REPUBBLICA ITALIANA N.   REG. DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 2792/02 REG. RIC.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. I di Salerno, composto dai signori magistrati: ANNO 2006

 
 
 

composto dai Magistrati:

dr Giovanni De Leo                - Presidente

Dr. Filippo Portoghese  - Consigliere

Dr. Francesco Gaudieri  - Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 2792/2002 proposto da ...OMISSIS....dott. ...OMISSIS...., rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata a margine dell’atto introduttivo, dall’avv. Sabrina Mautone, con la quale elettivamente domicilia in Salerno alla via Arce n. 122 presso avv. Antonio D’Urso

     Contro

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona dell’on.le Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui ope legis domicilia al Corso Vittorio Emanuele n. 58

     per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 052675/02  del 26.8.02 del Ministero dell’Interno recante comunicazione del mancato accoglimento della proposta trasmessa dalla Questura di Avellino per l’attribuzione di riconoscimento per meriti di servizio.

e per la condanna al risarcimento del danno;

* * *

     Visto il  ricorso con gli atti e documenti allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione ministeriale;

     Visti tutti gli atti della causa;

     Relatore alla pubblica udienza del 9 novembre 2006 il consigliere dott. Francesco Gaudieri e uditi altresì, per la parte, gli avvocati difensori presenti come da processo verbale di udienza;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

     1.- Con atto notificato il 12  novembre 2002, depositato il successivo 14 novembre, il dott. ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., Ispettore Superiore s.u.p.s., responsabile della sezione di p. g. presso la Procura della Repubblica di Avellino, premesso di essersi particolarmente distinto nel corso delle indagini svoltesi nel 1997 relative ad una inchiesta di riciclaggio di opere d’arte in collaborazione con la polizia inglese a carico di ...OMISSIS.... Nicola e Giuseppe,  impugnava il provvedimento, in epigrafe meglio specificato, con il quale la Commissione per l’attribuzione delle ricompense agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, costituita ex art. 74 Dpr 28.10.1985 n. 782, nella seduta del 16 settembre 1998 ha deliberato di non accogliere la proposta della Questura di Avellino “non avendo riscontrato elementi per l’attribuzione di specifici riconoscimenti per merito di servizio”.

     Avverso l’atto gravato, ha dedotto :

     -violazione e falsa applicazione degli artt.74 e ss Dpr 28.10.1985 n. 782. Eccesso di potere sotto diversi profili, atteso che la Commissione sarebbe incorsa in errore di valutazione per non aver tenuto nella debita considerazione l’elevatissimo numero di benemerenze e riconoscimenti del ricorrente, per cui l’atto impugnato sarebbe illegittimo per carenza di “omogeneità dei criteri valutativi”.

     Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’art. 113 Cost in relazione all’art. 24 Cost. Violazione del diritto di difesa e del giusto procedimento, atteso che dal provvedimento impugnato non emergono i singoli voti espressi da ogni componente e la motivazione addotta non consente una puntuale contestazione del giudizio finale.

     Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. n. 241/90 in relazione all’art. 1 della stessa legge. Violazione degli artt. 24, 97, 113 e 41 Cost. Ingiustizia manifesta, stante la violazione del termine utile per provvedere in violazione dei principi di celerità e dell’obbligo di conclusione del procedimento.

     Ha concluso per il risarcimento del danno ingiusto.

     2.- Contestata la lite, si è costituita in giudizio per resistere l’amministrazione intimata, chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata.

     3.- Con ordinanza n. 1452/02 del 5 dicembre 2002, il Tribunale respingeva l’istanza di tutela cautelare.

     4.- Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2006, sulla conclusione delle parti, la causa veniva riservata per la decisione.

     5.- Con ordinanza n. 545/06 del 26 aprile 2006 venivano disposti incombenti istruttori e segnatamente l’acquisizione di copia della proposta della Questura di Avellino nonché copia del verbale del 16 settembre 1998 della Commissione per l’attribuzione delle Ricompense agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato ex art. 74 del Dpr 28.10.1985 n. 782, in uno al relativo fascicolo istruttorio, fissando per il prosieguo della trattazione del merito l’udienza del 9 novembre 2006.

     Gli adempimenti istruttori risultano essere stati eseguiti.

     6.- Alla pubblica udienza del 9 novembre 2006, sulla conclusione delle parti Il Collegio si è riservata la decisione.

     7.- Il ricorso è fondato, nei limiti e per le considerazioni che seguono e merita accoglimento.

     7.a.- La documentazione acquisita in sede istruttoria ha evidenziato quanto segue :

     - la Commissione  per le ricompense (vedi verbale della seduta del 16.9.1998) ha sostenuto che l’attività svolta dal dipendente rientrava  “pienamente nel doveroso espletamento dei compiti istituzionali” e che il ricorrente si sarebbe limitato a svolgere “le funzioni derivanti dalla qualifica rivestita”; ha ritenuto, altresì, di poter  fondare le rappresentate argomentazioni sulla base “dell’inerzia dell’organo competente…alla formulazione della proposta”, e cioè sulla base della mancanza della proposta del Questore che “non riteneva opportuno avviare la procedura finalizzata alla concessione di specifici riconoscimenti per merito di servizio”;

     - il Questore di Avellino -  compulsato dal Ministero dell’Interno con missiva del 13 settembre 1999 con la specifica richiesta di far conoscere se la mancata formalizzazione delle proposte premiali in favore del ...OMISSIS....fosse ascrivibile ad una precisa determinazione nonché di valutare la possibilità di formulare, ora per allora, un’adeguata proposta premiale in favore dell’Ispettore in questione - con la nota del 28.9.1999 ha precisato di non aver formalizzato le due proposte di encomi a favore del ricorrente “in quanto formulate di iniziativa…rispettivamente dal G.I.P. e dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Avellino…” e di non avere “alcuna difficoltà nel voler formalizzare ora per allora le proposte in argomento, atteso il prestigio per questa Amministrazione derivato dal comportamento dell’I.S. ...OMISSIS....”.

     Acclarato quanto precede, ritiene il Collegio che l’affluenza all’interno dell’alveo procedimentale di nuovo e diverso materiale istruttorio era tale da dover comportare una riedizione dell’attività valutativa della Commissione Centrale per le Ricompense, la cui sfavorevole decisione era stata, peraltro, ritenuta coerente con - oltre che rafforzata dal- la mancanza di proposte da parte del Questore, mancanza che, nella strutturazione del giudizio dell’organo in questione, assume un ruolo di architrave  centrale : carenza successivamente inficiata dalla ritenuta e rappresentata superfluità delle stesse da parte del Questore che, per ovviare, al disguido non esita a formulare, ora per allora, proposte di encomio a favore del ricorrente.

     Tutto ciò, si ripete, avrebbe dovuto indurre ad un supplemento di istruttoria utile ad un’approfondita revisione del giudizio sfavorevole, e quindi, ad una nuova valutazione, depurata, in forza delle sopravvenute circostanze, degli elementi erroneamente utilizzati, ed integrata con  gli elementi acquisiti, di segno opposto.

     Di tutto ciò non vi è traccia nel provvedimento finale del 26 agosto 2002 che, pertanto, si rivela illegittimo per erronea ed incompleta istruttoria e difetto di motivazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, atteso che  si limita pedissequamente ed acriticamente a richiamare quanto deliberato dalla Commissione per l’attribuzione delle Ricompense nella seduta del 16 settembre 1998, senza alcun riferimento all’acquisizione e valutazione dei nuovi elementi istruttori.

     Per le suesposte considerazioni, e nei limiti evidenziati, il ricorso è fondato e va accolto, con l’annullamento dell’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

     8.- Sussistono giusti motivi, per compensare interamente tra le parti le spese e le competenze di lite

     P.Q.M.  

     Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Salerno, Sez. I, definitivamente  pronunciando sul ricorso n. 2792 del 2002 proposto da ...OMISSIS....dott. ...OMISSIS...., lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

     Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 novembre  2006  con la partecipazione dei Magistrati

Dott. Giovanni De Leo  Presidente 

Dott. Francesco Gaudieri Estensore 
 
 
 

Depositata in Segreteria il

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(art. 55, legge 27.04.1982 n. 186)

il Direttore della Sezione