REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sez. I bis – così composto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 13101/2003, proposto da

contro

il Ministero della Difesa, in. persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta in Roma Via dei Portoghesi n.12;

e per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia

dei provvedimenti in date 15.10.03, 17.10.03, 4.12.03, e di tutti gli atti agli stessi connessi o collegati, con i quali il Ministero ha disposto il recupero, nei limiti del quinquennio, delle somme corrisposte a titolo di supplemento giornaliero dell’indennità d’istituto;

per l’accertamento e la declaratoria

del loro diritto a percepire il supplemento giornaliero dell’indennità di istituto di cui all’art. 2 della L. 28.4.1975 n. 135;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 30 gennaio 2008, il dott. .e uditi i difensori delle parti costituite, come da verbale;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

     I ricorrenti - Ufficiali e Sottufficiali che hanno prestato servizio presso il Carcere Militare di .. – percepivano, tra le altre, una indennità pensionabile e il supplemento giornaliero dell’indennità d’Istituto di cui alla legge del 28.04.1975 n. 135, in relazione ai loro compiti di custodia e vigilanza sui detenuti.

     Con i provvedimenti impugnati l’Amministrazione, a seguito di disposizioni impartite dall’Ispettorato logistico dell’Esercito Direzione di Amministrazione di Firenze), ha rappresentato ai militari percettori dell’indennità che avrebbe proceduto  alla loro costituzione in mora e al conseguente recupero delle relative somme percepite. Ciò in quanto, a parere dell’Amministrazione, l’indennità in questione era stata soppressa a seguito del combinato disposto degli artt. 7 del D.P.R. 360/96 e 37 del D.P.R.. n. 395/1995 e, pertanto, occorreva procedere al recupero delle somme percepite nell’ultimo quinquennio.

     Avverso tali atti, i ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, chiedendone l’annullamento e l’accertamento dei diritti loro spettanti.

     L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

     Con ordinanza del 19.05.2004 il TAR accoglieva la domanda cautelare proposta dai ricorrenti.

     Con successive memorie le parti hanno argomentato le rispettive difese.

     All’udienza del 30 gennaio 2008 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

      1. Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe e al fine di vedere accolte le richieste sopra indicate, i ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi di ricorso:

  1. eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto al personale delle Forze di polizia;
  2. violazione dell’art. 37, comma 2 del D.P.R. 31.07.1995, n. 395: se non è più dovuto il supplemento giornaliero dell’indennità d’istituto di cui all’art. 2 della legge n. 135/1975, allora l’Amministrazione deve corrispondere l’importo di £. 37.000 previsto dalla disciplina richiamata;
  3. violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost. derivante dalla palese violazione dell’art. 37, comma e del DPR n. 394/1995,

     2. Al fine di affrontare le descritte censure, occorre fare un quadro della normativa che ha disciplinato l’indennità d’istituto richiesta dai ricorrenti.

     Con la legge 22 dicembre 1969, n. 967, è stata attribuita alle Forze di pubblica sicurezza, Carabinieri, Guardia di finanza e agenti di custodia, una “indennità mensile” per servizi d’Istituto.

     La legge 23 dicembre 1970, n. 1054, contenente “Norme per il riordinamento dell’indennità mensile per servizio d’Istituto dovuta al/e forze di polizia e al persona/e civile dell’Amministrazione penitenziaria”, riordinò l’indennità in parola fissandone i relativi importi, in dipendenza del grado rivestito e dell’anzianità di servizio maturata. All’epoca, restò ferma la quota pensionabile che la legge precedente aveva determinato in £ 15.000.

     Leggi successive (L. n.. 628/21973; L. n. 926/1973), aumentarono la misura dell’indennità in oggetto e la quota pensionabile.

     La legge n. 135/1975, peraltro istituì un “supplemento giornaliero dell’indennità d’Istituto nella, misura di £. 1300 per ogni giornata di effettivo servizio” (£. 1800 per i turni effettuati tra le h. 22:00 e le ore 6:00 e a £ 3300 per turni continuativi eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore).

     Con la legge 10 agosto 1981, n. 475 fu estesa anche al personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’aeronautica “in servizio presso gli Stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti l’indennità per i servizi d’istituto” che la L. n. 1054/1970 aveva istituito a favore di Carabinieri, Guardia di Finanza, P.S., e Agenti di custodia in servizio presso le Carceri comuni. Tale indennità doveva essere corrisposta “limitatamente al periodo di effettivo servizio prestato per la diretta custodia e vigilanza dei detenuti” e non era cumulabile con l’indennità di impiego operativo prevista dalla legge n.187/1976. Spettava al militare scegliere tra le due indennità quella più favorevole. L’indennità in parola era “pensionabile sino all’importo massimo previsto per l’indennità di impiego operativo”.

     La legge 20 marzo 1984, n. 34, soppresse l’indennità mensile di istituto, di cui alla L.n. 1054/1970 per il personale della Polizia di Stato e degli altri corpi di polizia, sostituendola con una speciale indennità pensionabile secondo le misure indicate nella legge. Venne “... fatto salvo il supplemento giornaliero dell’Indennità mensile d’istituto previsto dall’art. 2, L. 28 aprile 1975, n. 135”.

     La legge 14.11.1987 n. 468, nell’ambito del riordino del trattamento economico del personale militare delle Forze armate, istituì, per detto personale, un’indennità militare forfetaria lorda non pensionabile e riconobbe, ai militari prestanti servizio presso le carceri militari, una quota, pari al 25% dell’indennità spettante alla forze di polizia ai sensi dell’art. 43, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, a titolo di indennità pensionabile.

     In seguito, il D.P.R. del 31.7.1995 n. 395, dispose, limitatamente alle Forze di polizia, nell’ambito di un generale riordino del trattamento economico della categoria, l’aumento degli importi relativi all’indennità pensionabile (che questo personale percepiva in virtù della L.n. 69/84) con contestuale soppressione del supplemento giornaliero.

     Successivamente il D.P.R. 10.05.1996 n. 360, all’art. 7, disciplinando gli aspetti retributivi del personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena stabilì che “.. la quota percentuale dell’indennità pensionabile”(già spettante al predetto personale nella misura del 25% di quella spettante alle forze di polizia) fosse “... rapportata alle misure dell’indennità pensionabile per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare previste dal comma 3 dell’art. 37 del D.P.R. n. 395 del 1995”.

     3. Poiché l’art. 37 richiamato, oltre a riordinare il trattamento economico delle Forze di polizia (comma 3), ha anche soppresso, con riferimento alle stesse, il supplemento giornaliero (comma 2), si pone il problema se, il rinvio all’art 37, comma 3, oltre a individuare la base per il calcolo dell’indennità pensionabile, spettante ai militari, implichi anche l’estensione agli stessi della soppressione del supplemento giornaliero (prevista al comma 2).

     Il Collegio, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, ritiene che a tale quesito occorre dare risposta affermativa per le ragioni di seguito indicate.

     L’indennità in parola è stata regolata, in passato, dalla legge 10.08.81, n. 475, che all’articolo l prevedeva a favore del personale delle F.A. in servizio presso gli stabilimenti di pena, l’indennità d’istituto ed all’art. 2 il supplemento giornaliero a favore del personale di truppa di leva destinato presso gli stessi stabilimenti, già attribuito con l’art. 2 della legge 28.04.75, n. 135 al personale dell’Arma dei Carabinieri.

     Successivamente con l’emanazione dell’art. 2, comma 2bis, della legge 14.11.87, n. 468, l’indennità d’istituto è stata sostituita dall’indennità pensionabile del personale militare in servizio presso gli istituti di pena, pari al 25% di quella spettante al personale dell’Arma ai sensi della legge 1.04.81, n. 121. Il D.P.R. 31.07.95, n. 395, all’articolo 37 ha incrementato l’importo dell’indennità pensionabile (comma 1), fissando gli importi mensili ripartiti per grado (comma 3) e sopprimendo il supplemento giornaliero (comma 2).

     Di tale ultime disposizioni, quella indicata al comma 3 dell’art. 37 del D.P.R. 395/95, è stata fissata come nuovo parametro di riferimento dal D.P.R. 10.05.96, n. 360 (recepimento del provvedimento di concertazione, riguardante il biennio 1996-97, per il personale non dirigenziale delle F.A.: art.7) per calcolare la quota percentuale da attribuire al personale militare in servizio presso gli stabilimenti di pena, utilizzando lo stesso criterio normativo già impiegato nei confronti di altro personale.

     Appare, quindi corretta l’adozione dei provvedimenti contestati dalla parte ricorrente, come, del resto, confermato anche dalle condivisibili considerazioni espresse dall’Amministrazione resistente: - l’art. 37 del dpr 395/95, ha efficacia nei confronti delle forze di polizia e dell’arma dei carabinieri, ma non anche del personale militare; - detto articolo ha previsto, al comma 1, un aumento dell’indennità pensionabile pari al 6% con decorrenza 1 novembre 1995, mentre, al secondo comma, è stato previsto un ulteriore incremento, pari a lire 37.400 mensili lorde, con decorrenza 1 novembre 1995, in sostituzione del supplemento giornaliero dell’indennità di istituto, soppresso con medesima decorrenza; - gli importi, come rideterminati ai sensi delle disposizioni indicate, hanno subito un ulteriore incremento con decorrenza 31 dicembre 1995, in ragione della fissazione del nuovo orario di lavoro (comma 4); - il personale militare (cui appartengono i ricorrenti), è destinatario del dpr n. 394/95 (e non n. 395/95) il quale, all’’articolo 9 dispone che “a decorrere dal 1° novembre 1995 per il personale delle capitanerie di porto e per il personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, di cui all’art. 2, comma 2 bis, della legge 468/87, la quota percentuale dell’indennità pensionabile prevista nella predetta norma va rapportata alle misure di detta indennità incrementata unicamente del 6%”.

     A parere del Collegio, dal quadro normativo descritto, emerge che il legislatore ha inteso riconoscere un aumento complessivo alla data del 1° novembre del solo 6% cumulativo e non più la maggiorazione di lire 37.400, assorbita dai successivi aumenti di trattamento economico. Ciò appare rispondente alla medesima  ratio che ha caratterizzato l’erogazione degli aumenti corrisposti al personale delle forze di polizia ed arma carabinieri (fissazione del nuovo orario di lavoro - art. 37, comma 4 dpr. n. 395/95), la quale è analoga a quella che ha determinato il riconoscimento, in favore del personale militare, dell’assegno pensionabile (art. 4 del dpr n. 394/95).

     Va, peraltro, considerato, che la correlazione tra l’importo base dell’indennità pensionabile e l’indennità d’istituto prevista a favore del personale in servizio presso gli stabilimenti di pena (pari al 25% dell’indennità pensionabile delle Forze di polizia) è stata introdotta solo successivamente, con il D.P.R. n. 360/96 (articolo 7), sicché, appare chiara la volontà del legislatore di quantificare diversamente gli importi dell’indennità.

     E’ evidente, in tale situazione, che il cumulo degli emolumenti comporterebbe una inammissibile duplicazione di trattamenti economici e, quindi, appare corretto l’operato dell’Amministrazione e infondate le censure sopra descritte sub a), b) e c).

     4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

            5. Sussistono validi motivi – legati alla complessità della questione trattata - per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I^ bis, stabilisce quanto segue:

-  respinge il ricorso;

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

      Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2008. 
 

IL MAGISTRATO ESTENSORE

IL PRESIDENTE