REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter

composto dai signori magistrati:

Luigi Tosti      Presidente

    Italo Volpe     Componente  

Maria Ada Russo    Componente rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1718/2005 e sui successivi motivi aggiunti proposti da ...... (depositati in data 18.4.2006)

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Pagnano e D’Agostino Valerio ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cremera n. 8 (Studio Avv. Cancrini Vincenzo);

CONTRO

- Ministero dell’Interno,  in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria; 

e nei confronti di

......

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Lima e Alfredo Frezza ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Trionfale n. 21 (Studio Avv. Stella Mauro);

e nei confronti di

......... non costituiti;

per l’annullamento previa sospensione

della graduatoria definitiva dell’8.2.2005, relativa al concorso interno avente ad oggetto la “selezione di personale della Polizia di Stato” per la frequenza dell’11° Corso sperimentale di qualificazione per cavalieri” bandito con circolare del Min. Interno del 15.10.2004, n. 333.D/9805.L.C.13; della citata  circolare del Min. Interno per quanto di ragione; di ogni altro atto connesso, coordinato e consequenziale e, in particolare, il verbale della Commissione esaminatrice avente ad oggetto la valutazione dei titoli preferenziali presentati dal ricorrente>;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta nella pubblica udienza del 21.12.2006 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Ritenuto in fatto e in diritto

Il ricorrente è agente della Polizia di Stato in servizio presso il Reparto prevenzione crimine-Lombardia con sede in Milano.

Con domanda in data 13.11.2004 l’interessato ha chiesto di poter partecipare alla selezione di personale per la Polizia di Stato per la frequenza dell’11° Corso sperimentale di qualificazione per cavalieri.

In particolare, nella domanda il ........ ha dichiarato di essere in possesso: della patente FISE di categoria A; dell’attestato di primo soccorso CRI; e della patente Fitetrec – Ante di categoria A/2 T.E. equiparata alla categoria B.

Sulla base del punteggio riportato il ........ è stato collocato in graduatoria al 10° posto, posizione non utile essendo i posti per la sede di Caserta soltanto 8.

Nel ricorso sono proposti i seguenti motivi di diritto:

  1. violazione e/o falsa applicazione della circolare n. 333.D/9805.L.C.13(11) del 15.10.2004; eccesso di potere per difetto di istruttoria; sviamento e travisamento; illogicità; manifesta ingiustizia;
  2. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90; difetto assoluto di motivazione; violazione della legge e del giusto procedimento;
  3. violazione di legge; eccesso di potere per illogicità; manifesta ingiustizia;
  4. violazione e/o  falsa applicazione art. 2, comma 2, L. n. 241/1990; violazione giusto procedimento.

In sostanza, con i motivi di ricorso, l’interessato sostiene la tesi della <netta equiparazione tra la patente A2 TE Fitetrec ANTE con la patente B FISE> e lamenta la circostanza che <il responsabile della procedura concorsuale, nella valutazione dei titoli, ha attribuito erroneamente n. 1 punto alla patente A FISE, anziché prendere in considerazione la patente Fitetrec ANTE A/2 TE che, per espressa disposizione della FISE, è equiparata alla patente B di cavaliere, con la conseguente valutazione di punti n. 2>.

In data 15.3.2005 si è costituito il controinteressato, Sig. ........., che nella propria memoria depositata in data 2.5.2006, ha specificato che :

<1) non è stata formalmente richiesta la conversione della patente (A/2 TE in B FISE) da parte del ricorrente;

2) e, comunque, non vi è equipollenza in quanto dal regolamento FISE risulta che la patente B è quella che rilascia la FISE e, comunemente, viene denominata “olimpica”  …. e  presuppone un grado di preparazione nettamente superiore, mentre la seconda potrebbe al massimo avere come riferimenti le patenti rilasciate dalla Federazione italiana sport equestri, inserite nei sottogruppi titolati Patenti di equitazione di campagna>.

In data 11.4.2005 si è costituto il Ministero dell’Interno, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.

Con ord. n. 1586 in data 17.3.2005 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato. Il Consiglio di Stato, con ord. n. 1825 del 12.4.2005, ha riformato la predetta ordinanza e ha ammesso il ricorrente con riserva al corso de quo.

In data 18.4.2006 il ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali ha prospettato le seguenti ulteriori censure:

  1. eccesso di potere per disparità di trattamento; difetto di istruttoria; sviamento e travisamento; illogicità; manifesta ingiustizia; violazione e/o falsa applicazione della circolare n. 333.D/9805.L.C.13(11) del 15.10.2004;
  2. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990; difetto assoluto di motivazione, violazione della legge del giusto procedimento; violazione e/o falsa applicazione art. 2, comma 2, L. 241/1990.

Con ordinanza istruttoria n. 3833 in data 24.5.2006 la Sezione ha ritenuto opportuno richiedere un parere tecnico alla Federazione italiana sport equestri, al fine di chiarire il quadro complessivo relativo alle patenti in questione.

L’ordinanza è stata reiterata con ord. n. 10432 in data 12 ottobre 2006.

In data 29.9.2006 il Ministero resistente ha depositato ulteriore memoria.

In data 9 novembre 2006 la FISE ha adempiuto all’ordine istruttorio e ha comunicato che <il Signor ........ è tesserato c/o la FISE dal 4 novembre 2004 con patente A Ludica. Detta patente costituisce il I livello d’autorizzazione a montare e non è da considerarsi rientrante nella categoria patente B, che costituisce il II livello di autorizzazione a montare>.

Tutto ciò premesso, il Collegio rileva l’infondatezza del ricorso.

Giova ricostruire – in via preliminare – alcuni punti essenziali della vicenda.

La circolare n. 333.D/9805 LC 13 (11) del Ministero dell’Interno è relativa alla Selezione di personale della Polizia di Stato per la frequenza dell’11° Corso sperimentale di qualificazione per “cavalieri”.

Tra i titoli preferenziali ammessi a valutazione la predetta circolare contempla – soltanto  - le patenti A – B di cavaliere.

Alla fine dell’elenco la circolare precisa che <i punteggi relativi alle patenti e ai brevetti (FISE, ANTE, ONGEA) non sono cumulabili tra loro>.

La questione di diritto che il Collegio è chiamato a risolvere riguarda – sostanzialmente – la possibilità di ammettere a valutazione, nella procedura in questione, anche un titolo non espressamente contemplato (patente Fitetrec – Ante n. 4508 di categoria A2) e ritenuto dal ricorrente equiparato alla categoria B (titolo previsto nel relativo elenco di cui alla circolare).

Con il primo motivo di ricorso il ....... prospetta <la netta equiparazione tra la patente A2 TE FITETREC ANTE con la patente B FISE>. Con altre censure l’interessato impugna, in via subordinata, la circolare <laddove codesto TAR volesse interpretarla nel senso che l’attribuzione di n. 2 punti si riferisca alla sola patente B FISE>.

Dall’esame di tutta la documentazione depositata e in base ai chiarimenti forniti in esito all’ordinanza istruttoria, il Collegio ritiene che:

a) detta equiparazione non è affatto dimostrata o scontata ma è assolutamente da escludersi.

Anche a pagina 4 della memoria difensiva del Ministero dell’Interno è precisato che <nella circolare ministeriale è stata espressamente indicata la patente B in quanto solo quel tipo di monta è quello previsto nel corso di formazione e nel successivo impiego del personale di Polizia a cavallo>;

b) dai documenti depositati (cfr., nota FISE del 9 giugno 2004) si ricava che <i cavalieri in possesso delle patenti rilasciate da una associazione della FITETREC –ANTE …possono richiedere alla FISE il rilascio della corrispondente patente ….>.

Quindi, comunque, era previsto un onere per l’interessato di farsi carico di richiedere la conversione (e, nella specie, questo non risulta essere stato fatto);

c) la circolare – che deve essere qualificata correttamente come bando di concorso – doveva essere in quella parte impugnata tempestivamente.

Come noto, per i bandi di concorso sussiste un onere di immediata impugnazione quando lo stesso arrechi un'immediata lesione, per i contenuti concernenti i requisiti di partecipazione, tali da precludere ex ante la proposizione, con esito favorevole, della domanda di ammissione, quali quelli che, come nella specie, ammettono od escludono determinate categorie di soggetti.

Con i motivi aggiunti, e, precisamente a pag. 5, il ricorrente lamenta che <nella elaborazione della graduatoria l’Amministrazione ha equiparato l’abilitazione di secondo grado ENGEA alla patente di secondo grado di cavaliere FISE (punti 4) senza considerare la macroscopica differenza di contenuti e requisiti tra i due titoli>.

Anche queste censure sono da respingere in ragione del fatto che i soggetti controinteressati, indicati nei motivi aggiunti, erano in possesso – comunque – di titoli preferenziali diversi da quello posseduto dal ricorrente.

Dall’esame della documentazione risulta che :

  1. il ........... era in possesso di patente di 2° grado di Cavaliere (punti 4) e della patente di guida ministeriale 2° grado certificato 2 (punti 1);
  2. stesso discorso per gli altri controinteressati ........

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del  21.12.2006.

PRESIDENTE Luigi Tosti    ESTENSORE  Maria Ada Russo