REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

SEZIONE PRIMA BIS   
 

Registro Sentenze:

            Registro Generale: 11527/2006  
 

nelle persone dei Signori:

      ELIA ORCIUOLO Presidente  

      CARLO MODICA DE MOHAC Cons.

      PIETRO MORABITO Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 27 Giugno 2007

Visto il ricorso 11527/2006 proposto da: ...omissismsmvld.... rappresentato e difeso da: MISSERINI AVV. GIUSEPPE con domicilio eletto in ROMA - VIA UGO BASSI, 3 presso MASIANI AVV. ROBERTO 

contro

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del provvedimento datato 05/10/2006 con cui il Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici, nominata con D.M. n. 333-B/12M.4(ORD)03F/1 in data 18/09/06, ha giudicato il ricorrente “non idoneo al servizio di Polizia” per “disturbo relazionale a rilevanza clinica in soggetto con marcati tratti di immaturità affettiva” relativamente al mantenimento dei requisiti psico-fisici per l’immissione dei volontari in ferma breve nelle FF.AA. al termine della ferma triennale, nel ruolo degli agenti ed assistenti nella Polizia di Stato di 350 unità, di cui all’art. 13, comma 3, del “concorso per arruolamento nell’anno 2003 di 12.000 volontari in ferma breve nell’Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell’Aeronautica Militare, con possibilità di immissione, al termine di detta ferma, nelle carriere iniziali delle stesse Forze armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di Finanza, della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, 3° bando di concorso (G.U. n. 47 – 4ª s.s. del 14.06.2002); di tutti gli atti e documenti redatti dalla stessa Commissione da cui emerge che il ricorrente presenterebbe insufficienti requisiti psico-fisici per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato; del conseguente provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale; del D.M. n. 333-B/12M.4(ORD)03F/1 del 18.09.2006 con cui è stata nominata la predetta Commissione; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Vista l'ordinanza collegiale n. 1456-c/2006 del 22.12.2006;

Visti i motivi aggiunti depositati in data 05.04.2007 per l’annullamento del verbale della Commissione Medica datato 23.01.2007, con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Commissione Medica per l’accertamento dei requisiti psico-fisici, in esecuzione dell’ordinanza 1456-c/2006 ha valutato il ricorrente affetto da “problemi relazionali a rilevanza clinica in soggetto con evidenti tratti di immaturità affettiva, ai sensi dell’art. 3, comma 2, rif. Tabella 1, punto 8, lettera b, del DM 30.06.2003 n. 198”; del giudizio finale di non idoneo datato 23.01.2007; della scheda medica datata 22.01.2007 della Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica al servizio di Polizia – Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza; della relazione medica del Centro di Neurologia e Psicologia Medica del Dipartimento della pubblica Sicurezza – Direzione Centrale di Sanità – Servizio operativo Centrale di Sanità, del 22.01.2007; del D.M. n. 333-B/12M.4(ORD)03F/1/Ric in data 18.01.2007; della Ministeriale n. 333-B/16°.(B) del 17.01.2007; della nota n. 333-A/U.C. ...omissismsmvld.... f.b. FF.AA.C del 30.01.2007, del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale delle Risorse Umane – Ufficio III Contenzioso;

Vista l'ordinanza collegiale n. 515-c/2007 del 24.04.2007;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELL'INTERNO;

Udito il relatore Cons. PIETRO MORABITO e udito altresì per la parte ricorrente l’avv. Alessandro Francesco Viola, con delega;

Considerato che parte ricorrente partecipante al concorso, indetto con bando pubblicato sulla G.U., 4^ s.s., n.47 del 14.6.2002, per l’arruolamento, per l’anno 2003, di V.f.b. nelle FF.AA. con possibilità di immissione, a fine ferma, nella carriera iniziale, fra l’altro, della Polizia di Stato e riscontrato, in sede di verifica della permanenza dei prescritti requisiti psico fisici, in data 5.10.2006, dalla Commissione per gli accertamenti sanitari della medesima Forza di polizia, non idoneo per “disturbo relazionale a rilevanza clinica in soggetto con marcati tratti di immaturità affettiva” - si è gravato avverso il predetto provvedimento di esclusione con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio deducendone l’erroneità in fatto del relativo presupposto ed esibendo, a conforto di tale deduzione, certificazione rilasciatagli dall’A.s.l. TA/1 del 13.11.2006 ove lo specialista consultato esclude la presenza, nel ricorrente, di alcun tratto di disturbo psichico lieve o grave, alcun disturbo della sfera relazionale ed alcun tratto di immaturità psichica;

Vista la propria ordinanza in data 22.12.2006 con cui la Sezione, al fini di dirimere i sopra sintetizzati elementi di contraddittorietà - ha disposto ulteriori accertamenti sanitari –presso il medesimo Centro di accertamento della permanenza dei requisiti di idoneità psicofisica dei candidati che hanno utilmente superato il concorso in premessa- ed a cura di commissione medica in composizione diversa da quella che ha espresso il primo ed impugnato giudizio – per stabilire l’oggettiva sussistenza o meno del requisito di idoneità di cui al provvedimento impugnato;

Considerato che la Commissione medica appositamente nominata, dopo aver risottoposto il 22.1.2007 il ricorrente a protocollo di indagine (cui ha presenziato il sanitario di fiducia della parte) ha confermato, con p.v. del 23.1.2007 l’iniziale giudizio di esclusione;

Visti i motivi aggiunti di gravame interposti dall’interessato e preso atto che lo stesso, oltre a contestare il riformulato giudizio medico di esclusione, lamenta sia l’inesatta ottemperanza dell’ordine impartito dalla Sezione (che aveva affidato ad una Commissione medica i compiti indicati nell’ordinanza del 22.12.2006) che la violazione, fra l’altro, del d.m. n.129 del 2005 (che all’art. 5 comma 3 demanda ad una Commissione l’effettuazione degli accertamenti psico fisici); e ciò in quanto, nel caso di specie:

  1. l’accertamento e la valutazione del contestato requisito sono stati effettuati da sanitario esterno (dott. Iapichino) e non componente della nominata Commissione;
  2. la Commissione si è limitata a dare atto di quanto accertato e valutato dal sanitario predetto senza neanche recepirne le relative conclusioni;

Vista la propria ordinanza in data 24.4.2007 con cui la Sezione, dopo aver:

ha statuito la rinnovazione dell’accertamento disposto con l’ordinanza 22.12.2006 con l’osservanza delle prescrizioni ivi analiticamente delineate;

Considerato la Commissione medica appositamente ri-nominata, dopo aver risottoposto il 18.6.2007 il ricorrente a intervista individuale e successiva valutazione collegiale (cui non ha presenziato il medico di fiducia del candidato) ha ribaltato l’iniziale giudizio di inidoneità escludendo la presenza delle condizioni ostative previste dal d.m. n.198 del 3003;

Rilevata pertanto la manifesta fondatezza del presupposto di fatto sulla quale risulta basato l’avversato giudizio di inidoneità; circostanza questa cui accede la manifesta accoglibilità del profilo di doglianza imperniata sull’eccesso di potere per errore dell’accertamento tecnico effettuato in sede concorsuale;

Considerato che nel caso di specie sussistono i presupposti richiesti dall’art.9 della legge n.205 del 2000 per la sua definizione con una decisione in forma semplificata; evenienza in ordine alla quale sono state informate le parti presenti;

Ritenuto equo disporre la compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Il T.a.r. del Lazio, sez. I^ bis, pronunciando ai sensi dell’art.9 della legge n.205 del 2000, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione con lo stesso gravato nonchè il provvedimento di esclusione gravato in sede di motivi aggiunti

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 27 giugno 2007, in Camera di Consiglio.

                               il Presidente 
 

                               il Consigliere, est. 
 

N.R.G.  11527/2006


 

N.R.G.  «RegGen»