REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

SEZIONE PRIMA BIS   
 

Registro Sentenze:

            Registro Generale: 9899/2006  
 

nelle persone dei Signori:

      ELIA ORCIUOLO Presidente  

      PIETRO MORABITO Cons.

      DONATELLA SCALA Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 31 Gennaio 2007

Visto il ricorso 9899/2006 proposto da: ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... rappresentato e difeso da: TARTAGLIA AVV. ANGELO FIORE con domicilio eletto in ROMA - VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO,266 presso il suo studio

contro

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del provvedimento della Direzione Generale del Ministero della Difesa, datato 18.05.2006, e trasmesso per quanto di competenza sia alla Scuola Allievi Carabinieri - Roma - che al Cimic Group SOUTH - Motta di Livenza, con il quale si dispone che “preso atto di quanto comunicato da questa direzione generale II reparto 6 divisione, considerato che l’art. 10, comma 4, del D.P.R. n. 332/97 prevede che il transito nelle Forze di Polizia avvenga comunque dopo il termine della ferma triennale contratta, il trattenimento disposto con messaggio di cui a riferimento nei confronti del V.F.B. ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... nato il 28.05.1980 vincitore del concorso per l’ammissione di allievi carabinieri riservato ai volontari inferma breve delle Forze Armate, è annullato”; dell’atto recante prot. n. M D GMIL_02 I 3 1 0095559, datato 15.09.2006, emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - 1° Reparto — 3ª Divisione Reclutamento V.F.P.1. – lª Sezione V.F.B. mediante il quale è stato comunicato al ricorrente l’esclusione dalla procedura concorsuale per l’immissione nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco dei volontari in ferma breve reclutati ai sensi del D.P.R. n. 332/97, 4° decreto di arruolamento in data 30 aprile 2001, determinata con provvedimento della Direzione Generale Per il Personale Militare, in data 18 maggio 2006, poiché essendo stato il ricorrente incorporato a decorrere dal 17 ottobre 2005 presso la Scuola Allievi Carabinieri - Roma, per la frequenza del 118° corso allievi carabinieri effettivi non aveva la possibilità di completare la ferma breve triennale (10 dicembre 2005) così come previsto dall’art. 10, comma 4, del D.P.R. n. 332/97 e del relativo provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare, in data 18.05.2006; nonchè di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Vista l'ordinanza collegiale n. 1255-c/2006 del 15.11.2006;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELLA DIFESA;

Udito il relatore Cons. DONATELLA SCALA e udito altresì per la parte ricorrente l’avv. Tartaglia;

RILEVATO che, come risulta dal verbale di udienza, si è dato avviso che il ricorso potrebbe essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi degli artt.21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata e integrata con la legge 21 luglio 2000 n. 205;

CONSIDERATO che, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, il ricorso è senz’altro definibile nel merito con decisione in forma semplificata, non essendo necessario disporre eventuale ulteriore istruttoria;

VISTA la documentazione, depositata in data 12 gennaio 2007, in esecuzione dell’ordinanza collegiale n. 1255.c/2006 del 15 novembre 2006, con cui l’adita Sezione aveva chiesto alla resistente Amministrazione “ogni documentato chiarimento in ordine ai fatti per cui è causa, con particolare riguardo allo stato matricolare del ricorrente”;

RILEVATO che il ricorrente, già volontario in ferma breve triennale delle FF. AA. con decorrenza 10.12.2002, è stato incorporato, a decorrere dal 17.10.2005, nell’Arma dei Carabinieri, avendo medio tempore partecipato ad altro arruolamento quale carabiniere effettivo in ferma quadriennale, assumendo la qualità di allievo carabiniere, prima, dunque, che fosse completata la ferma triennale;

OSSERVATO che, a mente dell’art. 7, comma 4, D. lgs. 198/1995, la posizione di stato degli ammessi al corso per allievi carabinieri, già militari in servizio delle FF.AA., comporta la perdita del grado e la qualifica rivestita all’atto rivestiti all’atto dell’ammissione stessa, e, dunque, il proscioglimento dalla ferma contratta;

CONSIDERATO che inequivocabilmente il ricorrente, con una scelta personale e volontaria, ha interrotto il servizio militare temporaneo con una delle Forze Armate, iniziando un nuovo e diverso rapporto, sempre temporaneo, con Forza di Polizia ad ordinamento militare - Arma dei Carabinieri - in momento anteriore, come espressamente consentito dal bando di arruolamento, all’ultimazione del rapporto precedentemente instaurato;

RITENUTO che nel caso che ne occupa, il non avere ultimato la ferma triennale, se non comporta effetti ai fini della intrapresa diversa carriera nell’Arma dei carabinieri - ove il ricorrente ha contratto un nuovo periodo di ferma - ha costituito invece una cesura insuperabile nell’ambito del rapporto con la Forza Armata – nel cui ambito non aveva espresso opzione al momento dell’incorporazione quale VFB per l’Arma dei Carabinieri - ove l’ultimazione senza demerito dell’intero periodo di ferma è indefettibile presupposto per l’accesso alla carriera iniziale delle forze di polizia ad ordinamento civile, come previsto sia dall’art. 10, D.P.R. 332/1997, che dalle norme del bando di arruolamento quale VFB;

CONSIDERATO, che non è pertinente l’invocata applicazione dell’art. 21, D. lgs. 82/2001, che ha introdotto, tra gli altri, il comma 15 bis, all’art. 39, D. lgs. 196/1995, il quale prevede una diversa ipotesi - che nel caso di specie non risulta essersi verificata – che è quella della perdita della qualità di allievo, cui consegue la restituzione ai reparti di appartenenza al fine del completamento degli obblighi di servizio, previo computo dei periodi di tempo trascorsi nella predetta qualità;

CONSIDERATO, pertanto, che l’operato della resistente Amministrazione è indenne dalle dedotte censure, in coerente e vincolata applicazione delle pertinenti norme;

RITENUTO che, pertanto, non sussistono ragionevoli dubbi sulla legittimità dell’atto impugnato, per cui del ricorso può predicarsi la infondatezza, con conseguente sua reiezione;

CONSIDERATO, infine quanto alle spese di giudizio, che le stesse sono poste a carico della parte ricorrente, giusta la liquidazione di cui in dispositivo, in ragione della soccombenza della stessa;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Prima Bis

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della intimata Amministrazione, delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio, che liquida forfetariamente nella complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 31 gennaio 2007, in Camera di consiglio.

                               il Presidente 
 

                               il Consigliere, est. 
 

N.R.G.  9899/2006


 

N.R.G.  «RegGen»