevole latitudine di margini di apprezzamento, rispetto ad una serialità di giudizi, avente cadenza annuale, sicché è ben riscontrabile –in tesi– una fisiologica oscillazione degli apprezzamenti, riflessivi di possibili fluttuazioni comportamentali: tanto, anche se riferito, come nel caso in esame, ad un dipendente dall’evidente meritorio curriculum, per i numerosi encomi, lodi e premi conseguiti.

Come osserva, infatti, la giurisprudenza, L'amministrazione pubblica (ed in particolare quella della Polizia di Stato) è titolare di un ampio potere discrezionale nella valutazione del servizio reso dal dipendente nel periodo di riferimento per la redazione del rapporto informativo, cosicché il sindacato del G.A. sul corretto esercizio di tale potere può riguardare solo profili di manifesta illogicità o di assoluto difetto di motivazione in relazione al contesto in cui si inserisce il giudizio complessivo. Ciò comporta che, stante l'autonomia dei singoli giudizi annuali, la congruenza degli stessi va verificata in relazione al complesso delle valutazioni relative alle singole voci, assumendo rilievo marginale, tranne i casi di evidente ingiustificata sproporzione, eventuali variazioni in meno rispetto agli anni precedenti, che derivino da un diverso apprezzamento di singoli profili della professionalità o del comportamento del dipendente nel periodo di riferimento (CdS VI, 17 ott. 2005 nr- 5807; in generale, sui referenti normativi del predetto rapporto, cfr., CdS VI, 22 gen. 2007 nr. 138).

I giudizi analitici e complessivi, contenuti nel rapporto informativo del personale della Polizia di Stato, possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile, in considerazione della potestà discrezionale attribuita alla P.A. in ordine alla valutazione del servizio reso ogni anno in relazione alle variabili esigenze dell'Amministrazione stessa, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, al riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica (Tar Toscana–Firenze, nr. 6129 del 17 dicembre 2003).

Sintetizzando quindi i princìpi generali espressi, si deve concludere che lo spettro indagativo del Tribunale va circoscritto a quello che si definisce un controllo “debole” dell’azione amministrativa, nel senso che è limitato a verificare la razionalità estrinseca della valutazione posta in essere dalla p.A. .

E’ bene peraltro aggiungere che il predetto controllo di razionalità estrinseca risulta qui ancor più selettivo in quanto, attesa la delicatezza dei compiti espletati dalla Polizia di Stato (ed in generale da tutti gli uffici deputati alle investigazioni di contrasto della criminalità), possono venire in considerazione circostanze che non raggiungano la portata di veri e propri indizi, da riscontrare in un processo penale ovvero in un procedimento disciplinare, ma che tuttavia –ripetesi– per l’eccezionale rilievo delle funzioni svolte, assurgono ad elementi di una più lata ponderazione, da far rifluire (“solo”) in una scheda annuale valutativa.

Si tratta inoltre di giudizi –e come si vedrà l’affermazione è particolarmente rilevante nel caso di specie– redatti nell’ambito di dati temporali che la giurisprudenza interpreta quali ordinatori (cfr. Tar Campania–XXXXXXXXXXXXXXX nr. 1848 del 6 giugno 2000).

Così delineato l’ambito dei principi entro cui si deve esplicare il compito del presente Giudicante, si osserva che il rapporto informativo gravato enuncia espressamente i profili ritenuti lacunosi della condotta del ricorrente affermando con coerenza e logicità intrinseca: L’adempimento complessivo dei compiti da parte del dipendente non va ritenuto elevato sia per il profilo dei rapporti interpersonali all’interno dell’amministrazione e sia per l’apporto concreto al buon andamento dell’ufficio. Per altri profili il rendimento deve ritenersi insoddisfacente, in particolare per le qualità morali e di carattere, per il senso del dovere e per la qualità dei rapporti interpersonali all’interno dell’amministrazione. Per tali motivazioni il dipendente è stato anche trasferito ad altro incarico.

Venendo alle specifiche censure, la difesa del ricorrente lamenta che il rapporto non sia stato redatto nel termine annuale previsto dalla normativa di riferimento e che, soprattutto, avrebbe tenuto presente circostanze che non erano pertinenti all’anno da valutare.

Il richiamo è, in particolare, da relazionare all’ultimo rigo della trascritta motivazione che riferisce dell’avvenuto trasferimento del XXXXXXXXXXXXXXX, disposto nell’aprile del 2006 (10.4.2006) e, soprattutto, ad una nota, esibita nel corso del giudizio dall’amministrazione, del procuratore aggiunto della Repubblica di XXXXXXXXXXXXXXX del 16 aprile 2007 che, informando la Questura di XXXXXXXXXXXXXXX circa la posizione del XXXXXXXXXXXXXXX, in relazione a procedimenti penali incardinati presso quell’Ufficio, afferma che dagli stessi il ricorrente “risulta avere rapporti con soggetti legati alla criminalità organizzata di tipo camorristico”.

Si è già detto che il termine ex art. 62 del DPR 24.4.1982 nr. 335 entro il quale l’amministrazione deve provvedere alla scheda valutativa è di natura ordinatoria: il riferimento al trasferimento interno disposto per il XXXXXXXXXXXXXXX consente peraltro di datare dopo l’aprile del 2006 la elaborazione del giudizio contestato (effettivamente carente dell’apposizione della data).

Poiché anche parte ricorrente assume che il termine consentiva almeno all’amministrazione di redigere il rapporto entro il 31 gennaio 2006, ne consegue che il ritardo nella redazione non ha assunto dilatazioni abnormi, ma che –verosimilmente– si è distribuito nell’arco temporale che va dal 9 marzo 2006 (data in cui il XXXXXXXXXXXXXXX compilò il frontespizio di sua competenza) al periodo strettamente successivo e ricomprendente l’aprile 2006 (mese nel quale il ricorrente fu trasferito nell’ambito dello stesso plesso organizzativo).

L’affermazione conclusiva del giudizio –preme sottolinearlo– è del resto recepita nella scheda quale elemento per così dire “esterno”, di conforto, per così dire, alla valutazione in quella sede effettuata.

Passando poi alla nota della Procura della Repubblica, si deve rilevare che la stessa è datata all’aprile 2007: è quindi certamente estranea all’atto qui impugnato (notificato al ricorrente il 19 febbraio 2007), ma –giova precisarlo–richiama processi penali dell’anno 2002 e 2005 ove sarebbero contenute quelle notazioni negative sul XXXXXXXXXXXXXXX.

Proprio la datazione di quei processi penali consente allora di affermare che già da tempo l’amministrazione era stata verosimilmente allertata circa la emersione di elementi valutativi di segno negativo sulla condotta del XXXXXXXXXXXXXXX che, seppur inidonei ad essere sviluppati in senso penalistico o disciplinare, dovevano per necessità trovare una diligente attenzione sotto il profilo organizzatorio e valutativo dell’attuale ricorrente.

Nella fattispecie in esame, come si è già rilevato, sussiste dunque una ampia motivazione valutativa dotata di logicità e coerenza interna nella quale l’amministrazione ha fatto defluire circostanze che, seppure inidonee a suffragare epiloghi punitivi, dovevano comunque trovare una loro estrinsecazione, senza, peraltro, che dovessero essere obbligatoriamente approfondite ovvero oggetto di indagini specifiche, ma solo recepite in quanto tali, dovendosi provvedere non in una sede inquisitiva, quale la redazione del rapporto informativo.

Appare così improntato al canone del buon andamento e della imparzialità l’operato dell’amministrazione che, con le determinazioni assunte nei confronti del XXXXXXXXXXXXXXX, ha tenuto presente le apicali esigenze organizzatorie degli uffici della Polizia di Stato, senza tuttavia vulnerare la posizione del ricorrente in modo non proporzionale.

Si ribadisce, come è pacifico in atti, che il ricorrente è stato infatti spostato all’interno dello stesso plesso amministrativo (in arg. cfr., CdS IVª, nr. 3038 - 31 maggio 2003) e che dei fatti oggetto della nota del Procuratore della Repubblica (da ritenere già informalmente conosciuti prima della informativa dell’aprile 2007: cfr., pg. 5 della relazione dell’amministrazione del 23.4.2007 in fasc. Acvv.ra) non è fatto alcun cenno diretto nel giudizio contestato: segno che l’amministrazione ha mostrato di fare buon governo delle notizie ricevute ma non ancora verificate nella competente sede processuale e di elaborarle solo nell’ambito del rapporto annuale, di rilevante portata sotto il profilo ricostruttivo della fisionomia dell’impiegato e tuttavia recuperabile –quanto a valutazioni negative, nell’ambito dei successivi giudizi ove quelle notizie negative risultassero del tutto sfornite di riscontro– da un poliziotto, nella specie, capace di comportamenti lavorativi pur esemplari.

Il ricorso è pertanto da respingere.

5.– Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la particolare natura della lite. 
 

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo della Campania-XXXXXXXXXXXXXXX (sezione sesta) pronunciando sul ricorso summenzionato, così provvede:

Respinge il ricorso nr. 1855/2007.

Compensa interamente le spese di causa.

Ordina all’amministrazione di uniformarsi. 
 

Così deciso in XXXXXXXXXXXXXXX, 19.12.2007, nella camera di consiglio del TAR.

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TAR Campania sez. VIª  A. Pagano est. -