REPUBBLICA ITALIANA N. 8594/2001 R.G.R.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO      
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N.                 Reg. Dec.
 
Sezione I ter
Anno

 
 

nelle persone dei signori

   PRESIDENTE

 COMPONENTE, estensore

              COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 8594/2001 R.G.R., proposto dal signor XYXYXY XYXYXY e da altri 613 soggetti (il cui nominativo è indicato nell’allegato elenco), elettivamente domiciliati in Roma, viale , presso gli avv.ti , che li rappresentano e difendono per mandato;

- ricorrenti -

contro

il Ministero dell’Interno (Dip. della p.s.), domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende “ex lege”;

- resistente -

per l’annullamento

del provvedimento con cui li si è immessi (a decorrere dal 9.5.2001: e a seguito del superamento di un apposito concorso interno per titoli ed esami) nella qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti.

     Visto il ricorso con i relativi allegati

     Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

     Visti gli atti tutti della causa;

      Uditi, alla pubblica udienza del 22.11.2007 (relatore il dott. Franco De Bernardi), i difensori delle parti (come da apposito verbale);

     Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

     Ritenendolo illegittimo sotto più profili (anche di ordine costituzionale), un nutritissimo gruppo di dipendenti della Polizia di Stato ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare (la cui delibazione, aderendosi ai “desiderata” attorei, è peraltro stata “rinviata al merito”) – il provvedimento con cui li si è immessi (a decorrere dal 9.5.2001: e a seguito del superamento di un apposito concorso interno per titoli ed esami) nella qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti.

     All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 22.11.2007, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata la sostanziale infondatezza.

     Come ripetutamente evidenziato in occasione della soluzione di analoghe controversie, si rileva – infatti – che il cennato provvedimento è stato adottato in corretta esecuzione della vigente normativa di settore (e, cioè, quella di cui al d.lg. n.197/95: che ha riordinato le carriere del personale non direttivo della Polstato) e che questa deve ritenersi scevra da qualsivoglia vizio di incostituzionalità.(Avendo già stabilito, la “Consulta”, che la sua formulazione rientrasse nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore: riconosciute, da essa, non arbitrarie o manifestamente irragionevoli).

     Si ribadisce, al riguardo

-che i ricorrenti, avendo superato un concorso interno bandito nel’99: e –  quindi – a notevole distanza di tempo dall’entrata in vigore del d.lg. n.197/95, si trovavano in una posizione completamente diversa da quella dei dipendenti rispetto ai quali pretendono di esser stati ingiustamente discriminati;

-che solo questi ultimi, avendo partecipato a delle procedure selettive indette anteriormente all’1.9.95 (e che erano, comunque, ancora in corso alla data di entrata in vigore del cennato testo normativo), potevano ritenersi legittimi destinatari di determinati benefici ordinamentali. (Concretantisi, in estrema sintesi, nell’inquadramento – al quale gli stessi ricorrenti avrebbero voluto, e vorrebbero, accedere – nella qualifica di vice-ispettore).

     E noto, del resto, che la “ratio” di tali benefici (apportati, agli aventi titolo, dalla disposizione transitoria di cui all’art.16 del d.lg. n.197/95) è da rinvenirsi nella volontà di far sì (lo si ripete: secondo una scelta politico/legislativa immune da evidenti vizi logici) che lo stesso trattamento riservato a quei soggetti che – alla data di entrata in vigore della normativa di riordino – già appartenevano ai ruoli (ed alle qualifiche) preesistenti alla riforma fosse destinato anche a coloro che, a tale data, erano in procinto di accedere (a mezzo di procedure concorsuali interne già indette, o di scrutini di promozione “in itinere”) ai ruoli stessi.

     Non va, in ogni caso, dimenticato

-che il d.lg. n.197/95, nel ridisegnare organicamente – e nel loro complesso – le carriere del personale non direttivo della Polstato, ha rideterminato la consistenza numerica dei vari ruoli: e delineato, per ciascuno di essi, nuove (e diverse) funzioni;

-che gli odierni ricorrenti – diversamente dai controinteressati – hanno superato un concorso interno per l’accesso al “nuovo”, e non al “vecchio”, ruolo dei sovrintendenti;

-che non rileva di certo il fatto che sia gli uni che gli altri abbiano frequentato, dopo aver superato specifiche – e distinte – prove concorsuali d’esame, corsi di formazione sostanzialmente analoghi;

-che ciò è – infatti – dovuto ad esigenze meramente contingenti, dovute alla necessità di dar modo ai controinteressati di ripetere il corso cui erano stati originariamente ammessi (ed al quale non avevano potuto partecipare, per cause che ne consentivano la ripetizione): tenuto conto che gli specifici corsi di formazione per l’accesso al “vecchio” ruolo dei sovrintendenti erano ormai terminati.(E che, quindi, l’unica soluzione utilmente praticabile era quella di ammettere tali soggetti a dei corsi relativi alle procedure concorsuali indette – per l’accesso al “nuovo” ruolo dei sovrintendenti – dopo l’entrata in vigore del decreto “de quo”).

     Conclusivamente; atteso

-che la scelta del legislatore delegato di limitare l’applicabilità della disciplina transitoria di cui agli artt.12ss. del d.lg. n.197/95 ai soli dipendenti che, all’atto del “ riordino”, appartenevano (o erano, comunque, in procinto di accedere) ai vecchi ruoli appare logica ed equa;

-che la stessa “Consulta”, nel dichiarare manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate in relazione al cennato d.lg., ha giudicato corretto tutto l’impianto ordinamentale instaurato dalla normativa di riordino (ritenendo che le modifiche da essa apportate al precedente assetto organizzativo si inserissero armonicamente in un disegno che doveva, comunque, considerarsi il frutto di una valutazione “politica”: tradottasi in scelte – lo si sottolinea per l’ennesima volta – non connotate da arbitrarietà o da manifesta irragionevolezza),

il Collegio – che pur ravvisa giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite – non può (appunto) che ritenere infondata (ed, in quanto tale, meritevole di reiezione) la presente impugnativa

P. Q. M.

    IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
 
Sezione I ter,

 
 

rilevata la manifesta infondatezza della dedotta questione di costituzionalità,

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

compensa tra le parti le spese del giudizio.

     Così deciso in Roma, addì  22.11.2007. PRESIDENTE

ESTENSORE



 

n.8594/2001  R.G.R.