REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SARDEGNA

 
Sent. n.  959/2008
SEZIONE PRIMA Ric. n. 1927/1997

 
 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1927/1997, proposto da @@@@@@ @@@@@@, rappresentato e difeso dall'avv. ..

contro

Ministero della Difesa in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici nella via Dante numero 23 è domiciliato per legge;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla estensione nei suoi confronti del trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato;

nonché

perché venga riconosciuto il suo diritto ad essere inquadrato nel grado di Maresciallo capo, con conseguente riconoscimento della dovuta anzianità del grado e conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle somme dovute;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Nominato relatore per la pubblica udienza del 16 aprile 2008 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri;

     UDITI l’avvocato G. Faa, delegato per il ricorrente, e l’avvocato dello Stato Tenaglia per le amministrazioni;

     Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente espone di aver partecipato al 39° corso biennale 1986-1988 per Allievi sottufficiali carabinieri col conseguimento, in data 29 maggio 1988, del grado di vice brigadiere; in data 29 novembre 1989 è stato promosso brigadiere e infine, in data 1 settembre 1995 è stato promosso al grado di Maresciallo ordinario, con anzianità decorrente dal 31 agosto 1989..Richiama analiticamente tutte le disposizioni normative che si sono succedute a decorrere dalla legge 1° aprile 1981, numero 121 ed in particolare l'articolo 43, commi 16 e 17, secondo cui il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei Carabinieri sulla base di una tabella di equiparazione allegata alla stessa legge.

Alla luce delle disposizioni invocate il ricorrente, in possesso del grado di Maresciallo ordinario, col livello retributivo settimo-bis, chiede dunque che venga accertato il suo diritto a ricoprire il grado di Maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, con conseguente estensione del trattamento economico previsto per il corrispondente personale della polizia di Stato avente qualifica di Ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio controdeducendo puntualmente alle argomentazioni del ricorrente ed eccependo in via preliminare l'inammissibilità del gravame in quanto volto ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto ad un superiore inquadramento; l'amministrazione eccepisce altresì l'irricevibilità del ricorso per tardività in quanto il @@@@@@ non avrebbe impugnato tempestivamente i provvedimenti autoritativi che lo hanno inquadrato prima nel grado di maresciallo capo e successivamente in quello di maresciallo aiutante s. UPS.

All'udienza pubblica del 16 aprile 2008 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO 

Il ricorrente, in possesso del grado di Maresciallo ordinario, con anzianità decorrente dal 31 agosto 1989 e livello retributivo settimo-bis, chiede che venga accertato il suo diritto a ricoprire il grado di Maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, con conseguente estensione del trattamento economico previsto per il corrispondente personale della Polizia di Stato, avente qualifica di "ispettore superiore sostituto fiscale di pubblica sicurezza".

Il ricorrente precisa che la sua domanda tende al riconoscimento del suo diritto soggettivo ad un maggior trattamento economico ed è perciò ricompresa nella giurisdizione amministrativa.

Occorre richiamare, per quanto qui interessa, le numerose disposizioni che si sono succedute sulla materia, a partire dalla legge 1° aprile 1981 numero 121, con cui è stato approvato il nuovo Ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza e che, all'articolo 36, ha previsto una delega al governo ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, al fine di determinare le diverse qualifiche del personale della polizia, suddiviso in: agenti, assistenti, sovrintendenti, ispettori, commissari e dirigenti.

L'articolo 43 della stessa legge numero 121/981 prevede, al comma 16, che "il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all' Arma dei carabinieri ed ai corpi previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 16"; il successivo comma 17 dispone che "l'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge".

Nella tabella è prevista l'equiparazione tra i gradi dei carabinieri e le qualifiche di pubblica sicurezza e, per quanto qui interessa, al maresciallo ordinario corrisponde la qualifica di soprintendente 3° qualifica; invece, il ricorrente sostiene che debba essergli riconosciuto un più alto livello, corrispondente a quello di ispettore superiore.

A tal fine, egli richiama la sentenza della Corte costituzionale numero 277 del 3-12 giugno 1991 nonché la conseguente legge 6 marzo 1992 numero 216, con la quale veniva appunto attuata la perequazione del trattamento economico dei dipendenti della Polizia di Stato con quello dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri e veniva prevista una delega al governo per l'emanazione dei relativi decreti per l'equiparazione giuridica e dei ruoli economici e di carriera di tale personale.

Senonché, con i decreti legislativi numero 197 e 198 del 12 maggio 1995 veniva disposta l'equiparazione dei ruoli tra i due corpi, in forza della quale il ricorrente è stato inquadrato nel grado di Maresciallo ordinario; secondo il ricorrente, tale inquadramento sarebbe ingiusto ed incostituzionale perché il corrispondente personale della polizia avrebbe ottenuto un superiore riconoscimento con il grado di Ispettore superiore, sostituto ufficiale di PS.

In definitiva dunque il ricorrente chiede, per un verso, l'attribuzione di un maggior trattamento retributivo e, per altro verso, il riconoscimento del diritto ad una qualifica superiore.

Senonché, con riferimento alla richiesta di una superiore qualifica il ricorso è inammissibile in quanto essa può essere proposta solo con l'impugnazione di un atto che neghi, esplicitamente o implicitamente, l'inquadramento richiesto (tra tante da ultimo: Cons. St. sez. quarta, 27 marzo 2007, numero 2272).

L'inammissibilità di una pronuncia che conduca ad un diverso inquadramento del ricorrente comporta inevitabilmente il rigetto della pretesa del migliore trattamento economico che, come prospettato nel gravame, dipende necessariamente dal riconoscimento della qualifica superiore.

Peraltro vale la pena di richiamare l'ordinanza della Corte costituzionale 14-20 luglio 1999 numero 331 la quale ha rilevato che la tendenziale omogeneità dei trattamenti tra i due corpi non comporta una continua identità di posizioni economiche, attese le differenze di compiti e di ordinamenti.

In definitiva il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e per il resto deve essere rigettato.

La particolarità della questione induce il collegio a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE PRIMA

dichiara il ricorso in parte inammissibile e, per il resto, lo rigetta, nei termini di cui in motivazione.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

     Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 16 aprile 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:

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Depositata in segreteria oggi: 19/05/2008

     Il Direttore di sezione