REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano 
 

Registro Decis.:  3048/06

            Registro Gen.: 279/2006  
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:

ANTONIO CAVALLARI, Presidente 

GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG, Primo Referendario

TOMMASO CAPITANIO, Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente  
 

SENTENZA 
 

sul ricorso n. 279/2006, proposto da Lorenzo (omissis), rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via Garibaldi, 43,

contro

Comune di (omissis), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni e Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16,

e nei confronti di

(omissis), non costituita, 
 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

della deliberazione n. 194 del 23.12.2005 della G.M. del Comune di (omissis) e di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare della delibera G.M. n. 17 del 31.1.2006 e del decreto sindacale n. 22 del 29.12.2005. 
 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Uditi nella Camera di Consiglio del 17 maggio 2006 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti, gli avv. Quinto e Valeria Pellegrino.  
 
 

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

 
 
 

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. 
 

Con il presente ricorso, il sig. (omissis), Comandante della Polizia Municipale di (omissis), impugna i provvedimenti con cui l’Amministrazione, nell’ambito di una riorganizzazione dei Settori in cui si articolava in precedenza l’apparato burocratico comunale, ha attribuito al dirigente dell’Area 1 (Affari generali ed istituzionali), nella specie la controinteressata dott.ssa (omissis), la competenza a gestire il P.E.G. della Polizia Municipale; in questo modo, a giudizio del ricorrente, il Corpo di P.M. (e per esso il suo Comandante) viene di fatto spogliato della “leva” più importante ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali, non potendo più gestire in autonomia il Piano Esecutivo di Gestione.

Al riguardo, il sig. (omissis) sostiene appunto che le decisioni assunte dalla G.C., le quali pure conservano al Corpo di Polizia Municipale una posizione differenziata – seppure un po’ anomala - nell’ambito dell’organigramma burocratico, sono destinate a svuotare di qualsiasi significato pratico tale differenziazione (la quale trova fondamento giuridico nella legge quadro n. 65/1986, nella L.R. n. 2/1989 e perfino nel più recente CCNL comparto Enti Locali – quadriennio normativo 2002/2005 - in cui si ribadisce espressamente la necessità che gli enti locali salvaguardino l’autonomia organizzativa dei Corpi di Polizia Municipale), atteso che il Comandante della P.M. viene privato del potere di spesa, il che non gli consente di perseguire in maniera rapida ed ottimale gli obiettivi assegnati annualmente al Corpo. 
 

Costituendosi in giudizio il Comune eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.A. e ciò in base ad una lettura sostanzialistica del ricorso, il quale sarebbe in realtà diretto a censura il demansionamento subito dal ricorrente per effetto degli atti impugnati, per cui della presente azione dovrebbe conoscere l’A.G.O. 
 

Peraltro (a parte il fatto che il sig. (omissis) non rivendica in questa sede l’attribuzione di mansioni superiori nei riguardi della controinteressata, né censura ex se il demansionamento) l’eccezione è infondata, in quanto l’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 contempla espressamente la possibilità della doppia tutela in relazione ai provvedimenti cd. di macro-organizzazione (quali sono certamente quelli impugnati in questa sede) adottati dalle pubbliche amministrazioni in materia di organizzazione dei pubblici uffici, i quali possono, a scelta del soggetto che se ne ritenga leso, essere impugnati autonomamente di fronte al giudice “naturale” (ossia il G.A.) oppure essere censurati in sede di contestazione dei provvedimenti applicativi di natura datoriale (in questo caso l’azione va proposta di fronte al G.O., il quale può disapplicare i provvedimenti presupposti). L’art. 63, al riguardo, si limita a stabilire che la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale amministrativa non determina la sospensione del coevo giudizio civile. 
 

Passando quindi all’esame del merito, la difesa comunale ribadisce che:

 
 

In effetti, bisogna convenire con la difesa dell’Amministrazione sul fatto che, a seguito dell’adozione dei provvedimenti impugnati, il Corpo di P.M. di (omissis) ha conservato una posizione differenziata nell’ambito dell’apparato burocratico comunale, il che si evince da una semplice lettura dell’organigramma allegato alla nota n. 19179 in data 5.10.2005 (con la quale erano state comunicate alle OO.SS. le linee di azione che la Giunta avrebbe poi tradotto nelle deliberazioni impugnate), per cui la questione centrale che il Collegio deve esaminare è se sia legittima la scelta Comune di attribuire la gestione del P.E.G. del Corpo di P.M. al dirigente di un’altra Area burocratica, nel momento in cui il Corpo rimane pur sempre un’entità autonoma. 
 

Il Tribunale ritiene tale scelta illegittima, per le seguenti ragioni:

 
 
 
 
 
 

Conclusivamente, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, nei limiti dell’interesse del ricorrente. 
 
 
 
 

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti. 
 

Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205. 
 

P.Q.M. 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – accoglie il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio, il 17 maggio 2006. 
 

Dott. Antonio Cavallari - Presidente 
 

Dott. Tommaso Capitanio - Estensore 
 
 

Pubblicata il 24 maggio 2006

N.R.G.  «279/2006»