REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter

composto dai signori magistrati:

Luigi Tosti         Presidente

    Italo Volpe       Componente 

    Maria Ada Russo       Componente rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4725/2005 proposto da ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... ...OMISSIS....,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Spadafora e Antonella De Luna ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Gramsci n. 20;

CONTRO

- Ministero dell’Interno,  in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria; 

per l’annullamento previa sospensione

<del provvedimento telex n. 333-E/MD 541/2 Prot. n. 947/1 del 9 marzo 2005, adottato dal Capo della Polizia Direttore generale Pubblica sicurezza, notificato in data 15.3.2005, con il quale è stato disposto il trasferimento del ricorrente dalla Direzione centrale della Polizia criminale – servizio Polizia scientifica – alla Direzione centrale di sanità a decorrere dal 10 novembre 2005; di ogni altro atto connesso>;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta nella pubblica udienza del 7.12.2006 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto e diritto

Il ricorrente è vincitore di concorso pubblico per n. 19 posti di medico legale del ruolo dei direttori tecnici medico legali della Polizia di Stato ed è stato inquadrato nel relativo ruolo a decorrere dal 1 ottobre 1993.

A seguito delle intervenute modifiche normative (art. 29 del D. Lgs. 334 del 2000) che hanno comportato un rior...OMISSIS.... della struttura dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, il ...OMISSIS...., in data 12 dicembre 2000, ha comunicato, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del citato decreto legislativo di voler continuare ad esercitare le funzioni corrispondenti al ruolo e alla qualifica di provenienza.

Con il provvedimento telex n. 333-E/MD 541/2 prot. n. 947/1 del 9 marzo 2005, adottato dal Capo della Polizia Direttore generale Pubblica sicurezza e impugnato in questa sede, è stato disposto il trasferimento del ricorrente dalla Direzione centrale della Polizia criminale – servizio Polizia scientifica – alla Direzione centrale di sanità a decorrere dal 10 novembre 2005.

Con il presente ricorso l’interessato deduce i seguenti motivi di diritto:

  1. eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione;
  2. violazione e falsa applicazione art. 55, 3° comma, D. Lgs. 334/2000, come modificato dall’art. 10, comma 1, lett. I), D.Lgs. 477/2001, nonché dell’art. 44 del medesimo d. lgs. 334/2000;
  3. eccesso di potere per perplessità dell’azione amministrativa e sviamento;
  4. violazione di legge in relazione agli artt. 7 e 8 L. 241/1990.

In data 10.6.2005 si è costituita controparte che, in data 22.6.2005, ha depositato memoria e documenti.

Nella memoria si specifica che:

  1. non si tratta di trasferimento ma di semplice spostamento del dipendente da un ufficio all’altro senza cambiamento di località;
  2. a norma dell’art. 44 del d. leg. vo 334/2000 i direttivi e i dirigenti medici svolgono tra l’altro “le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali”; inoltre, la facoltà di cui all’art. 55, comma 3, è stata esercitata soltanto da quattro sanitari; da qui la necessità di delineare una nuova organizzazione del settore.

Con ord. n. 3481 del 23.6.2005 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

Infine, in data 23.11.2006, il ricorrente ha depositato ultima memoria difensiva.

Tanto premesso, il ricorso è infondato.

Nel merito deve essere ricostruita la normativa in materia.

Il D.Lgs. 5-10-2000 n. 334 reca il <Rior...OMISSIS.... dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78>.

Il comma 6 dell’art. 29 prevede espressamente che <i ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico-legali, previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi e le relative dotazioni organiche sono portate in aumento a quelle dei corrispondenti ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Nei confronti del personale appartenente ai ruoli soppressi è disposto il transito nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, secondo le modalità previste dall'articolo 55>.

Il successivo art. 55, come modificato dall'art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477, regolamenta il <Transito dei dirigenti e dei direttori tecnici medico legali nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato>.

In particolare, il comma 3 prevede che <Su presentazione di domanda revocabile, entro il 30 giugno 2002, da prodursi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto al personale di cui ai commi precedenti il diritto di continuare ad esercitare le funzioni corrispondenti al ruolo ed alla qualifica di provenienza>.

Infine, l’art. 44 disciplina le attribuzioni dei direttivi e dei dirigenti medici.

In particolare, prevede che <1. I sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti attribuzioni:

…..j) svolgono le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali>.

1-2). Con i primi motivi di ricorso il ...OMISSIS.... prospetta un vizio di difetto di motivazione.

Con le altre censure il ricorrente sostiene che – con gli artt. 55 e 10 citati – il Legislatore ha voluto mantenere le funzioni corrispondenti al ruolo e alla qualifica di provenienza e che <a partire dal 30 giugno 2002 tale diritto sarebbe stato sottratto non soltanto alla disponibilità dei titolari ma anche a quella dell’amministrazione di appartenenza>.

In particolare, il ...OMISSIS.... specifica che <con domanda del 12 dicembre 2000 ha optato per il mantenimento delle funzioni rivestite nel ruolo di provenienza senza mai revocare la detta opzione, con la conseguenza di avere certamente diritto all’esercizio delle funzioni proprie dei direttori tecnici medico-legali inquadrati nel servizio della Polizia scientifica>.

Inoltre, alle pagine 9/13 del ricorso, viene chiarita la <assoluta estraneità delle attività svolte dalla Direzione centrale di sanità rispetto alle mansioni e funzioni da sempre svolte dal ricorrente quale medico-legale della Polizia scientifica>.

A pagina 9 dell’ultima memoria difensiva il ricorrente sostiene di aver effettuato <l’opzione per l’esercizio delle mansioni del ruolo di provenienza in via esclusiva>.

In replica controparte chiarisce, tra l’altro, che, nella fattispecie, è attribuita una competenza più ampia estendendo quella sinora espletata nell’ambito della Polizia scientifica al campo della medicina legale militare applicata al servizio di Polizia.

La questione di diritto posta all’esame del Collegio riguarda l’interpretazione dell’art. 55 citato e il suo coordinamento con il precedente art. 44.

Al riguardo, è bene spendere qualche parola in via preliminare sull’avvenuta soppressione dei ruoli dei direttori e dirigenti tecnici medico-legali, disposta con l’art. 29 citato.

È evidente che l'adottata soluzione in via legislativa della soppressione dei ruoli è connessa:

a) a finalità generali di razionalizzazione e di ridefinizione dei compiti e delle professionalità;

b) ad aumentare le dotazioni organiche dei “corrispondenti” ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

Come noto, la discrezionalità legislativa incontra soltanto i limiti dell'arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza nell'operare le modifiche all'assetto organizzatorio della P.A.

Inoltre, in base ai principi generali, il rapporto di impiego alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, non diversamente dal rapporto di lavoro privato, richiede quali indefettibili elementi la predeterminazione delle mansioni da parte dell'Amministrazione da intendersi – necessariamente – come correlate con le prevalenti esigenze di organizzazione e funzionalità degli uffici.

Alla luce di questa premessa generale e del generale principio amministrativo di coerenza devono essere interpretate e applicate le disposizioni contenute nel citato Decreto legislativo n. 334 del 2000 e, in particolare, l’art. 55 che regolamenta il transito nei nuovi ruoli.

Sul punto, è chiaro che la norma,  che prevede il riconoscimento del diritto all’esercizio delle funzioni corrispondenti ai ruoli e qualifiche di provenienza, pur riconoscendo ad un soggetto titolare di un continuativo rapporto di servizio di conservare la professionalità già maturata, deve essere intesa in maniera compatibile e coerente con i principi generali del sistema e con quelli ispiratori contenuti nella specifica normativa primaria (D. Lgs. n. 334/2000).

Tale giudizio di compatibilità, oltre che in termini astratti, deve essere emesso in concreto all’esito di una indagine effettuata sulle singole specificità e sulle circostanze particolari della vicenda.

In proposito, si ritiene sussistente il requisito nel caso in cui (come nella specie) non è consentito compiere un'effettiva valutazione comparativa nel senso che manca - in concreto - la possibilità di sindacare la sussistenza di soluzioni alternative per un diverso inquadramento del ricorrente.

Al riguardo, deve disattendersi quanto prospettato a pag. 18 del ricorso, circa il fatto che <l’attività dei medici provenienti dal disciolto ruolo dei direttori e dirigenti tecnici medico – legali trovi la sua naturale collocazione nell’ambito della Polizia scientifica>.

Sul punto:

  1. trattasi di valutazione insindacabile e squisitamente attinente a profili di merito dell’azione amministrativa;
  2. controparte replica a pag. 5 della memoria precisando che <le competenze medico-legali forensi si estendono anche alle  attività di medicina legale militare, di medicina legale applicata all’idoneità dei servizi di polizia, alla causalità del servizio e alle competenze specialistiche di questa disciplina specialistica, tant’è che alcuni operatori tecnici del settore della Polizia scientifica vengono impiegati nel laboratorio analisi e tossicologia della Direzione centrale di Sanità>.

Peraltro, anche nell’ipotesi di ricostruzione della vicenda in termini di azione discrezionale dell’Amministrazione, l’operato sarebbe da considerare legittimo sempre alla luce della non manifesta irrazionalità e illogicità della scelta e della finalità di una revisione dell’intero sistema organizzativo.

Da una attenta lettura e disamina della normativa il  Collegio rileva, inoltre, che – in nessuna parte delle disposizioni richiamate – si parla di <esclusività> delle precedenti funzioni dei ruoli di provenienza.

In altre parole, se da un lato il Legislatore ha voluto (ragionevolmente) concedere il diritto al riconoscimento del mantenimento delle funzioni espletate e della professionalità maturata, d’altro canto ciò non comporta l’esclusione dell’attribuzione di compiti nuovi ed ulteriori derivanti dal disposto rior...OMISSIS.... generale.

Quindi, la norma di cui all’art. 55 appare rispettata nel caso in cui – oltre alle funzioni corrispondenti – il personale sia inquadrato in una qualifica che implica lo svolgimento anche di ulteriori compiti.

Come si è detto, l’art. 44 assegna ai sanitari della Polizia di Stato <anche> le funzioni già previste per i ruoli soppressi.

Peraltro, la conservazione e la tutela della professionalità (pregressa) va intesa dinamicamente come capacità del lavoratore di far fruttare e di recuperare appieno nel nuovo posto le potenzialità acquisite o affinate fino a quel momento.

Peraltro, come già rilevato in sede cautelare (cfr. ord. della Sezione n. 3481 del 23.6.2005) non è sufficientemente provato che, per effetto dell’impugnato trasferimento, il ricorrente venga in concreto estromesso dall’esercizio delle funzioni corrispondenti a quelle del ruolo medico legale.

Infine, sono da disattendere le ulteriori censure prospettate.

La censura relativa al difetto di motivazione non è condivisibile in quanto trattasi di uno spostamento da un ufficio ad un altro della stessa sede di servizio.

Il vizio attinente ad un presunto intento punitivo dell’Amministrazione non è fondato in quanto generico e indimostrato.

In conclusione - se pure va riconosciuto al ricorrente, in virtù dell’opzione a suo tempo esercitata, il diritto di “continuare ad esercitare le funzioni corrispondenti al ruolo e alla qualifica di provenienza” anche se non in via esclusiva e in quanto compatibili nell’ambito della nuova assegnazione alla Direzione centrale di Sanità - il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe n. 4725/2005.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti sussistendone giusti motivi. 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7.12.2006.

PRESIDENTE  Luigi Tosti    ESTENSORE  Maria Ada Russo