REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

  IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

N. 

Reg. Sent.

Anno

N.

Reg. Gen.

Anno

                                    PER IL LAZIO, SEZ. II

ha pronunciato la seguente

                                            S E N T E N Z A  

sul ricorso n. 7284/2001, proposto dal sig. XYXYXY XYXYXY, rappresentato e difeso dall’avv. ....

                                                  CONTRO

- il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del sig. Ministro pro tempore ed il COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e

- l’Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti dell’Amministrazione pubblica – INPDAP, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.......ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via .......

                                      PER   L’ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente alla riliquidazione dell’indennità del buonuscita con l’inclusione dei sei scatti d’anzianità di cui all’art. 4, c. 1 del Dlg 30 aprile 1997 n. 165, con conseguente condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento delle differenze retributive, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

   Visto il ricorso con i relativi allegati;

   Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

   Visti gli atti tutti della causa;

   Relatore all’udienza pubblica del 21 novembre 2007 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e udito altresì, per le parti, il solo avv. .....;

   Ritenuto in fatto che il sig. XYXYXY XYXYXY dichiara d’esser sottufficiale della Guardia di finanza e d’esser stato collocato a riposo il 31 dicembre 1996;

   Rilevato che il sig. XYXYXY rende noto d’esser stato escluso, a causa della data di cessazione dal servizio, dai benefici ex art. 11 della l. 8 agosto 1990 n. 231 o di quelli di cui all’art. 21 della l. 7 agosto 1990 n. 232, invece attribuiti dall’art. 4, c. 1 del Dlg 30 aprile 1997 n. 165;

   Rilevato altresì che, non avendo le Amministrazioni instate fornito risposta alcuna sulla richiesta di riliquidazione dell’indennità di buonuscita mercé l’inclusione dei sei scatti d’anzianità, il sig. XYXYXY adisce allora questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, chiedendo l’accertamento del suo diritto ad ottenere i predetti benefici e delle relative differenze retributive, con interessi legali e rivalutazione monetaria;

   Considerato in diritto che il ricorso in epigrafe è del tutto privo di pregio, in quanto l’art. 4, c. 1 del Dlg 165/1997 estende i benefici ex art. 11 della l. 231/1990 o ex art. 21 della l. 232/1990 comunque e solo nei riguardi dei dipendenti collocati a riposo solo a far tempo dal 1° gennaio 1998, ossia dalla data d’entrata in vigore del medesimo decreto n. 165;

   Considerato in particolare che i sei scatti d’anzianità, indicati nelle citate norme del 1990, entrano a far parte della sola base pensionabile dalla predetta data d’entrata in vigore del Dlg 165/1997;

   Considerato inoltre che i sei scatti de quibus, indipendentemente dalla loro percezione, non sono comunque computabili nell’indennità di buonuscita, stante l’ontologica differenza tra questa ed il trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti, nonché l’insussistenza d’una corrispondenza biunivoca tra la pensionabilità d’un emolumento e l’inclusione di questo nell’indennità di buonuscita, stante, al riguardo, l’inequivoco disposto dell’art. 38 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1032;

   Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne suggeriscono l’integrale compensazione tra le parti.

PQM

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, respinge il ricorso n. 7284/2001 in epigrafe.

   Spese compensate.

   Ordina all'Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.

   Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 novembre 2007, con l’intervento dei sigg. Magistrati:

Luigi TOSTI, PRESIDENTE,

Silvestro Maria RUSSO, CONSIGLIERE, ESTENSORE,

Giampiero LO PRESTI, CONSIGLIERE.

           IL  PRESIDENTE                                                                                           L’ESTENSORE


 
 

                                              


 

R.n. 7284/2001