R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione – composto dai signori:

Reg. Sent. n. 125/05

Reg. Gen. n. 1648/01

 
 

- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente

- Roberta VIGOTTI - Consigliere

- Richard  GOSO  - Referendario, relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1648 del 2001 proposto da ..........., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Borno, elettivamente domiciliato in Torino, via Cavalli n. 28 bis, presso lo studio dello stesso;

contro

il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino che domicilia in corso Stati Uniti n. 45;

la PREFETTURA DI TORINO, in persona del Prefetto pro tempore, non costituita;

per l’accertamento

del diritto a percepire il trattamento economico e di posizione previsto dall’articolo 1 della legge 10/3/1987, n. 100, per il personale trasferito d’autorità, con il conseguente annullamento di ogni atto, ancorché non conosciuto, presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale emanato dall’Amministrazione convenuta in lesione del diritto del ricorrente, compresi i provvedimenti di diniego resi rispettivamente dalla Prefettura di Torino, III Settore, con prot. n. 1832 del 16/3/2001 e dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale del Personale, Servizio T.E.P. e Spese Varie, Divisione II, prot. n. 333-G/2.1.05.03 del 20/6/2001, comunicata all’odierno ricorrente con missiva prot. n. 1832, resa dalla Prefettura di Torino, III Settore, del 29/6/2001 notificata all’interessato il 5/7/2001.

      Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

      Visto l’atto di costituzione in giudizio, a mezzo Avvocatura erariale, del Ministero dell’Interno e la memoria difensiva successivamente depositata;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Relatore alla pubblica udienza del 19 gennaio 1995 il referendario Richard Goso;

Uditi l’avv. ……………………………………………………………..

      Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, proveniente dalla Scuola Agenti della Polizia di Stato, prestava servizio, in qualità di agente, presso la Questura di Torino, a far data dal 29 luglio 1986.

A seguito di domanda, venne assegnato, con provvedimento notificatogli il 27 gennaio 1990, alla sezione di polizia giudiziaria istituita nell’ambito della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo, sede distante oltre trenta chilometri dalla precedente.

In relazione a detto trasferimento, l’interessato chiese all’Amministrazione di appartenenza – con istanza del 13 febbraio 2001, ricevuta dall’Amministrazione il successivo giorno 14 - la corresponsione del trattamento economico previsto dall’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100.

L’istanza fu respinta con i provvedimenti qui impugnati, motivando il diniego in rapporto al divieto posto dall’articolo 24 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Il ricorrente contesta la legittimità dei provvedimenti in questione per i seguenti motivi:

eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, erronea valutazione dei presupposti normativi, carenza di motivazione.

Il diniego opposto dall’Amministrazione si fonda su un diniego normativo sopravvenuto, asseritamente in contrasto “con il principio dell’inderogabilità dei diritti acquisiti, nello specifico, dal dipendente”.

Al contrario, il ricorrente avrebbe diritto al trattamento economico richiesto, previsto per i casi di trasferimento d’autorità, in quanto il carattere proprio dell’assegnazione d’autorità non sarebbe venuto meno, nel caso di specie, per l’intercorsa manifestazione di volontà dell’interessato (con apposita domanda), data la prevalenza dell’interesse pubblico sul vantaggio del dipendente, “per cui il gradimento di quest’ultimo si è configurato quale mero assenso alle determinazioni dell’ente di appartenenza”.

Conclusivamente, il ricorrente chiede l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento del diritto a percepire il trattamento economico previsto dall’articolo 1 della legge n. 100/1987, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento del menzionato trattamento economico, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino al saldo.

Si è costituito in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale, il Ministero dell’Interno che, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha eccepito:

I) l’avvenuta estinzione del credito per decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, relativamente al rapporto di lavoro antecedente un quinquennio dalla data di notifica del ricorso;

II) in subordine, l’infondatezza del ricorso, stante il divieto di estensione dei giudicati di cui all’articolo 24 della legge n. 144 del 17 maggio 1999;

III) l’impossibilità di applicare nella fattispecie i benefici invocati dal ricorrente stante l’interpretazione autentica dettata dal comma 74 dell’art. 3 della legge n. 350/2003.

All’udienza del 19 gennaio 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1) La controversia oggetto del presente giudizio concerne l’accertamento del diritto del ricorrente – agente di polizia in servizio presso la Questura di Torino, trasferito, a seguito di sua domanda, presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo - a percepire il trattamento economico previsto dall’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, trattamento esteso al personale della Polizia di Stato in forza dell’articolo 10 del d.l. 4 agosto 1987, n. 325, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 402.

2) Il procedimento di assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria è regolato dall’articolo 8 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo n. 271 del 28 luglio 1989.

E’ previsto che gli interessati presentino domanda di trasferimento per l’assegnazione a dette sezioni.

Quando mancano le domande o queste sono in numero inferiore al triplo delle vacanze, l’Amministrazione individua d’ufficio i soggetti che possono essere presi in considerazione per la copertura dei posti.

In ogni caso, la procedura è attivata con l’interpello effettuato dall’Amministrazione sulla base dei posti vacanti da ricoprire.

L’assegnazione è poi disposta senza ritardo con provvedimento dell’Amministrazione di appartenenza, su richiesta nominativa congiunta del Procuratore generale presso la Corte d’Appello e del Procuratore della Repubblica interessati.

3) Il ricorrente afferma di avere diritto alla percezione dell’indennità di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, in quanto il trasferimento presso la sezione di polizia giudiziaria di Pinerolo, pur avvenuto formalmente a seguito di domanda dell’interessato, deve essere qualificato come trasferimento d’ufficio in quanto diretto a soddisfare prioritariamente l’interesse pubblico.

La giurisprudenza amministrativa, in passato, si era pronunciata, in fattispecie consimili, in senso favorevole all’istanza qui azionata dal ricorrente, rilevando la prevalenza dell’interesse pubblico nel caso di assegnazione a funzioni superiori o spiccatamente diverse o di maggiore responsabilità rispetto a quelle precedentemente ricoperte, senza che rilevassero, al fine dell’attribuzione dell’indennità prevista dalla legge n. 100/1987, le eventuali dichiarazioni di assenso o disponibilità dell’interessato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 1997, n. 1435, in tema di assegnazione agli uffici di polizia giudiziaria degli ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza).

4) Tuttavia la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), ha stabilito testualmente, al comma 74 dell’articolo 3, che “l’articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell’applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede”.

La novella legislativa ha quindi introdotto una norma di interpretazione autentica, come tale dotata di efficacia retroattiva e applicabile ai rapporti non esauriti, che esclude il diritto del ricorrente a percepire l’indennità prevista dalla legge 10 marzo 1987, n. 100.

5) Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.

Ritiene il Collegio che sussistano comunque giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara infondato e pertanto lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino il 19 gennaio 2005

IL PRESIDENTE      L’ESTENSORE

f.to. Gomez de Ayala           F.to R. Goso

p. Direttore di segreteria

f.to S. Armani

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 26 gennaio 2005

p. Direttore di segreteria

f.to S. Armani

R.G. 1648/01