R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

- Prima Sezione -

composto dai magistrati:

Reg. Sent. n. 1251/06

Reg. Gen. n. 1191/05

 
 

- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente

- Roberta VIGOTTI  - Consigliere

- Richard GOSO   - Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1191/2005, proposto da ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Ialenti, domiciliato ex lege presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte in Torino, corso Stati Uniti n. 45;

contro

il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato ope legis in corso Stati Uniti n. 45;

la Prefettura di Alessandria, Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Prefetto pro tempore;

per l’annullamento

del provvedimento protocollo n. 2.45./2198, datato 5 marzo 2002, emesso dalla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato, su richiesta della Prefettura di Alessandria, in diniego dei benefici stipendiali di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, previsti per i militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539.

   Visti gli atti e i documenti allegati al ricorso;

   Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

   Viste le memorie difensive depositate dalle parti;

   Visti gli atti tutti della causa;

   Relatore alla pubblica udienza del 8 marzo 2006 il referendario Richard Goso;

   Uditi i difensori delle parti, come da verbale di udienza;

   Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, già sovrintendente della polizia di Stato, cessava dal servizio, per limiti di età, il 1° marzo 1988.

Con verbale del 13 febbraio 1981, la Commissione Medica Ospedaliera di Genova gli aveva diagnosticato infermità diverse, riconosciute dipendenti da causa di servizio e ascritte alla 8ª categoria, Tab. “A” allegata al D.Lgt. 20 maggio 1917, n. 876.

A seguito di rinnovato esame, la C.M.O. di Genova, con verbale del 13 aprile 1989, riconosceva infermità ascrivibili alla sesta categoria della tabella A.

In data 16 luglio 2001, l’interessato presentava istanza alla Prefettura di Alessandria per la concessione dei benefici previsti dagli artt. 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458.

La richiesta era, infine, respinta dall’Amministrazione con provvedimento del 5 marzo 2002, per intervenuta prescrizione.

Avverso il provvedimento di rigetto, l’interessato proponeva ricorso dinanzi alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Piemonte, che, con sentenza n. 201 del 14 luglio 2005, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.

Proponeva, quindi, il ricorso in trattazione, notificato all’Amministrazione il 23 settembre 2005 e depositato il 6 ottobre, deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 e della L. n. 539/1950.

Il ricorrente chiede, in conclusione, l’annullamento o la disapplicazione del provvedimento impugnato, la declaratoria del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con i benefici invocati e la condanna dell’Amministrazione al pagamento degli arretrati retributivi, maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi legali.

Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, eccepisce la tardività del ricorso e, nel merito, ne contrasta la fondatezza, per motivi non coincidenti con quelli posti a fondamento del provvedimento di diniego.

In prossimità della pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie difensive.

Chiamato all’udienza del 8 marzo 2006, infine, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1) Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorrente ha eletto domicilio presso lo studio del difensore, in Alessandria.

La violazione dell’obbligo di eleggere domicilio nel Comune sede del giudice adito, valido anche nel processo amministrativo, comporta la domiciliazione ex lege del ricorrente presso la segreteria del T.A.R.

2) Nel merito, il ricorrente, sovrintendente della polizia di Stato in quiescenza, lamenta l’illegittimità della decisione con la quale l’Amministrazione dell’interno lo ha escluso dai benefici previsti dagli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928.

Più in dettaglio, l’esponente ha introdotto nel giudizio tre distinte azioni:

  1. per l’annullamento (o la disapplicazione) del provvedimento che ha respinto l’istanza di concessione dei benefici de quibus;
  2. per la declaratoria del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con applicazione dei benefici suddetti;
  3. per la condanna dell’Amministrazione al pagamento degli arretrati retributivi, con i relativi accessori.

3) Con riferimento alla prima domanda, deve essere accolta l’eccezione di irricevibilità proposta dalla difesa erariale.

Con ricorso notificato il 23 settembre 2005, infatti, l’interessato ha chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto emanato oltre tre anni prima (l’atto impugnato è datato 5 marzo 2002); la proposizione del ricorso alla Corte dei Conti, poi dichiaratasi priva di giurisdizione, dimostra, d’altronde, che il destinatario aveva acquisito tempestiva conoscenza dell’atto.

Ne consegue che la domanda di annullamento è ampiamente tardiva e, pertanto, irricevibile.

Palesemente inammissibile è, poi, la domanda (formulata nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio) di disapplicazione del provvedimento di diniego, poiché contrastante con il principio che, a tutela della perentorietà dei termini di decadenza per l’impugnazione degli atti, preclude al giudice amministrativo qualsivoglia tipo di disapplicazione provvedimentale.

4) Vertendosi in tema di diritti soggettivi nascenti dal rapporto di pubblico impiego, l’accertata irricevibilità della domanda di annullamento non è, comunque, di ostacolo allo scrutinio della domanda di accertamento del diritto che può essere esercitata a prescindere dall’impugnazione degli atti (paritetici) adottati dall’Amministrazione per regolare il rapporto.

Ciò premesso, la domanda di accertamento dei benefici ex artt. 117 e 120, R.D. n. 3458/1928, è fondata e meritevole di accoglimento, nei limiti specificati in appresso.

Le disposizioni di cui sopra attribuivano ai mutilati e invalidi di guerra il beneficio consistente nell’abbreviazione di due anni o di un anno, a seconda del tipo e gravità di menomazione, dell’anzianità di servizio necessaria per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio.

Con l’art. 1 della L. n. 539/1950, i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati e invalidi di guerra sono stati estesi ai mutilati e invalidi per servizio.

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come, in base a tale disposizione, sia stato introdotto nel nostro ordinamento il principio della piena equiparazione, ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dalla legislazione vigente, delle accennate categorie di mutilati e invalidi (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2001, n. 5487 e T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 17 giugno 2005, n. 3449).

Detta equiparazione, pertanto, vale anche agli effetti della concessione dei benefici previsti dagli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928.

Quanto all’individuazione dei soggetti mutilati e invalidi per servizio, si considerano tali, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 539/1950, i dipendenti dello Stato che hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, una mutilazione o infermità ascrivibile a una delle categorie di cui alla tabella A allegata alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Tanto precisato, è agevole riscontrare la fondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente al quale, in costanza del rapporto d’impiego, è stato attribuito, con verbale della C.M.O. di Genova in data 13 febbraio 1981, lo status di dipendente infermo per servizio.

Non persuadono, al riguardo, le contrarie argomentazioni sviluppate dalla difesa erariale, ad avviso della quale il beneficio de quo non potrebbe essere attribuito all’attuale ricorrente in quanto la normativa vigente all’epoca del riconoscimento dell’infermità per servizio (cfr. verbale del 1981 citato in premessa e successivo verbale del 1985) prevedeva la maturazione anticipata di uno scatto di stipendio, mediante abbreviazione convenzionale dell’attività di servizio (di un anno o due anni secondo la gravità dell’infermità), da riassorbirsi al momento della maturazione della successiva classe di stipendio, desumendone che il procedimento per l’attribuzione del beneficio dovesse interamente svilupparsi nel contesto del rapporto d’impiego.

Solamente dal 1° gennaio 1987, quindi in epoca successiva al riconoscimento dell’infermità per servizio, la normativa ha trovato una diversa applicazione, con l’attribuzione di incrementi stipendiali pari al 2,50% per infermità classificate nelle prime sei categorie e dell’1,25% per infermità classificate nelle ultime due categorie.

Argomenta conclusivamente la difesa erariale che, dovendo trovare applicazione nel caso di specie la normativa vigente al momento del riconoscimento dell’infermità, il ricorrente non avrebbe diritto agli incrementi stipendiali di che trattasi.

L’argomento, però, non può essere condiviso, poiché il diritto ai benefici economici previsti dalla pertinente normativa decorre dalla data del provvedimento costitutivo dello status di dipendente infermo per servizio che, nel caso del ricorrente, è stato emanato in costanza del rapporto d’impiego.

A partire da tale data, pertanto, deve essere riconosciuta al dipendente, trattandosi di infermità ascritta alla ottava categoria della tabella A, una maggiorazione retributiva del 1,25%, pari alla metà dell’aumento biennale di stipendio previsto dall’art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, da ragguagliarsi alla classe di stipendio in godimento, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminare il maggior trattamento pensionistico spettante al dipendente cessato dal servizio.

In accordo con la difesa erariale, si deve, invece, escludere rilievo al riconoscimento del più elevato grado di infermità effettuato con verbale in data 13 aprile 1989, poiché la concessione dei benefici in esame presuppone che il riconoscimento dell’infermità sia avvenuto in costanza del rapporto di servizio.

5) Con la terza e ultima domanda, il ricorrente introduce l’azione di condanna dell’Amministrazione al pagamento degli arretrati retributivi (rectius: pensionistici) conseguenti all’applicazione del beneficio ex artt. 117 e 120, R.D. n. 3458/1928, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

La domanda è espressamente limitata agli arretrati decorrenti dal mese di luglio 1996, atteso che il diritto a percepire le somme antecedenti tale data è estinto per decorso del termine di prescrizione quinquennale.

Tanto precisato, la domanda è meritevole di accoglimento e, pertanto, l’Amministrazione deve essere condannata al pagamento degli arretrati, con decorrenza dal mese di luglio 1996, dovuti in conseguenza della rideterminazione del trattamento pensionistico, come specificato sub 4).

Sulle somme risultanti è, inoltre, dovuta la maggior somma tra interessi e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo disposto dall’art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991.

6) Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il resistente Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle somme dovute al ricorrente, nei limiti specificati in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino il 8 marzo 2006.

    IL PRESIDENTE      L’ESTENSORE

f.to. A. Gomez de Ayala          F.to R. Goso

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 13 marzo 2006

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave

R.G. 1191/05