REPUBBLICA ITALIANA 
 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la

Puglia – Lecce

                                                      Registro Decisioni: 792/2006

                                                      Registro Ricorsi: 2029/1987

Composto dai Signori Magistrati : 
 

Aldo Ravalli                                 PRESIDENTE 
 

Enrico D’Arpe                             COMPONENTE  
 

Carlo Dibello                               COMPONENTE  rel 
 

ha pronunziato la seguente : 
 

SENTENZA 
 

su ricorso n. 2029/1987   presentato da : 
 

- (omissis) ,  rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Giardiniero, ed  elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore  in Lecce, via 47° Regg.Fanteria, 29  ; 
 

contro

-MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA , in persona del Ministro pro- tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è  per legge domiciliato; 

per la declaratoria  
 

-del diritto del ricorrente a percepire la maggior somma ad esso dovuta a titolo di :

a) lavoro straordinario prestato dal 1981 ad oggi, nella misura stabilita dalla legge 1.4.1981, n° 121 e dal D.P.R. 27.3.1984 n° 69 art 6  a far tempo dalla emanazione della legge 121/81 o quantomeno dal 15 aprile 1984;

b) indennità relative al servizio notturno e festivo prestato dal 1981 ad oggi, ed espressamente riconosciute dalla legge 10.10.1986 n° 668 artt 17 e 18, di modifica alla legge 121/81 art 16 con decorrenza dal 1981 ad oggi o dalla data di maturazione del diritto;

c) indennità aggiuntive derivanti dal riposo domenicale festivo  infrasettimanale , mai godute dal 1981 ad oggi , con decorrenza dal 1981 ad oggi o dalla data di maturazione del diritto;

d) definizione completa degli emolumenti relativi al trattamento economico di base ai sensi della legge 121/81 e del d.p.r. 69/84, ancora oggi corrisposto sotto forma di acconto.

Con la rivalutazione Istat e gli interessi legali maturati e maturandi sulle somme di cui ai punti a), b), c) e d).

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente a mezzo dell’Avvocatura dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese ;

Visti gli atti della causa;

Designato alla pubblica udienza del 7 dicembre 2005 il relatore dr.Carlo Dibello  e uditi gli avvocati Francesca Giardiniero   per il ricorrente, nonché l’Avv. Distrettuale dello Stato Simona Libertini  per il  ministero resistente ;   
 
 

FATTO

Con ricorso depositato in data 15 luglio 1987, (omissis) , agente di custodia, chiedeva che il Tar pronunciasse declaratoria del proprio diritto a percepire le somme relative al lavoro straordinario prestato dal 1981 ad oggi, nella misura stabilita dalla legge 121/81 a far tempo dalla data di entrata in vigore di detta legge o, quantomeno, dal 15 aprile 1984; nonché le somme relative ad indennità per servizio notturno e festivo ex lege 10.10.1986 n. 668 così come modificativa della legge 121/81; nonché ancora le somme relative ad indennità aggiuntive per riposo domenicale festivo infrasettimanale , mai goduto dal 1981 ad oggi; chiedeva, altresì,  la declaratoria del proprio diritto alla ricostruzione e ridefinizione completa degli emolumenti relativi al trattamento economico in base alla legge 121/81, con gli interessi legali, maturati e maturandi fino al soddisfo, e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.

Esponeva, il ricorrente, appartenente al Corpo degli agenti di Custodia, che la legge 121 dell’1 aprile 1981, con la quale si era varato il nuovo ordinamento della Amministrazione  di  Pubblica sicurezza , aveva assimilato  anche   gli agenti di custodia entro l’ambito della denominazione di “ Polizia di Stato”, ridefinendo ed equiparando , per tal via, il trattamento economico di tutta la forza di polizia.

Successivamente era intervenuto l’accordo tra Governo, SIULP e  DAP recepito nella legge n.34 in data 20.3.1984 che disciplinava i miglioramenti economici frutto della contrattazione sindacale e, quindi, con il D.P.R. 27/3/84 n. 69 si era realizzata la completa attuazione dei predetti accordi , nonché la nuova disciplina prevista per tutte le forze di polizia.

Sosteneva, quindi, il ricorrente, che , mentre per gli altri corpi della Polizia di Stato si era verificata una puntuale e sollecita applicazione dei benefici economici introdotti con i citati interventi legislativi, per gli agenti di custodia, al contrario,  si continuava ad applicare la normativa precedente.

Ciò produceva la conseguenza sfavorevole che gli stessi avrebbero continuato a percepire gli emolumenti relativi al trattamento economico di base sotto forma di acconto ed in misura ridotta con evidente disparità di trattamento rispetto al personale della Polizia di Stato.

Il ricorrente lamentava, dunque, la mancata applicazione da parte del Ministero intimato della legge 121/81 e dei successivi intereventi legislativi – in particolare il DPR 69/84 e la legge 34/84- e, conseguentemente , la mancata equiparazione di fatto del trattamento economico corrisposto agli agenti di custodia a quello previsto per gli altri corpi della Polizia di Stato; lamentava, inoltre, che il mancato aggiornamento delle indennità spettanti agli agenti di custodia non si fondava su valida motivazione giuridica.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione che depositava in atti varia documentazione chiedendo, altresì, il rigetto del ricorso perché infondato.         

DIRITTO 
 

Il ricorso è fondato solo in parte, infondato nel resto.

Con il sedicesimo comma dell’art 43 della legge 121/81, introduttiva del  nuovo ordinamento della Amministrazione della Pubblica sicurezza, “ il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all’Arma dei Carabinieri, e ai corpi previsti dai commi 1 e 2 dell’art 16; tra tali corpi rientra quello degli agenti di custodia( art 16, 2^ comma legge citata).

Indipendentemente da ogni astratto disquisire , occorre guardare con attenzione il dettato normativo, al fine di stabilire compiutamente cosa in concreto il legislatore abbia inteso con l’espressione “trattamento economico” , ferma restando la sua discrezionalità nel disciplinare anche singolarmente ed in maniera differenziata la determinazione di singole voci o indennità, rientranti o meno nell’astratta nozione di trattamento economico.

Va in proposito osservato che la norma sopra richiamata(  l’art .43, comma 16^) non può essere letta disgiuntamente da quella di cui al comma 3 del medesimo enunciato normativo.

Tale ultima disposizione recita chiaramente :”il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alle responsabilità ed al rischio connessi al servizio.”

Risulta, pertanto, evidente che il legislatore della legge 121/81, mentre ha  esteso il  trattamento previsto per la Polizia di Stato agli appartenenti al Corpo degli Agenti di Custodia relativamente allo stipendio e alle indennità di funzioni di polizia , non altrettanto ha fatto con riferimento alle speciali indennità, quali quelle relative al lavoro straordinario, al servizio notturno e festivo, alle festività domenicali e infrasettimanali non godute.

Tale il chiaro contenuto e la portata della legge 121/81, le cui disposizioni sotto tale profilo sono passate indenni  al vaglio della Corte Costituzionale, giusta ordinanza n.65/89 del 9-23.2.1989, con cui si è dichiarata la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art 2, 5^ comma della legge 34/84( relativa alla copertura finanziaria del D.P.R. attuativo dell’accordo contrattuale triennale del personale della P.s. e della sua estensione agli altri corpi di Polizia)

Tale diversificazione di trattamento o, più precisamente, la rilevata gradualità nella attribuzione di determinati benefici economici , rientra infatti nella discrezionalità del legislatore, sia in relazione alla obiettiva diversità di funzioni proprie dei diversi corpi di Polizia , sia in relazione alla esigenza di necessaria copertura finanziaria della legge e delle correlate esigenze di bilancio dello Stato.

Con decreto legge n.164 del 29/4/87 e con il successivo d.l. 356 del  26/8/87, convertito con modificazioni nella legge 27/10/1981. n. 436, è stata soppressa, con effetto dall’1.1.1987, la adeguata gratifica di cui all’art 10 della legge 284 del 1977, modificato dall’art 145 della legge 312 del 1980, in relazione all’art 11 della legge 607 del 1971( tale gratifica era corrisposta “ per ogni giorno di riposo settimanale o di ferie annuali non goduto e per ogni servizio prestato oltre le otto ore giornaliere”); con pari decorrenza veniva estesa agli agenti di custodia la retribuzione per lavoro straordinario nella stessa misura oraria prevista per il personale della Polizia di Stato( art 5, 1^ e 2^ comma legge 436/87)

Il trattamento economico relativo al lavoro straordinario va, quindi, corrisposto, in base al citato insieme normativo anche per i giorni di riposo settimanali o ferie non goduti.

Con legge 10.10.1986, n. 668 veniva, inoltre, estesa al personale delle forze di polizia di cui all’art 16 della legge 121/81, tra cui rientra appunto il corpo degli agenti di custodia, l’indennità di servizio notturno e festivo nella stessa misura fissata per la Polizia di Stato( art 18).

Veniva, altresì, prevista  la corresponsione di una indennità per il servizio da prestare per turni, senza obbligo di impiego assiduo e continuativo( art 17).

Corollario di quanto sopra è la manifesta infondatezza della pretesa del ricorrente di percepire le indennità per lavoro straordinario nella misura fissata dalla legge 121/81 e dal D.P.R. 69/84 in favore del personale della Polizia di Stato a far tempo dal 1981 o, in via subordinata, dal 15/4/1984; parimenti infondate le pretese del ricorrente relative a percepire le maggiori somme, calcolate per differenza tra il dovuto ed il percepito, relative al servizio notturno e festivo, maturate dall’81 ad oggi, nonché la pretesa corresponsione delle indennità aggiuntive per il riposo domenicale e le festività infrasettimanali non godute, sempre con decorrenza dal 1981.

Le relative pretese azionate vanno, pertanto, respinte.

Le dette indennità competono, viceversa, al ricorrente solo dalle date rispettivamente previste dalle citate leggi 668/86 e 436/87.

Il ricorso va quindi, in parte qua respinto.

Ulteriore corollario della situazione normativa sopra delineata è, però, rappresentato dalla circostanza che al ricorrente legittimamente compete il diritto a percepire gli emolumenti del trattamento economico di base, intendendosi per tali- come già precisato- unicamente  lo stipendio e la speciale indennità di funzioni di polizia ( prevista con decorrenza dal  1° gennaio 1984 dall’art 2 , comma 11^ della legge 34 del 1984, che ha soppresso l’indennità penitenziaria prevista dall’art 2 della legge 65 del 1983) nella misura fissata dall’art 5 del D.P.R. n. 69 del 1984 per il personale della Polizia di Stato.

Risulta, infatti, dal ricorso che anche tali emolumenti sarebbero stati percepiti dal ricorrente, ancora sino all’epoca della proposizione del ricorso, solo in forma parziale e a titolo di acconti.

A dire del ricorrente, cioè, neanche tali emolumenti del trattamento economico di base sarebbero mai  stati estesi integralmente e compiutamente in favore degli agenti di custodia.

Tale circostanza, pure in assenza di apposita attività istruttoria, deve  intendersi come dato processuale pacificamente acquisito , non sussistendo sul punto alcuna contestazione in fatto da parte dell’Amministrazione.

Tale condotta dell’Amministrazione si pone in aperto contrasto con le previsioni normative sopra citate.

Va conseguentemente dichiarato il diritto del ricorrente a percepire gli emolumenti economici integranti il trattamento economico di base( stipendio ed indennità di funzioni), così come stabilito per il personale della Polizia di Stato, da determinarsi e corrispondersi in suo favore, secondo le modalità ed i termini di cui alla citata legge n. 34 del 1984 e al D.P.R. 69/84, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria e, ovviamente, per differenza tra il dovuto e il percepito.

Ricorrono giustificati motivi per compensare le spese del presente giudizio. 
 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione I di Lecce, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe, in parte lo accoglie ed in parte lo respinge, nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio del 7 dicembre 2005

ALDO RAVALLI- PRESIDENTE

CARLO DIBELLO-COMPONENTE EST.

         Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 07 febbraio 2006