N. 

Reg. Sent.

Anno

N.

Reg. Gen.

Anno

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 4036/00, proposto da ...OMISSISVLD...tutti rappresentati e difesi dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia, presso lo studio del quale elettivamente domicilino in Roma, via A. Serranti, n. 49;

C O N T R O

Ministero delle finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

PER  L’ACCERTAMENTO

ed il riconoscimento in favore dei ricorrenti del diritto al rimborso delle rette per la frequenza di asili nido, ai sensi dell’art. 16, comma 1, d.p.r. 5 giugno 1990, n. 147, a far data dalla emanazione di quest’ultimo.

Visto il ricorso;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;

Viste le memorie difensive depositate dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 24 gennaio 2007, la dr.ssa Anna Bottiglieri; udito l’avv. Tartaglia e l’avv. dello Stato V. Russo.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con ricorso notificato in data 18 febbraio 2000, depositato il successivo 10 marzo, gli istanti, appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, espongono di ritenere che l’art. 16 del d.p.r. 5 giugno 1990, n. 147 (regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato), che prevede che “l’Amministrazione della pubblica sicurezza” possa istituire nelle proprie strutture asili nido o demandarne l’istituzione ad altri enti aventi determinate finalità, si applichi a tutto il personale appartenente all’amministrazione di pubblica sicurezza e, indi, al personale del Corpo, essendo comuni le difficoltà che il beneficio intende fronteggiare.

A comprova di tale interpretazione, i ricorrenti adducono sia la circostanza che l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Penitenziaria beneficiano di tale previsione, sia che il proprio Comando Generale, con provvedimenti del 20 e del 31 ottobre 1994, ebbe a dettare disposizioni in merito alla pianificazione ed alla programmazione per la richiesta dei fondi occorrenti (iter rimasto lettera morta per mancata copertura finanziaria), sia, infine, che, per consolidata giurisprudenza, l’indennità per servizi esterni prevista dall’art. 12 dello stesso d.p.r. 147/90 è stata riconosciuta spettante anche ai militari della Guardia di finanza.

Indi ritengono i ricorrenti che l’art. 62 del d.p.r. 16 marzo 1999, n. 254 (recepimento dell’accordo sindacale per le forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle forze di polizia ad ordinamento militare per il quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999), che ha stabilito che nell’ambito delle attività assistenziali a favore del personale e nei limiti di stanziamento previsti, l’amministrazione, in luogo della istituzione degli asili nido, può concedere il rimborso anche parziale delle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, non avrebbe natura innovativa bensì confermativa del beneficio.

Tutto ciò posto, i ricorrenti domandano l’accertamento del diritto al rimborso delle rette per la frequenza di asili nido, ai sensi dell’art. 16, comma 1, d.p.r. 147/90, a far data dalla emanazione di quest’ultimo, oltre interessi e maturazione sino al soddisfo, deducendo che il contrario avviso si porrebbe in violazione del sopra citato art. 16 e dell’art. 3 Cost., con conseguente ingiustificata disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

Si è costituito in giudizio il Ministero delle finanze (ora Ministero dell’economia e delle finanze), partitamente contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.

Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2007 la causa è stata, indi, trattenuta per la decisione.

D I R I T TO

1. Viene all’odierno esame del Collegio la questione inerente l’applicabilità del beneficio di cui all’art. 16 del d.p.r. 5 giugno 1990 n. 147, regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato, che prevede che l’amministrazione della pubblica sicurezza possa istituire nelle proprie strutture asili nido o demandarne l’istituzione ad altri enti aventi determinate finalità, al personale del Corpo della Guardia di finanza, dalla data della adozione dello stesso.

2. Il Collegio non può aderire alla prospettazione argomentativa formulata dalla parte ricorrente.

2.1. Va, in primo luogo, chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, né la comunanza delle esigenze che il beneficio intende fronteggiare a tutto il personale operante nelle forze di polizia né l’espressione “Amministrazione della pubblica sicurezza” utilizzata nell’articolo 16 in argomento possono condurre all’interpretazione suggerita dai ricorrenti.

In particolare, il primo elemento, di mero fatto, non comporta, com’è evidente, l’estensione della portata dell’intervento al di fuori della sfera di interessi che la norma, recettiva di accordi contrattuali di comparto, poteva e intendeva regolare, senza, per questo, porsi in violazione dei canoni sostanziali in cui si declina il principio di uguaglianza costituzionale.

Quanto al secondo elemento, si osserva che la platea dei beneficiari della disposizione invocata non può che essere delineata, alla luce degli espressi termini del complesso normativo e procedimentale nel quale essa si inserisce, nel personale della Polizia di Stato, restando indifferente che, al suo interno, singole norme utilizzino espressioni meno tecniche. Si rammenta, invero, che l’interpretazione letterale, pur rivestendo un ruolo primario nell’applicazione della legge, si rivela criterio non autonomo per ricostruire la volontà della norma quando non sorretto dalla necessaria chiarezza lessicale e, inoltre, recessivo qualora conducente ad esiti discordanti con la correlata interpretazione sistematica. 

2.2. I ricorrenti adducono, poi, la circostanza che l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Penitenziaria abbiano beneficiato di tale previsione.

Neppure tale argomentazione conduce agli effetti perseguiti in ricorso.

In primo luogo, una determinata applicazione della norma da parte amministrativa non legittima, ex se, il riconoscimento di un sottostante diritto. In ogni caso, poi, l’amministrazione ha riferito che nel 1997 il Ministero dell’interno e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri hanno sospeso il beneficio di cui trattasi, a seguito dei rilievi formulati dagli organi di controllo, come da all.ti nn. 12 e 13 alle difese erariali depositate in data 6 giugno 2000.

2.3. I ricorrenti adducono, ancora, che il proprio Comando Generale, con provvedimenti del 20 e del 31 ottobre 1994, ebbe a dettare disposizioni in merito alla pianificazione ed alla programmazione per la richiesta dei fondi occorrenti (iter rimasto lettera morta per mancata copertura finanziaria), derivandone conforto all’interpretazione oggi propugnata.

L’argomentazione non è fondata per le stesse argomentazioni svolte al punto che precede.

Inoltre, appare evidente dalla lettura delle invocate comunicazioni, in atti, che, come chiarito nelle difese spiegate dall’amministrazione, le stesse sono, al più, indicative della condivisione da parte della medesima della necessità di estendere il beneficio al proprio personale, ponendo in essere ogni utile iniziativa, anche al fine dell’individuazione della necessaria copertura finanziaria, che non poteva che essere finalizzata ad un intervento normativo.

2.4. Nessun rilievo può, poi, conferirsi al riconoscimento intervenuto, per consolidata giurisprudenza, della spettanza anche ai militari della Guardia di finanza dell’indennità per servizi esterni prevista dall’art. 12 del medesimo d.p.r. 147/90.

Invero, il sopra citato d.p.r. 147/90 è stato reso applicabile alla Guardia di finanza dalla l. 7 agosto 1990, n. 232 (art. 1) soltanto nella parte concernente il trattamento economico, e  tale ambito sinallagmatico non attiene agli eventuali benefici, come la istituzione degli asili nido, che, pur aventi riflessi indiretti sulla retribuzione, non ne costituiscono, a regime, né una componente fissa né una componente variabile, né sortiscono effetti obbligatori per l’amministrazione. Non va dimenticato, infatti, che, nell’impianto originario della norma, l’amministrazione era meramente facoltizzata  ad istituire il servizio, senza la previsione di una “monetizzazione” alternativa.

2.5. Gli elementi sin qui considerati conducono a ritenere erroneo l’assunto di parte ricorrente circa la natura non innovativa dell’art. 62 del d.p.r. 16 marzo 1999, n. 254 (recepimento dell’accordo sindacale per le forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle forze di polizia ad ordinamento militare per il quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999), che ha stabilito anche per il personale del Corpo della Guardia di finanza che, nell’ambito delle attività assistenziali a favore del personale e nei limiti di stanziamento previsti, l’amministrazione, in luogo della istituzione degli asili nido, può concedere il rimborso anche parziale delle rate sostenute dai dipendenti per i figli a carico.

L’innovatività della norma è attestata anche, sotto il profilo oggettivo, dalla previsione della monetizzazione del beneficio, precedentemente regolato esclusivamente dalla circolare del Ministero dell’interno 15 settembre 1993, n. 559, che, come correttamente rilevato dall’amministrazione resistente, non può certamente ritenersi applicabile alla Guardia di finanza.

3. Per quanto precede, il ricorso non può trovare accoglimento.

Considerato la natura dell’interesse azionato, le spese e gli onorari del giudizio possono, per giusti motivi, essere compensati.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale

per il Lazio, Sezione Seconda,

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4036/00, proposto da ...OMISSISVLD... ed altri, come in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007.

Domenico LA MEDICA       Presidente 

Roberto CAPUZZI                Consigliere

Anna BOTTIGLIERI             Primo Referendario, estensore

Il Presidente                         L’Estensore



 

R.n.