REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. 1^ bis – ha pronunciato la seguente

Sent. n.

Anno 2008

R.g. n. 5277

anno 2003

 
 

SENTENZA

sul ricorso n. 5277/2003 proposto da XYXYXY XYXYXY, ed altri – giusta elenco allegato che forma parte integrante della presente decisione - tutti rappresentati e difesi, come da deleghe in calce all’atto introduttivo, dall’avv. ...., presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Roma, via delle ....

contro

tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,

per l'annullamento

dei provvedimenti, sconosciuti, con i quali è stata determinata la base computabile ai fini pensionistici non includendovi le due ore di lavoro straordinario settimanale, nonchè di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;

per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione della base pensionabile con l’inclusione del compenso delle predette due ore di lavoro straordinario;

per la declaratoria

del corrispondente obbligo di rideterminazione in capo agli intimati Ministeri;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione della Difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla pubblica udienza del 18 dicembre 2007 il Consigliere ...

Uditi l'avv. ....., su delega dell’avv.....per i ricorrenti e l’avv. dello Stato .... per l’Amministrazione della Difesa;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

I ricorrenti, che si qualificano tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, in congedo, hanno chiesto, con l’atto introduttivo del corrente giudizio, l’accertamento del diritto al computo, nella base computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenziale, del compenso relativo alle due ore settimanali di lavoro obbligatoriamente effettuate durante l’attività di servizio.

Il diritto rivendicato dagli odierni ricorrenti sarebbe stato disatteso dall’amministrazione con i provvedimenti con cui è stata determinata la base computabile ai fini pensionistici.

A fondamento della loro pretesa hanno dedotto eccesso di potere, erronea valutazione dei presupposti, carenza assoluta di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del T.U. 29.12.1973, n. 1092.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa delle intimate Amministrazioni, eccependo l’infondatezza delle avanzate pretese.

All’udienza del 18 dicembre 2007 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame alcuni militari o appartenenti alle forze di polizia civile ora in congedo sollecitano la declaratoria del diritto alla computabilità nell’indennità di buonuscita delle due ore settimanali di lavoro straordinario, rese obbligatoriamente ai sensi delle norme vigenti all’epoca del servizio.

Ritiene il Collegio di precisare, preliminarmente, che la cognizione della sottoposta vicenda contenziosa, ancorchè sia relativa al computo del trattamento pensionistico, spetta a questo Tribunale, dovendosi escludere la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 62 del TU n. 1214/1934 e degli articoli 1 e 6 della legge n. 19/1994.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sulla scorta di un iter argomentativo dal quale la Sezione non ha motivo di discostarsi, ha difatti affermato che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni è limitata solo a quanto concerne con immediatezza, anche nella misura, il sorgere, il modificarsi e l'estinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stretto, restando esclusa da tale competenza ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, quale la determinazione della base pensionabile, sulla quale, invece, la giurisdizione è del giudice amministrativo (Cons. St., Ad. plen., 1 dicembre 1995, n. 32; cfr. anche Cons. St., VI^, n. 2323 del 2002 e n. 761 del 2001; IV^, n. 329 del 1998).

Pertanto, spetta al Giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, e non alla Corte dei Conti, la cognizione di controversia avente ad oggetto l’inclusione nella base pensionabile di un dato compenso percepito con continuità nel corso del rapporto di pubblico impiego ponendo la relativa domanda una questione immediatamente ricollegabile – ancor prima che alla misura del diritto a pensione – alla determinazione della base pensionabile.

Tanto premesso, deve escludersi, sulla base della consolidata  giurisprudenza amministrativa, cui anche la Sezione ha costantemente aderito, la fondatezza della domanda di giustizia azionata.

E’ stato, invero, precisato che il compenso per il lavoro straordinario in argomento non può essere considerato come una quota o frazione dello stipendio tabellare, che, in quanto volto ad adeguare lo stipendio stesso al maggiore orario settimanale imposto al personale contemplato dalle indicate disposizioni, partecipi alla natura di questo e ne divenga parte integrante.

Lo stipendio tabellare – che pure è rapportato alla durata prestabilita della prestazione lavorativa – non remunera la sola quantità del lavoro, ma è determinato sulla base di complessi fattori che tengono conto della professionalità del dipendente e, dunque, della qualità della prestazione stessa.

Per questo motivo, il compenso orario per il lavoro straordinario, di regola, non è proporzionato alla quota di stipendio corrispondente alla unità oraria lavorativa normale “e ciò, anche, per la considerazione che tale lavoro viene ad accrescersi a mano a mano in penosità ed a diminuire, correlativamente, in redditività”.

Siffatta differenza ontologica non viene meno per il carattere obbligatorio imposto alla prestazione straordinaria, in quanto il relativo compenso non costituisce semplice maggiorazione stipendiale, ma è determinato sulla base di distinti parametri e, come tale, pur presentando natura retributiva, non è riconducibile alla locuzione “stipendio” di cui all'art. 38 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 1999, n. 16).

Ancora più di recente, il giudice di appello ha confermato il detto orientamento proprio con riferimento a vicenda analoga a quella in esame, (c. fr. Cons. di Stato sez. IV, 10 luglio 2007, n. 3912) esprimendosi nel senso che il compenso corrisposto per le due ore di lavoro settimanale aggiuntive a quello ordinario, imposto agli appartenenti alla Polizia di Stato dall’ art. 63, 1 aprile 1981, n. 121,  non rientra nella base di calcolo sia della tredicesima mensilità da assumere per la determinazione del trattamento pensionistico e di fine rapporto (Cons. Stato, VI Sez.,  9 settembre 2005 n. 4676 e 14 marzo 2006 n.1324), sia del trattamento economico complessivo sul quale determinare la pensione  (Cons. Stato, VI Sez., 16 settembre 2005 n. 4789) e l’ indennità di buonuscita  (Cons. Stato, Comm. spec., 3 maggio 1993 n. 301 e 23 maggio 1993 n. 402).

Alla base di questa conclusione è la considerazione che le due ore  di lavoro, settimanalmente  prestate in aggiunta all’orario normale dal personale delle Forze armate,  ai sensi dell’ art. 5, co. 1,  D.P.R.  10 aprile 1987, n. 150 e dai componenti della Polizia di Stato ai sensi del succitato art. 63, L. 1 aprile 1981, n. 121, hanno natura di lavoro straordinario  (Cons. Stato, V Sez., 28 dicembre 2001 n. 6465, IV Sez. 30 maggio 2005 n. 2766), con la conseguenza che il relativo compenso non rientra  fra le voci retributive che, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e dell’art. 2, legge 20 marzo 1980, n. 75, concorrono a formare la base contributiva per la liquidazione dell’indennità di buonuscita, atteso che, a questi effetti, ciò che rileva non è il loro carattere  sostanziale, e cioè la natura retributiva o no, ma quello formale, e cioè il regime  impresso dalla legge a ciascun emolumento (Corte cost. 27 giugno 1995 n. 278; Cons. Stato, Ap., 21 maggio 1996, n. 4, e 17 settembre 1996, n. 19; VI Sez. 24 giugno 2006 n. 4044).

Il Collegio, in adesione ai sopra riportati orientamenti, univoci nell’escludere la sussistenza dei presupposti per la spettanza del reclamato diritto, ritiene, dunque, che il compenso per lavoro straordinario, così come connotato, non può essere considerato nella base di computo ai fini pensionistici.

Rileva, da ultimo, il Collegio che, solo a decorrere dal 31 dicembre 1995, è mutata la disciplina convenzionale con l’inclusione dell’importo corrispondente alle due ore obbligatorie di servizio settimanale aggiuntivo nell’indennità pensionabile, (c. fr. art. 4, IV comma, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, peraltro successivamente soppresso a decorrere dal 1° settembre 1998, dall’art. 4, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.) dovendosi trarre, pertanto, da tanto un ulteriore elemento a sostegno della rilevata diversità esistente nella previgente disciplina, che in assenza di dimostrazione contraria, deve ritenersi applicabile ai ricorrenti. 

Alle sopra esposte considerazioni consegue, pertanto, l’infondatezza del ricorso, che deve essere respinto unitamente alle domande con lo stesso introdotte; le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ bis, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del resistente Ministero della Difesa, liquidate forfetariamente nella somma di . 3.000,00 (. tremila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 18 dicembre 2007, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:


 

IL PRESIDENTE  L’ESTENSORE