REPUBBLICA ITALIANA    N. 147      Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    Anno    2007
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE    N.  169   Reg.Ric.
PER LA BASILICATA    Anno   1993
Ha pronunciato la seguente  
SENTENZA  

 
 

sul Ricorso n. 169/1993 proposto dal Sig. ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., rappresentato e difeso dall’Avv. Emanuele ...OMISSISVLD..., come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Sacerdoti Liberali n. 14 presso lo studio legale dell’Avv. Salvatore Lacerra;

contro

-l’USL n. 1 di Venosa, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per il riconoscimento

del diritto del ricorrente a percepire con decorrenza dall’1.1.1988 l’indennità mensile di rischio radiologico ex art. 1, comma 2, L. n. 460/1988, pari a £. 200.000, anzicchè quella di £. 50.000;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i documenti e gli atti tutti di causa;

Data per letta alla Pubblica Udienza del 7.12.2006 la relazione del Primo Referendario Dott. Pasquale Mastrantuono ed uditi, altresì, per le parti gli Avvocati difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

-Il ricorrente, dipendente di ruolo dell’ex USL n. 1 di Venosa inquadrato nella IV^ qualifica funzionale con il profilo di Operatore Tecnico, dal 4.2.1975 al 4.2.1992 (in data 5.2.1993 è stato collocato d’ufficio in pensione) ha prestato servizio presso il Reparto di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Venosa (il ricorrente è stato utilizzato con tali mansioni anche nei turni di reperibilità);

-con Del. n. 36 del 22.2.1977 al ricorrente veniva concessa con decorrenza dal 4.2.1975 l’indennità mensile di £. 30.000 per il rischio radiologico di cui all’art. 1 L. n. 416/1968 (tale norma prevedeva l’attribuzione di tale indennità nella misura unica di £. 30.000 nei confronti di tutti di dipendenti che espletavano le mansioni di Tecnico di radiologia), in quanto il ricorrente svolgeva prevalentemente ed in modo continuativo la sua attività lavorativa nella zona controllata (per la relativa nozione cfr. art. 9, lett. e, DPR n. 185/1964; vedi ora l’art. 4 D.Lg.vo n. 230/1995) della camera oscura, situata tra le due diagnostiche, cioè in un luogo-sorgente di radiazioni ionizzanti, in cui le persone esposte per ragioni professionali ricevevano una dose di radiazioni superiore a 1,5 REM per anno (ai sensi dell’art. 6, lett. c, DPR n. 185/1964 per REM si intende la “dose di radiazioni ionizzanti che, assorbita dal corpo umano produce un effetto biologico identico a quello prodotto nello stesso tessuto dall’assorbimento di un RAD di raggi X”; ai sensi dell’art. 6, lett. b, DPR n. 185/1964 il RAD è l’unità di misura della dose assorbita, che equivale “a 100 erg per grammo di sostanza irradiata”; per completezza va precisato che ora ai sensi dell’art. 4 D.Lg.vo n. 230/1995 le dosi di radiazioni sono misurate in sievert (SV) ed 1 sievert (SV) equivale a 100 REM e l’Allegato III del predetto D.Lg.vo n. 230/1995 classifica in Categoria A i lavoratori esposti in un anno solare a 6 mSv di dose efficace);

-dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 L. n. 460/1988 il ricorrente continuava percepire l’indennità mensile di rischio da radiazione di £. 30.000, sebbene quest’ultima norma aveva aumentato la predetta indennità mensile da £. 30.000 a £. 200.000 (al riguardo va specificato che tale norma aveva aumentato la citata indennità mensile da £. 30.000 a £. 200.000 soltanto in favore dei Medici e dei Tecnici di Radiologia, mentre con riferimento al personale, non appartenente alle categorie dei Medici e dei Tecnici di Radiologia, “esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione”, che avrebbe dovuto essere individuato dall’apposita Commissione prevista dall’art. 58, comma 4, DPR n. 270/1987, veniva prevista un’indennità mensile di £. 50.000);

-successivamente, però, con nota prot. n. 36157 del 15.7.1989 il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’esercizio della funzione ex art. 27, comma 1, n. 2, L. n. 93/1983 di indirizzo in materia di pubblico impiego, comunicava alla Regioni che l’indennità mensile di £. 200.000 ex art. 1 L. n. 460/1988 (ed il connesso beneficio del congedo aggiuntivo di 15 giorni per ogni anno di servizio, previsto dall’art. 36 DPR n. 130/1969) spettava soltanto al personale medico e tecnico di radiologia, mentre al restante personale doveva essere attribuita soltanto l’indennità mensile di £. 50.000 (senza diritto al congedo aggiuntivo di 15 giorni), ed invitava le Regioni ad applicare l’art. 1 L. n. 416/1988 nel senso sopra indicato;

-con nota prot. n. 6959 del 24.7.1989 l’Assessore Regionale alla Sanità trasmetteva ai Presidenti delle USSLL regionali la predetta nota Dipartimento Funzione Pubblica prot. n. 36157 del 15.7.1989;

-con Del. Comitato di Gestione n. 1853 del 28.11.1990 l’USL n. 1 di Venosa recepiva formalmente la suddetta nota del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabilendo di: 1) sospendere al personale, non appartenente alle categorie dei Medici e dei Tecnici di Radiologia, l’indennità mensile di rischio radiologico ex art. 1, comma 2, L. n. 460/1988, in attesa delle determinazioni da parte della Commissione ex art. 58, comma 4, DPR n. 270/1987; 2) di revocare gli atti che attribuivano al personale, non appartenente alle categorie dei Medici e dei Tecnici di Radiologia, il congedo aggiuntivo di 15 giorni;

-dopo l’emanazione di quest’ultima Delibera al ricorrente veniva sospesa l’intera indennità mensile di rischio radiologico e non veniva più concesso il beneficio dei 15 giorni di congedo aggiuntivo;

-con diffida del 14.5.1991 il ricorrente chiedeva all’Amministrazione con decorrenza 1.1.1988 almeno il pagamento dell’indennità mensile di rischio radiologico nella misura di £. 50.000: tale istanza veniva successivamente accolta, per cui dal mese di giugno 1991 al ricorrente veniva corrisposta l’indennità mensile di rischio da radiazione di £. 50.000;

-con il presente ricorso (notificato all’Amministrazione resistente il 13.2.1993) il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità mensile di rischio radiologico ex art. 1, comma 2, L. n. 460/1988, pari a £. 200.000, anzicchè quella di £. 50.000, deducendo la violazione dell’art. 1 comma 3, L. n. 460/1988, così come interpretato dalla Corte Costituzionale con la Sent. n. 343 del 7.7.1992, l’eccesso di potere per contraddittorietà di comportamento e per disparità di trattamento;

-con Ordinanza n. 29 del 27.6.2006 questo Tribunale ha ordinato al Direttore Generale dell’AUSL n. 1 di Venosa di redigere una relazione di chiarimenti, con la quale fosse specificato se: 1) l’apposita Commissione di cui all’art. 58, comma 4, DPR n. 270/1987, successivamente all’introduzione del presente giudizio, abbia accertato che il ricorrente era esposto in modo continuativo e permanente ad un livello di rischio radiologico, assimilabile a quello a cui erano esposti i Medici ed i Tecnici di Radiologia; 2) in caso affermativo, la decorrenza dell’attribuzione dell’indennità mensile di rischio radiologico ex art. 1, comma 2, L. n. 460/1988 pari a £. 200.000; in data 28.8.2006 l’Amministrazione resistente depositava: a) il verbale, redatto dalla citata Commissione ex art. 58, comma 4, DPR n. 270/1987 il 18.5.1991, con il quale tale Commissione stabiliva che al personale ausiliario addetto alla Radiologia (tra cui il ricorrente, inquadrato nella IV^ qualifica funzionale con il profilo di Operatore Tecnico) spettava l’indennità di rischio radiologico ex art. 1, comma 3, L. n. 460/1988 nella misura di £. 50.000, in quanto tale personale risultava esposto alla radiazioni “in modo saltuario ed occasionale”; b) la Del. Amministratore Straordinario U.S.L. n. 1 di Venosa n. 289 del 2.3.1992, con la quale venivano approvate le decisioni, assunte dalla predetta Commissione ex art. 58, comma 4, DPR n. 270/1987.

All’Udienza Pubblica del 7.12.2006 il ricorso in epigrafe passava in decisione.

DIRITTO

In via preliminare si osserva che l’art. 24, comma 1, della L. n. 1034/1971, il quale disciplina l’istituto dell’interruzione del processo dinanzi al Giudice Amministrativo, si riferisce esclusivamente alle parti private e non alle parti pubbliche, per cui la fattispecie della successione tra Enti Pubblici risulta tuttora disciplinata dall’art. 92 del R.D. n. 642/1907, in forza del quale la morte o il cambiamento di stato di una delle parti non sospende il processo amministrativo (cfr. per tutte C.d.S. Sez. V Sent. n. 21/1997; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 22/2000). Pertanto, nessuna influenza ha nel presente giudizio la circostanza dell’avvenuta soppressione dell’ex USL n. 1, in quanto il processo può proseguire nei confronti dell’AUSL n. 1 di Venosa, la quale ai sensi degli artt. 4, comma 1, L.R. n. 50/1994, 49, comma 1, L.R. n. 27/1996 e 51, comma 1, L.R. n. 39/2001 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi, posti in essere dalla disciolta USL n. 1, parte resistente di questo giudizio. Pertanto, il presente ricorso è stato correttamente notificato in data 13.2.1993 al legale rappresentante della soppressa USL n. 1, dal momento che ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 tale USL è confluita nell’AUSL n. 1 di Venosa soltanto dall’1.1.1995.

Sempre in via preliminare va precisato che l’azione proposta va qualificata come azione di accertamento, in quanto volta ad ottenere il riconoscimento di un emolumento economico (nella specie indennità mensile di rischio radiologico ex art. 1, comma 2, L. n. 460/1988 nella misura di £. 200.000, anzicchè di £. 50.000), cioè di un autonomo diritto soggettivo, la cui tutela è affidata alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (in quanto la pretesa si riferisce ad un periodo anteriore all’1.7.1998) mediante un giudizio sul rapporto teso all’accertamento del diritto.

Nel merito il ricorso in epigrafe risulta, però, infondato e pertanto va respinto.

Infatti, al riguardo va precisato che la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 343 del 20.7.1992 (la cui applicazione è stata invocata dal ricorrente) ha statuito che l’art. 1, comma 2, L. n. 460/1988, il quale prevede espressamente l’attribuzione dell’indennità mensile di rischio radiologico nella misura di £. 200.000 soltanto per i Medici ed i Tecnici di Radiologia (come condizione assoluta e/o iuris et de iure, che non ammette prova contraria, di esposizione di tale categorie di lavoratori ad elevato rischio radiologico), va interpretato nel senso che tale indennità pari a £. 200.000 mensili va riconosciuta anche alle altre categorie di lavoratori che, previo accertamento da parte della Commissione di cui all’art. 58, comma 4, DPR n. 270/1987, risultano esposte (come i Medici ed i Tecnici di Radiologia) in modo continuativo e permanente al rischio radiologico, cioè se la predetta Commissione ex art. 58, comma 4, DPR n. 270/1987 accerti che il personale, diverso dai Medici e dai Tecnici di Radiologia, risulto esposto “ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, a quello normalmente sostenuto” dai Medici e dai Tecnici di Radiologia.

Ma nella specie la citata Commissione ex art. 58, comma 4, DPR n. 270/1987 con verbale del 18.5.1991 ha accertato che il ricorrente era esposto alla radiazioni “in modo saltuario ed occasionale”. Al riguardo va rilevato che secondo un costante e pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. V Sent. n. 5879 del 6.10.2003; C.d.S. Sez. V Sent. n. 1880 del 12.11.1999; C.d.S. Sez. V Sent. n. 1843 del 5.11.1999; C.d.S. Sez. V Sent. n. 1774 del 27.3.2000; TAR Bologna Sez. I Sent. n. 1550 del 19.9.2003; TAR Bolzano Sent. n. 340 del 9.7.2002; TAR Napoli Sez. V Sent. n. 1669 del 27.3.2002; TAR Bari Sez. I Sent. n. 720 del 23.3.2001; TAR Bologna Sez. I Sent. n. 260 del 20.3.2001; TAR Brescia Sent. n. 317 del 15.4.2000; TAR Palermo Sez. II Sent. n. 599 dell’8.4.2000), che il Collegio condivide, la verifica da parte della predetta Commissione ex art. 58, comma 4, DPR n. 270/1987 in ordine sia allo svolgimento di attività in zona controllata che alle modalità di esposizione e alla durata di esposizione ha carattere costitutivo, nel senso che dal suo esito dipende sia l’an che il quantum dell’indennità di cui all’art. 1 L. n. 460/1988.

Pertanto, risulta legittima l’attribuzione al ricorrente dell’indennità di rischio radiologico ex art. 1, comma 3, L. n. 460/1988 nella misura di £. 50.000.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Tenuto conto che l’Amministrazione resistente con la precedente Del. n. 36 del 22.2.1977 aveva attribuito al ricorrente l’indennità mensile di £. 30.000 per il rischio radiologico di cui all’art. 1 L. n. 416/1968, in quanto veniva ritenuto che il ricorrente aveva svolto prevalentemente ed in modo continuativo la sua attività lavorativa nella cd. zona controllata, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, addì 7 dicembre 2006, dal

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:

Antonio Camozzi    Presidente 

Giancarlo Pennetti   Componente

Pasquale Mastrantuono  Componente – Estensore

Il Presidente 

l’Estensore

Depositata  in  Segreteria  il  06  marzo  2007

(Art.55, L. 27-4-1982, n.186) Il Segretario Generale