REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima-ter, composto da:

Luigi TOSTI                                           – Presidente

Italo VOLPE                                          – Consigliere – Estensore

Ada RUSSO                                           – Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 3567 del 2002, proposto da ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... più altri, come da elenco allegato, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pietrangelo e Gian Nicola Jaricci nonché Francesca Sbrana ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Via Cola di Rienzo, 52;

contro

il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dalla ex lege Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la declaratoria

del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità per i servizi esterni di cui all’art. 9 del d.p.r. 31 luglio 1995, n. 395, a far data dall’entrata in vigore di detto decreto presidenziale e fino al 31 maggio 1999, oltre rivalutazione ed interessi, come per legge.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 7 dicembre 2006 la relazione del Consigliere dott. Italo Volpe e udite, altresì, le difese di parte, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Deducendo l’illegittimità dell’azione della Amministrazione della Polizia di Stato di appartenenza, i ricorrenti, premesso di essere stati tutti addetti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con mansioni di autista e di incaricato della tutela di personalità ma di non avere percepito la speciale indennità per servizio esterno per il periodo antecedente il 31.5.1999, adivano questo Tribunale per la declaratoria di quanto in epigrafe indicato.

Si costituiva l’Amministrazione dell’interno, per resistere alla pretesa.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 7 dicembre 2006, il Collegio ha rilevato che, ai fini della decisione, occorre acquisire dalla Amministrazione resistente – che a tal fine potrà direttamente acquisire, ove necessario, gli occorrenti ed integrativi elementi in fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – una dettagliata relazione esplicativa che enunci partitamente, per ciascuno dei ricorrenti:

a) la data di decorrenza e l’attualità del servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) i tempi e le modalità del servizio giornaliero espletato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, specificando il numero delle ore quotidiane trascorso alla guida di veicoli e la loro eventuale continuità;

c) se, in quali termini e per quanto ore continuative al giorno ciascuno dei ricorrenti espleti servizio di tutela di personalità, e se ciò implichi o meno il non essere addetto contestualmente alla guida di un veicolo.

Conseguentemente, il Collegio ha ritenuto di assegnare, per l’assolvimento dell’incombente, il termine di giorni sessanta dal ricevimento della comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima-ter, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, riservata al merito ogni decisione, inclusa quella sulle spese, ordina alla Amministrazione resistente l’assolvimento dell’incombente istruttorio di cui in motivazione, nel termine ivi pure indicato.

Fissa la nuova udienza al 24 maggio 2007.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2006.

IL PRESIDENTE                                                  L’ESTENSORE

Ric. n.  
 

Reg. dec.  
 

Anno 2006