T.A.R.

Puglia - Bari

Sezione I

Sentenza 5 febbraio 2007, n. 337

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

BARI

PRIMA SEZIONE


Registro Sentenze: 337/07

Registro Generale:
1558/2006

nelle persone dei Signori:

VITO MANGIALARDI Presidente f.
f., relatore
CONCETTA ANASTASI Consigliere
RAFFAELE GRECO
Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nella Camera di
Consiglio del 24 gennaio 2007

sul ricorso 1558/2006 proposto da:

...........

rappresentato e
difeso da:

PACCIONE AVV.LUIGI
ATTOLICO AVV.ANTONIA
con domicilio
eletto in BARI
VIA Q.SELLA, 120
presso
PACCIONE AVV.LUIGI

contro

COMUNE DI ...
rappresentato e difeso da:
CAPRUZZI AVV.BIANCALAURA
CIOFFI AVV.ROSA
con domicilio eletto in BARI
VIA PRINCIPE AMEDEO,
152
presso
CAPRUZZI AVV.BIANCALAURA

e nei confronti di

........

rappresentato e difeso da:
LORUSSO AVV.FELICE EUGENIO
con domicilio
eletto in BARI
VIA AMENDOLA N.166/5
presso la sua sede

e nei
confronti di

......
e nei confronti di

.......

per l'annullamento,

-del provvedimento di aggiudicazione provvisoria
del pubblico incanto per la concessione della gestione, per la durata
di sette anni, del complesso natatorio comunale sito in Bari al viale
di Maratona, giusta verbale della Commissione esaminatrice del
20.07.2006;

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva -ove già
emesso- del detto pubblico incanto;

- di tutti i verbali posti in
essere dalla Commissione Esaminatrice per l'aggiudicazione della
suindicata concessione di servizio pubblico;

- di ogni atto
presupposto e/o connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo, ivi
compreso, ove occorra, il bando di gara e il disciplinare limitatamente
agli interessi delle ricorrenti.

Visti gli atti e i documenti
depositati con il ricorso;

Vista la sentenza n. 3952/06 con cui
questo TAR pronunciando su istanza incidentale di accesso ex art. 25 co.
5 legge 241/90 presentata da parte ricorrente, Ordinava al Comune di
depositare presso la Segreteria di questa Sez. il progetto- offerta
dell’aggiudicataria provvisoria;

Visto l'atto di costituzione in
giudizio di:

COMUNE DI B.

......
Visto che con atto depositato -
previa notifica - in data 7.12.06 la P. ha proposto ricorso per
incidente di esecuzione, chiedendo opportune, anzi necessarie, misure
affinchè l’ostensione del progetto offerta del raggruppamento facente
capo alla Polisport potesse avvenire senza pregiudizio per gli
interessi professionali della controinteressata;


Udito il relatore
Cons. VITO MANGIALARDI e uditi altresì per le parti gli avvocati
presenti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e diritto
quanto segue:

Fatto e Diritto

Con istanza incidentale in epigrafe
evidenziata, la ...... in riferimento all’accesso a favore delle
ricorrenti disposto da questo TAR – giusta sentenza n. 3952/2006 - al
progetto offerta di essa aggiudicataria provvisoria di cui si ordinava
il deposito agli atti di causa, ha proposto ricorso per incidente di
esecuzione chiedendo predisposizione di “tutte le misure necessarie
affinchè l’ostensione del progetto offerta del raggruppamento facente
capo alla P. avvenga senza pregiudizio per gli interessi professionali
ed imprenditoriali della controinteressata, ed in particolare in modo
tale da evitare che i contenuti progettuali possano essere
indebitamente utilizzati dalle ricorrenti, o da chiunque altro nell’
ambito di gare future o, comunque, in successive occasioni.”.

Ritiene
il Collegio di premettere e con riferimento a problema già dibattuto in
giurisprudenza circa la limitazione dell’accesso alla sola visione (e
non anche alla estrazione di copia) per bilanciare l’esigenze di
accesso con quelle di riservatezza (favorevole ad essa limitazione CdS
, VI Sez, 9 gennaio 2004 n. 14 –contra invece IV Sez. 6 ott. 1999 n.
1627), che esso problema deve ritenersi superato dalla intervenuta
normativa di cui alla legge n. 15/2005 modificativa in parte qua della
241/90. Ed infatti in base alla nuova disciplina deve ricomprendersi
nel diritto di accesso sia la visione sia il rilascio di copia del
documento, e ciò soprattutto a seguito dell’abrogazione della
disposizione dettata dall’art. 24 comma 2 lettera d) nella formulazione
dell’originaria legge 241, abrogazione che fa ritenere superata ogni
possibilità di distinguere tra le due modalità di accesso che non si
ravvisano più separabili (in termini Tar Lazio, Roma, Sez. III, 30
marzo 2006, n. 2212).

Ciò detto, e sottolineata pure la genericità
delle misure richieste dalla parte (vedi quanto scritto a riguardo nell’
istanza e sopra testualmente riportato), ritiene il Collegio di
ribadire che una impresa che abbia partecipato ad una gara pubblica ha
titolo all’accesso alle offerte tecniche presentate da altre
concorrenti alla gara risultate aggiudicatarie o classificatesi in
posizione migliore, essendo la conoscenza dei dati contenuti in tali
offerte necessaria ai fini di una predisposizione di un’adeguata difesa
in sede processuale, da ritenersi prevalente rispetto alla riservatezza
( cfr. TAR Piemonte Sez. II, 25 febbraio 2006,m n. 1127).

In detti
termini sostanziali si è espressa anche questa Sezione nella sentenza
sopra menzionata n. 3952/06 -cui ha fatto seguito il presente ricorso
per incidente di esecuzione- in cui si annotava che la richiesta di
accesso (ndr. della ricorrente S.) risulta prodotta in modo non certo
emulativo, ma in base ad un interesse che ben si collega all’istante
impresa che ha contestato nel raggruppamento aggiudicatario carenza di
requisiti partecipativi…

L’interessata ... per il tramite della sua
difesa a supporto della sua richiesta (che già si è qualificata
generica) viene ad esprimere il timore che i contenuti progettuali del
depositato progetto-offerta possano essere indebitamente utilizzati
dalla ricorrente o da chiunque altro nell’ambito di gare future.

In
tema, il Collegio non può che ribadire che l’accesso al progetto-
offerta è stato statuito accogliendosi l’interesse processuale della
parte, con la implicita conseguenza che il deposito del progetto
offerta è da servire in questa sede processuale (ric. n.1558/06) e non
già per altri fini. Il timore espresso dalla .... che agisce in via di
prevenzione troverà protezione –qualora si si abbia a concretizzare-
nella normativa predisposta a tutela delle opere di ingegno (diritti
soggettivi e quindi AGO), talchè le disposizioni dettate in materia di
acceso risultano a riguardo non conferenti.

In conclusione il ricorso
per incidente di esecuzione (a seguito della sent. n. 3952/06) che ci
ha occupato, richiamata la precisazione che sopra si è evidenziata, va
disatteso.

Quanto alle spese di giudizio, si ravvisano ragioni per
disporne la compensazione tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari, Sez. Prima,
respinge il ricorso per incidente di esecuzione depositato previa
notifica il 7 dic. 2006 e nell’ambito del giudizio di cui al ric. n.
1558/2006. Spese compensate.

Così deciso in Bari nella Camera di
Consiglio del 24 gennaio 2007.

Il Presidente Rel. Est. (dr. Vito
Mangialardi).