REPUBBLICA ITALIANA N. 330/08 Reg. Sent.       
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima,  ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

N.   67    Reg. Gen.

ANNO        2008

ai sensi dell’art. 9 della legge 205/2000

sul ricorso n. 67/08 Sezione Prima, proposto da @ @,   rappresentato e difeso dagli Avvocati ...i, elettivamente domiciliato in Palermo, via ..., presso lo studio dell’Avv. ...., come da procura a margine del ricorso;

C O N T R O

il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza,  in persona del legale rappresentante  pro-tempore, la Questura di @, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Compartimento Polizia ferroviaria di Palermo, in persona del legale rappresentante pro-termpore,  tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso cui domiciliano per legge in via A. De Gasperi n. 81;

PER L’ANNULLAMENTO

- del decreto n. 333.D/11328 del 5.11.2007, con cui il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha disposto il trasferimento, con effetto immediato,  del ricorrente dalla Questura di @ Commissariato di P.S.  di @ al Posto Polfer di @.

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

      Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

     Designato relatore il Referendario Achille Sinatra;

     Uditi alla camera di consiglio del 29 gennaio 2008 i procuratori   delle   parti, come da verbale d’udienza camerale;

     Visti gli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, che consentono al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;

     Dato atto che in occasione dell’adunanza camerale fissata per la trattazione dell’istanza cautelare il Presidente del Collegio ha avvertito espressamente le parti della possibilità della definizione del ricorso nel merito con sentenza succintamente motivata ai sensi delle norme sopra richiamate, e che le parti nulla hanno eccepito in merito;

   CONSIDERATO che il ricorso, ritualmente proposto, si palesa fondato, in quanto:

   - il provvedimento impugnato è stato assunto sulla scorta delle considerazioni per cui l’indebita percezione di somme non dovute per lavoro straordinario avrebbe fatto venire meno la fiducia dell’Amministrazione nel proprio dipendente, e che, inoltre, il fatto dell’indebita percezione avrebbe avuto ripercussioni negative sul prestigio dell’Amministrazione medesima nell’ambito territoriale in cui il ricorrente presta servizio ed all’interno dell’Ufficio d’appartenenza;

   - che vanno ritenute meritevoli di accoglimento, con valore assorbente sul resto, le censure svolte dal ricorrente nel primo motivo, con cui viene censurata la correttezza di siffatta motivazione;

   - che, infatti, il G.I.P. del Tribunale di @ ha accolto la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero per i medesimi fatti da cui è scaturito il provvedimento impugnato, sulla scorta di una perizia grafica che ha escluso che le firme sui prospetti relativi al lavoro straordinario contestati fossero riconducibili alla mano del ricorrente, come risulta dalla nota del Questore di @ del 28 febbraio 2007, depositata dalla difesa erariale;

   - che la percezione dell’indebito, ripartito in più mensilità e corrisposto insieme ad altre competenze accessorie, per la esiguità delle relative somme, non può essere stata nella consapevolezza del ricorrente all’atto del ritiro dei cedolini-paga nei quali essa era contemplata;

   - che, peraltro, all’atto della contestazione degli addebiti in sede penale il ricorrente ha prontamente restituito la somma indebitamente percepita;

   - che, per tali ragioni, il fatto della percezione dell’indebito non può avere avuto, nel pubblico, le negative ripercussioni in termini di prestigio dell’Istituzione paventati dall’Amministrazione nell’atto impugnato;

   - che la documentazione in atti smentisce anche che l’avvenuta percezione dell’indebito abbia indotto sfiducia nel ricorrente da parte del personale di polizia in servizio nella sede di @, dal quale, anzi, egli ha ricevuto piena solidarietà;

   - che, pertanto, il provvedimento –come assunto dal ricorrente nel primo motivo- non risponde al principio, incontrastato in giurisprudenza, per cui la determinazione di trasferimento per incompatibilità ambientale di un pubblico dipendente deve essere corredato da una motivazione che indichi gli elementi univocamente idonei a provocare nocumento al prestigio dell'amministrazione e la sussistenza del nesso di correlazione tra la situazione d'incompatibilità e il comportamento del dipendente lesivo del prestigio dell'ufficio, tale da poter essere risolta solo con il suo allontanamento (Consiglio Stato, sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2398; sez. IV, 07 giugno 2005, n. 2876), elementi non ravvisabili nella fattispecie in esame;

   - che per tali ragioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento in epigrafe;

   - che, con riguardo agli specifici profili della controversia e per la limitata attività difensiva delle Amministrazioni intimate, sussistono   giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

     Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, accoglie  il ricorso in epigrafe indicato, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.-----------------------

      Spese compensate.------------------------------------------------

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. -----------------------------------------------------------

    Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2008, con l’intervento dei signori magistrati:---------------
 

Presidente_________________________________ 
 

Estensore__________________________________ 
 

Segretario_________________________________ 
 

Depositata in Segreteria il 10/03/2008

Il Segretario

 
 

I.B.