REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima-ter, composto da:

Luigi TOSTI –                                                    Presidente

Italo VOLPE –                                                    Consigliere – Estensore

Ada RUSSO –                                                     Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n 9331 del 2001, proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld....più altri, come da elenco allegato, rappresentati e difesi dagli avv.ti Anna Tassone e Milena Aiossa, del foro di Locri, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv.to Carlo Sebastiano Foti in Roma, Piazzale Flaminio, 9;

contro

il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dalla ex lege domiciliataria Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del silenzio-rigetto concretizzatosi a seguito di atto di invito a provvedere, notificato in data 21.4.2001’, con cui i ricorrenti chiedevano la liquidazione in loro favore delle indennità di istituto nella misura prevista dall’art. 12 del d.P.R. n. 147 del 1990, a partire dal mese di luglio 1990, nonché il danno da svalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione al soddisfo,

nonché per la declaratoria

del diritto dei ricorrenti a percepire le indennità d’istituto nella misura prevista dall’art. 12 del d.P.R. n. 147 del 1990, a partire dall’entrata in vigore della citata legge,

e per la condanna

dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità ex d.P.R. n. 147 del 1990, con decorrenza dal mese di luglio 1990 maggiorate di rivalutazione ed interessi sino al soddisfo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 19 aprile 2007 la relazione del Consigliere dott. Italo Volpe e udite, altresì, le difese di parte, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Ritenendosi lesi, col ricorso in epigrafe i ricorrenti ivi pure indicati, premesso:

- di essere dipendenti dell’Amministrazione di P.S.;

- di avere svolto e di continuare a svolgere servizi esterni, espletati al di fuori della sede strutturale di servizio ed organizzati in turni stabili e periodici sulla base di ordini formali di servizio;

- che tali servizi consistono in compiti di prevenzione e lotta alla criminalità organizzata, con attività di indagine, perquisizioni, sequestri, pedinamenti, ispezioni, sopralluoghi, accertamenti sui luoghi di reato ed acquisizione di elementi probatori;

- che per tali servizi sarebbe spettata loro la specifica indennità d’istituto prevista dalle norme vigenti ma che l’Amministrazione, nonostante diffida, non aveva riconosciuto e liquidato loro, sostanzialmente negandogliela in modo illegittimo;

tutto ciò premesso, formulavano l’impugnazione sopra trascritta – corredandola con le ulteriori domande di accertamento e di condanna, in epigrafe pure riportate – sulla base dei seguenti motivi:

a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, co. 1, del d.P.R. n. 147 del 1990.

La norma è chiara nel riconoscere l’indennità predetta a fronte dell’espletamento dei servizi in questione, ancorchè gli stessi non coprano, temporalmente, l’intero arco della giornata, e ciò perché, logicamente, l’indennità resta comunque proporzionata quantitativamente all’entità temporale di impiego effettivo di ciascun dipendente interessato. Male ha fatto perciò l’Amministrazione a non accogliere la pretesa dei ricorrenti.

b) Violazione degli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione.

E’ illogico ed ingiustificato, anche sulla scorta di parametri costituzionali, che l’indennità venga riconosciuta ai dipendenti che effettuano i servizi in questione sull’arco dell’intera giornata e non invece a coloro che i medesimi servizi svolgono per frazioni temporali inferiori. Nel concreto, infatti, la proporzione fra le indennità resterebbe comunque assicurata.

c) Violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 254 del 1999.

La spettanza dell’indennità resta confermata dalla norma in rubrica, che ne ribadisce l’esistenza

d) Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione.

Il comportamento dell’Amministrazione è illegittimo, anche in considerazione del fatto che, nel tempo, l’indennità è stata espressamente riconosciuta a fronte di servizi espletati per frazioni di giornata.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’interno, concludendo per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 11128 in data 21 dicembre 2000 il Tribunale respingeva la domanda cautelare incidentalmente proposta.

Acquisita documentazione, la causa veniva quindi chiamata all’udienza pubblica di discussione del 19 aprile 2007 ed ivi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, nei limiti tuttavia di seguito specificati.

2. Preliminarmente occorre osservare che se è vero che i ricorrenti non hanno versato in atti una prova documentale in ordine ai tre fondamentali requisiti che i servizi da loro svolti devono aver posseduto (espletamento al di fuori della sede di servizio, organizzazione in turni stabili e periodici, preesistenza di ordini formali di servizio), è tuttavia altrettanto vero che:

- l’Amministrazione non ha, neanche formalmente, contestato il fatto che i singoli ricorrenti abbiano effettivamente prestato i servizi in questione, con quelle determinate caratteristiche;

- l’Amministrazione anzi, come riferisce la difesa erariale nei propri scritti, si era riservata di precisare la natura dei servizi svolti da ciascun ricorrente, ma questa riserva poi non è stata mai sciolta;

- l’Amministrazione, peraltro, è certamente l’unica – e, in ogni caso, ben più dei singoli ricorrenti – a poter avere conservato la più completa prova documentale di quali e quanti servizi della specie che qui interessa, e con quali caratteristiche, sono stati svolti negli anni da ciascun ricorrente;

- anche nel giudizio innanzi al g.a. opera la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 116 c.p.c., secondo il quale il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo. In applicazione di tale disposizione, alla luce delle circostanze sopra riassunte e, in particolare, del fatto che l’Amministrazione resistente non ha seriamente obiettato gli assunti dei singoli ricorrenti, è possibile inferire dal comportamento dell’Amministrazione medesima che la pretesa qui fatta valere sia fondata, quanto meno in ordine ai suoi profili essenziali – relativi ai tre requisiti che i servizi espletati devono aver avuto – che costituiscono presupposto dell’an della domanda azionata.

3. Ciò posto, è quindi opportuno rammentare la seguente sequenza di disposizioni.

3.1. L’art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, recante l’aumento delle misure della indennità mensile per il servizio di istituto alle Forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennità per il personale dell’Arma dei Carabinieri, dei Corpi delle Guardie di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza e degli Agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, ha disposto – per ciò che qui rileva – quanto segue:

<<A decorrere dal 1° aprile 1975, al personale contemplato nella tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato è attribuito un supplemento giornaliero di indennità di istituto nella misura di lire 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

Se la presenza in servizio cade in giorno festivo il supplemento è di lire 1.800 al giorno. Il supplemento è dovuto nella stessa misura se il turno di servizio si effettua tra le ore 22 e le ore 6, per un numero di ore non inferiore a 4.

Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore, il supplemento è di lire 3.300.>>.

E’ possibile immediatamente rilevare, a questo riguardo, che, sebbene il primo comma dell’articolo citato abbia parlato di un supplemento “giornaliero” della indennità di istituto spettante al personale contemplato dalla norma, in realtà la formulazione del secondo e del terzo comma del medesimo articolo già lasciava intendere che il supplemento sarebbe potuto spettare anche se il “turno di servizio” non avesse abbracciato le ventiquattro ore (in altri termini, il supplemento era dovuto anche se il turno non avesse coperto, in numero di ore, un’intera giornata).

3.2. L’art. 7 del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato, ha poi stabilito – per ciò che qui rileva – quanto segue:

<<1. Il supplemento giornaliero dell’indennità di istituto previsto dall’art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, viene corrisposto nella misura di lire 1.700 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

2. Tale supplemento non è corrisposto al personale che per qualsiasi motivo non presti servizio, fatta eccezione per le assenze dovute ad infermità od infortunio dipendente da cause di servizio, e per le assenze previste dagli articoli 88 e 90 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Gli importi dell’indennità per lavoro notturno e festivo attualmente in vigore, sono incrementati rispettivamente di lire 200 per ciascuna ora e di lire 1000 per ciascun turno.>>.

Anche a questo riguardo giova osservare che la disposizione citata, in particolare nel suo co. 3, ha lasciato intendere che la durata del turno di servizio potesse non durare un’intera giornata ed in ogni caso che l’entità complessiva del supplemento si sarebbe concretamente determinata in funzione dell’effettiva durata oraria di ciascun turno di servizio.

3.3. Finalmente, l’art. 12 del d.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, recante il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato, ossia la disposizione a base della pretesa oggetto del presente giudizio, ha disposto quanto segue:

<<1. Il supplemento giornaliero dell’indennità d’istituto, previsto dall’art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, nella misura stabilita dall’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, è triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio. Tale maggiorazione (…) ha decorrenza dal 1° luglio 1990.

2. Il supplemento giornaliero di cui al comma 1 è quintuplicato per il personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua e Ferragosto.>>.

3.4. Poi, l’art. 9 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, recante il recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di finanza), ha disposto – per ciò che qui rileva – quanto segue:

<<1. A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, è corrisposto un compenso giornaliero pari a lire 5.100 lorde.>>.

3.5. Inoltre, l’art. 11 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, recante il recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, ha disposto – per ciò che qui rileva – quanto segue:

<<1. A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all’esterno degli Uffici o presso enti e strutture di terzi.>>.

3.6. Infine, l’art. 9 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, recante il recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, ha disposto quanto segue:

<<1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalità di cui all’articolo 9 del primo quadriennio normativo Polizia [i.e., d.P.R. n. 395/1995], e all’articolo 11 del secondo quadriennio normativo Polizia [i.e., d.P.R. n. 254/1999], è rideterminato nella misura di € 6,00.>>.

4. Se, relativamente al disposto dell’art. 12 del d.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, valgono i contenuti del condivisibile parere del C.d.S., sez. III, 28 luglio 1998, n. 1252/1997, ai quali è possibile rifarsi per chiarire che fra i presupposti applicativi della disposizione citata non rientra il fatto che il turno di servizio – a fronte del quale è dovuto il supplemento dell’indennità d’istituto – debba necessariamente ricoprire, in numero di ore, un’intera giornata, è peraltro la stessa difesa erariale, nei propri scritti, ad aver ammesso appropriatamente che, pur nell’ambito di una certa oscillazione di orientamenti, deve accettarsi la tesi secondo la quale, per le consimili e successive disposizioni in materia, il turno di servizio – che fa scattare il diritto al supplemento in argomento – non deve coprire un’intera giornata, sebbene, al contempo, lo stesso neppure può essere saltuario, accidentale o momentaneo, né di durata inferiore alle tre ore (e ciò a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 164 del 2002).

5. Dal complesso delle disposizioni sopra citate, dunque, è ricavabile il seguente insieme di requisiti che occorre che si determinino, ovvero che si siano determinati, perché sia possibile invocare, da parte del personale interessato (anche) della Polizia di Stato, la liquidazione del supplemento dell’indennità di istituto di cui si tratta:

a) il servizio deve essere svolto all’esterno della sede di servizio del dipendente;

b) il servizio deve essere effettuato sulla base di una turnazione prestabilita (eppertanto non saltuaria, accidentale o momentanea);

c) il servizio deve essere svolto sulla base di ordini formali di servizio e secondo i relativi contenuti;

d) il servizio non deve necessariamente abbracciare l’intero arco di una giornata;

e) a decorrere dall’entrata in vigore del d.P.R. n. 164 del 2002, il turno di servizio non deve essere di durata inferiore alle tre ore.

6. Quanto alla misura unitaria del supplemento, essa corrisponde ai diversi (e crescenti) importi che, nel tempo, le norme sopra richiamate hanno stabilito, e con le decorrenze iniziali previste dalle medesime norme.

7. Alla luce di tutto quanto precede, si può dunque ricavare che l’Amministrazione resistente dispone in verità (così come in verità già disponeva anteriormente alla data di introduzione del presente giudizio) dei fondamentali per poter soddisfare le legittime aspettative dei ricorrenti (per quanto concerne l’an debeatur della pretesa si è già detto).

Non avendolo fatto, l’Amministrazione deve allora essere condannata in questa sede, in accoglimento della domanda, al pagamento del supplemento dell’indennità di istituto per cui è causa.

Nel conformarsi a tale pronuncia, l’Amministrazione avrà altresì l’obbligo di curare i seguenti adempimenti:

a) nel riesaminare partitamente la situazione di ciascun ricorrente, essendo fondata ed accoglibile l’eccezione di prescrizione che è stata formulata, risalire temporalmente non oltre il quinquennio anteriore alla prima pretesa formalmente articolata nei propri riguardi dai singoli creditori;

b) ricostruire – sempre per ciascun ricorrente – il quadro degli ordini formali di servizio impartiti, onde riscontrare concretamente, secondo quanto ricordato al punto 5. che precede, tipologia, numero ed entità dei servizi resi, rilevanti ai fini della presente fattispecie;

c) calcolare – sempre per ciascun ricorrente – l’entità del credito che, per capitale, ogni ricorrente ha maturato sino alla data di pubblicazione della presente decisione. In questo esercizio l’Amministrazione dovrà ovviamente tenere conto, quanto alla misura unitaria del credito (che dovrà poi essere moltiplicata per il numero dei servizi effettivamente espletati da ciascun ricorrente), dei diversi importi unitari e delle diverse decorrenze che le norme sopra ricordate hanno stabilito nel tempo;

d) calcolare inoltre – sempre per ciascun ricorrente – gli accessori del credito capitale fin ad ora non soddisfatto. Al riguardo, valgono peraltro le seguenti osservazioni, nei limiti tuttavia della effettiva applicabilità, ratione temporis, delle norme richiamate. Invero, gli artt. 16, co. 6, della legge n. 412 del 1991 e 22, co. 36, della legge n. 724 del 1994 – che hanno previsto, rispettivamente per i crediti previdenziali e per quelli retributivi tardivamente corrisposti, che l’importo degli interessi sia portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a titolo di rivalutazione monetaria – sono norme che incidono sugli effetti e non sulla fattispecie generatrice, con la conseguenza che esse si applicano anche ai rapporti pendenti al momento della loro entrata in vigore. Pertanto, per i ratei retributivi di pubblici dipendenti maturati fino al 31 dicembre 1994 deve essere corrisposto, oltre agli interessi legali (secondo i tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei, anche il danno da svalutazione, mentre per i ratei maturati successivamente spettano solo gli interessi e la rivalutazione può essere attribuita a titolo di maggior danno, eccezionalmente ritenuto in re ipsa, unicamente se, e nella misura in cui, lo stesso risulti superiore all’interesse legale. Risulta altresì corretto – come esposto dalla difesa erariale – che vada poi ulteriormente precisato, in argomento, come, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per gli emolumenti corrisposti tardivamente ai pubblici dipendenti vanno calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, per cui sulla somma dovuta quale rivalutazione non vanno calcolati né gli interessi né la rivalutazione ulteriore e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi e rivalutazione.

7.1. Definito e capitalizzato in tal modo il credito di ciascun ricorrente, per sorte ed accessori, alla data di pubblicazione della presente sentenza, l’Amministrazione dovrà quindi provvedere al pagamento delle corrispondenti somme a ciascun ricorrente, riconoscendo altresì gli interessi al saggio legale per il tempo che intercorrerà fra la data di pubblicazione della presente sentenza e quella di effettivo pagamento.

8. Dato il tenore ed i contenuti della questione così risolta, ricorrono sufficienti elementi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima-ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’interno al pagamento nei confronti dei ricorrenti di quanto indicato in motivazione, nel rispetto delle modalità e dei limiti ivi pure precisati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 aprile 2007.

IL PRESIDENTE                                                                             L’ESTENSORE

Ric. n.  
 

Reg. dec.  
 

Anno 2007