REPUBBLICA ITALIANA N. Reg. Ric.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. Reg. Sent.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I^ ter ANNO

 
 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 8320/2005–R.G. proposto dal sig.  @@@ @@@, rappresentato e difeso dall’ avv. .., presso il cui studio in Roma, via .... è elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;

per l'annullamento

del provvedimento del Capo della Polizia in data 4.7.2005 successivamente notificato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del  Ministero dell’Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 24.1.2008 la relazione del Consigliere ... ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO E DIRITTO

I)- E’ impugnato con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio il provvedimento con cui il Capo della Polizia ha disposto il trasferimento, per ragioni di incompatibilità ambientale, del ricorrente (all’epoca Assistente capo) dal Compartimento della Polizia Stradale di ... – distaccamento di ... – al Compartimento della Polizia Ferroviaria di ... – Posto Polfer di ....

Il @@@ rappresenta in fatto di essere stato, negli anni 2002/2003, coinvolto, insieme a numerosi operatori della Polizia Stradale in servizio presso il distaccamento di ......, inizialmente, in un procedimento penale che lo ha visto indagato per i reati di concussione e di corruzione e che si è definito con un decreto di archiviazione del competente G.i.p. del 16.12.2003; e, successivamente, in altro procedimento penale anch’esso esitatosi con un decreto di archiviazione del competente G.i.p.

Nel corso di tali processi il ricorrente:

elementi questi che, unitamente alle ulteriori doglianze prospettate in gravame, denotano l’illegittimità della movimentazione d’ufficio disposta a distanza di anni sia dall’accaduto che dalla definizione del procedimento penale attivato (anche) nei suoi confronti.

L’evocata amministrazione, che si è costituita in giudizio per il tramite della Difesa erariale con mero atto di stile, ha reso noto che, decorrenza dal 18.10.2006, il ricorrente è stato dispensato dal servizio per permanente inidoneità accertata dalla C.m.o. di Roma, invocando – in considerazione di tale circostanza – una pronuncia declaratoria della sopravvenuta carenza, in capo al @@@, dell’interesse a coltivare il ricorso originariamente intentato.

All’udienza del 24.1.2008 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.

II)- Come già esposto nel precedente paragrafo il sig. @@@, che ha impugnato il provvedimento col quale è stato disposto il suo trasferimento ad altra sede d’ufficio per ragioni di incompatibilità ambientale, è, nelle more del giudizio,  cessato dal servizio per permanente inidoneità fisica.

A séguito di ciò, deve ritenersi che sia venuto meno, in capo allo stesso ricorrente, l'interesse ( che, com'è noto, deve mantenere il necessario carattere della attualità e dunque permanere per tutta la durata del giudizio ) ad una pronunzia del Giudice amministrativo nel contenzioso che qui ne occupa; una tale pronunzia, infatti, non apporterebbe alcun vantaggio concreto ed attuale né all'odierno ricorrente né all’ amministrazione resistente (cfr., in tal senso, e su fattispecie similari, Cons. St., IV^, n.2785 del 2004; VI^, n. 1237 del 1991). Deve essere pertanto, dichiarata l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, decisiva apparendo in proposito la circostanza che l'odierno ricorrente non sia più in grado di conseguire, a séguito dell'intervenuto suo collocamento a riposo, alcuna utilità pratica dall'accoglimento del medesimo. Né può, peraltro, considerarsi sussistente alcun  interesse morale e personale, giacché nel caso in questione le ragioni del contestato trasferimento sono quelle di una incompatibilità funzionale ed ambientale, cui non è ricollegabile alcun carattere sanzionatorio ( v. Cons. St.: IV^, n.2785 del 2004; VI, 17 maggio 2002, n. 2677; sez. IV, 22 dicembre 1998, n. 1857), ma solo la tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost. e del pieno e regolare esercizio della funzione amministrativa. Non avendo un trasferimento di tal fatta finalità disciplinari (v. anche Cons. St., IV, 27 febbraio 1996, n. 187), nessun interesse, nemmeno sotto l'aspetto dell'interesse morale, può dirsi che permanga alla sua eliminazione dal mondo giuridico dopo che l'interessato sia cessato dal servizio; né l'eventuale statuizione giurisdizionale di annullamento del provvedimento di trasferimento de quo potrebbe, poi, assumere rilievo ai fini di un successivo giudizio risarcitorio diretto a ristorare il destinatario del pregiudizio patito per effetto della illegittimità provvedimentale, atteso che il contestato provvedimento è stato interinalmente sospeso dalla Sezione con ordinanza n.5781 del 2005 che non risulta appellata.

In conclusione, l'intervenuta cessazione dal servizio rappresenta una situazione di fatto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, che rende inutile la coltivazione dell’originario gravame ed impone una declaratoria in conformità.

III)- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ ter dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto  dell’interesse a ricorrere, il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I^ ter nella Camera di Consiglio del 24.1.2008, con l’intervento dei sigg.ri Giudici :

IL PRESIDENTE

IL MAGISTRATO ESTENSORE