N. Sent. 0152/2006

N. Ric.  1994 del 2001  
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania - sez. int. 3^ - composto dai Magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1994 del 2001 proposto da ...OMISSIS..., rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Giurdanella, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 37;

contro

Il Ministero della Difesa, alla Direzione Generale del Personale Militare Aeronautico, al Comando 34^ GRAM di Siracusa rapp. e dif. dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;

per l'annullamento

delle schede valutative nn. 28, 29, 32, 37, come riadottate a seguito del loro annullamento in sede gerarchica, nonché della successiva scheda valutativa n. 39 (tutte relative al periodo di lavoro compreso ra il 5 aprile 1996 e il 17 settembre 2000);

per il riconoscimento

del diritto al risarcimento del danno derivante al ricorrente dalle superiori schede nella loro formulazione originaria, poi annullata, e nella loro successiva riformulazione, in asserita esecuzione della decisione del superiore gerarchico;

del diritto al risarcimento del danno biologico da "mobbing" per il periodo del rapporto di lavoro che va dal 1996 sino al perdurare dell'efficacia degli atti oggetto dell'odierna impugnativa.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del giorno 20 dicembre 2005 il Consigliere Vincenzo Salamone;

Uditi i difensori delle parti come da verbale di pubblica udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso si chiede l’annullamento delle schede valutative nn. 28, 29, 32, 37, come riadottate a seguito del loro annullamento in sede gerarchica, nonché della successiva scheda valutativa n. 39 (tutte relative al periodo di lavoro compreso ra il 5 aprile 1996 e il 17 settembre 2000).

Agli atti impugnati si muovono le seguenti censure:

1 – eccesso di potere per violazione della decisione dell’autorità adita con il ricorso gerarchico adottata il 24 ottobre 2000;

2 – violazione dell’articolo 6 del D.P.R. n. 1431 del 1965 e dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, nonché violazione dei criteri per la compilazione e la revisione dei documenti caratteristici;

3  - eccesso di potere per sviamento.

Con il ricorso si chiede anche il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’adozione degli atti impugnati.

L’Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del giorno 20 dicembre 2005 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1 - Il ricorso è fondato.

Giova premettere che il ricorrente presta servizio presso il Comando del 34° Gruppo Radar di Siracusa sin dal 21 febbraio 1983 e nel giugno del 1993 è stato promosso al grado di maresciallo di 3^cl, in prima valutazione, arrivando 21° su 85 candidati alla promozione. Successivamente, nel settembre del 1995 è stato promosso al grado di maresciallo di 2^ cl., con anzianità di grado a far data dal giugno 1991, ai sensi della legge n. 196 del 1995.

Conseguentemente, ai sensi di quest'ultima legge, nel giugno del 1998 del ricorrente ha maturato l'anzianità necessaria per essere incluso nelle aliquote di avanzamento del 31 dicembre 1998 e conseguire la promozione a maresciallo di 1 ^cl. ma la commissione di valutazione ha collocato il ricorrente al posto n. 876 in graduatoria, su un totale di 900 esaminati.

Conseguentemente ricorrente non è stato promosso al grado di maresciallo ...OMISSIS... in sede di prima valutazione per l'avanzamento a scelta ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett.a).

Giova a tal proposito ricordare che tutto il personale militare, ai sensi della legge n. 1695 del 1962, è sottoposto a valutazioni periodiche, mediante la compilazione di documenti caratteristici ed in particolare della c.d. scheda valutativa che si conclude con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente.

In particolare l'art.3 del DPR n. 1431 del 1965 così recita: "con la scheda valutativa viene espresso il giudizio su ogni servizio prestato, salvo i casi per i quali sia prescritto il rapporto informativo. Il giudizio espresso nella scheda valutativa si conclude con una delle qualifiche previste dall'art.2 della legge 5 novembre 1962, n.1695; la qualifica “eccellente” è riservata a coloro che emergono nettamente per qualità e rendimento eccezionali ".

2 - Il ricorrente ha sempre conseguito il giudizio finale di "eccellente", e avendo appreso della collocazione all'876° posto in graduatoria, nel quadro di avanzamento per l'anno 1998 e, posto che la documentazione caratteristica è essenziale per l'attività della Commissione di avanzamento che, ai sensi del DPR 212/83, “esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottufficiale”, ha richiesto copia di tutta la documentazione caratteristica che lo riguardava, relativa agli anni 1987 – 1999 ed  ha rilevato che le schede relative al periodo aprile 1996 - settembre 1999, nn. 28, 29, 30, 32, 33 e 37 (le stesse che sono state esaminate dalla Commissione di avanzamento), erano state redatte illegittimamente.

Le schede citate, infatti, nella sezione di competenza del 2° Revisore, pur mantenendo la qualifica finale di "eccellente", presentavano gravi contraddizioni e incongruità tra i giudizi espressi e la qualifica assegnata.

Il ricorrente ha, quindi, proposto tempestivamente ricorso gerarchico, deducendo in particolare:

a) Violazione di legge, perché il contenuto degli atti impugnati ed il procedimento adottato per la sua formazione contrasta con il regolamento emanato sulla formazione delle note caratteristiche (DPR 1431/65 e circolari applicative dell'art.5 della legge 1695/65);

b) Insussistenza del rapporto di armonia e di conseguenza fra giudizi espressi e qualifiche assegnate;

c) Difetto di motivazione.

Il ricorrente ha impugnato le sue schede valutative, utili ai fini del giudizio di promozione, nn. 28, 29, 30, 32 e 37, a mezzo di rituale ricorso gerarchico e con provvedimento del 24 ottobre 2000, il Ministero della Difesa ha accolto il ricorso medesimo ed annullato le schede de qua.

In particolare era stato rilevato:

- "nelle schede valutative n. 28, 29, 30 errata trascrizione dell'anno di nascita del Mar.llo ...OMISSIS..., mancata indicazione della qualifica relativa al giudizio complessivo del compilatore nonché mancanza del necessario rapporto di armonia e conseguenzialità tra le voci analitiche e il giudizio e la qualifica finale attribuiti da 2° Revisore";

- nella scheda valutativa n. 32, disarmonia tra il giudizio complessivo del 2° Revisore (dove si fa riferimento ad un “rendimento più che soddisfacente”) e la qualifica finale di “eccellente”;

- nella scheda valutativa n. 37, disarmonia tra il giudizio complessivo del 2° Revisore (dove si fa riferimento ad un “più che buono rendimento”) e la qualifica finale di “eccellente”.

Conseguentemente è  stato rilevato che che il 2° Revisore, nel compilare le schede valutative nella parte di sua competenza non ha tenuto conto dei criteri di redazione delle schede medesime utilizzando per la compilazione del giudizio complessivo una aggettivazione non consona al giudizio finale ritenuto sempre "eccellente". Il 2° Revisore, da un lato su alcuni punti non ha concordato con le valutazioni del compilatore utilizzando delle aggettivazioni proprie delle qualifiche inferiori, dall'altro ha attribuito al ricorrente sempre la qualifica finale di "eccellente".

Le schede, in conseguenza, avrebbero dovuto essere redatte nuovamente, emendandole dai vizi riscontrati in sede gerarchica.

Illegittimamente, invece, le schede sono state riapprovate con le stesse modalità erronee.

Al fine di eliminare le incongruità e disarmonie delle schede impugnate, rilevate in sede gerarchica, il 2° Revisore avrebbe dovuto concordare su tutti i punti con il compilatore descrivendo e qualificando quindi l'operato del ricorrente con espressioni coerenti con la qualifica finale attribuita di "eccellente'', ovvero, posto che, ai sensi dell'art.3 del DPR 1431/65, la qualifica “eccellente” è riservata a coloro che emergono nettamente per qualità e rendimento eccezionali', disporre un abbassamento della qualifica, fornendo adeguata e chiara motivazione, con riferimento alla condotta tenuta dal valutato nel periodo in considerazione.

Illegittimamente, invece, le nuove schede, oggetto del ricorso, presentano la medesima disarmonia e mancanza di consequenzialità tra le voci analitiche e il giudizio e la qualifica finale attribuita dal 2° Revisore, già rilevate in sede gerarchica.

Insieme alle schede valutative nn. 28 , 29, 30. 32, 37 redatte "ora per allora", al ricorrente è stata rilasciata pure copia della scheda n. 39 relativa al periodo gennaio - settembre 2000.

3 - Anche la scheda 39 risulta redatta in violazione dei criteri previsti per la compilazione della documentazione caratteristica e, parimenti alle altre impugnate, è carente nella motivazione, oltre che contraddittoria ed illogica.

Il 2° Revisore, infatti, pur non concordando su alcuni punti con le conclusioni del Compilatore non ha in alcun modo motivato in merito a tali discordanze in violazione dell’articolo 6 del DPR n. 1431 del 1965, per cui "i documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale l'ufficiale dipende per il suo impiego e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori nella stessa linea di servizio''.

Il superiore che revisiona il documento caratteristico deve, infatti, motivare l'eventuale proprio dissenso dal giudizio dell'autorità inferiore e sebbene rientra nelle possibilità del Revisore dei documenti caratteristici discostarsi dalle valutazione del Compilatore, pur tuttavia, basandosi la valutazione del Compilatore sulla conoscenza diretta del valutato e sull'esame particolareggiato della sua personalità, il Revisore nella fattispecie ha omesso di indicare analiticamente gli elementi di giudizio che ritiene idonei, rispetto a quelli considerati dall'autorità di primo grado, a sorreggere il proprio convincimento.

La necessità di motivare adeguatamente le ragioni per cui il revisore ha ritenuto di doversi discostare dalle valutazioni del Compilatore, nella fattispecie in esame, assume maggiore rilievo nel caso in cui, come nella fattispecie all’esame del collegio, la divergenza di giudizio riguarda valutazioni parziali. relative a singoli doti del ricorrente.

Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, infatti, la norma contenuta nell'art. 6 del D.P.R. 15 giugno 1965 n.1431 - che dispone che il superiore che revisiona il documento caratteristico dell'ufficiale deve motivare l'eventuale dissenso dal giudizio del compilatore - comporta che il revisore, nel giustificare un giudizio conclusivo diverso da quello più elevato proposto dal compilatore, non può limitarsi ad addurre una formula apodittica e stereotipa (che ripete il testo delle istruzioni per i documenti caratteristi), ma deve suffragare la conclusione raggiunta con r ferimento sintetico - ad un diverso apprezzamento degli specifici elementi presi in concreto in considerazione dal compilatore a sostegno della sua valutazione (Consiglio di Stato, IV, 3 luglio 1985, n. 270, Consiglio di Stato, IV 5 maggio 1987, n. 271).

A ciò va aggiunto che le schede impugnate presentano un insanabile contrasto tra i singoli giudizi, relativi a qualità essenziali del ricorrente, e la valutazione finale.

Il 2° Revisore, infatti, pur mantenendo la qualifica finale di "eccellente" che, si ribadisce, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n.  1431 del 1965, "è riservata a coloro che emergono nettamente per qualità e rendimento eccezionali" - laddove si discosta immotivatamente dalle valutazioni effettuate dal Compilatore usa espressioni ed aggettivi propri delle qualifica inferiori.

Inoltre il 2^ Revisore contraddittoriamente in sede di rivalutazione della scheda n. 30, ha valutato senza più disarmonie il ricorrente, riconoscendone per intero il valore professionale, mentre nella scheda 32 in cui il 2° revisore - dando nuovamente origine al contrasto interno tra giudizi e qualifica finale - "non concorda" col compilatore, giudicando l'atteggiamento del ricorrente nei confronti di superiori, colleghi e inferiori solo "rispettoso, cordiale, giusto", e non impeccabile/altruista/autorevole", come ritenuto invece dal compilatore (salvo poi concludere col solito incongruo "eccellente'').

Assume rilievo, nell’evidenziare la contraddittorietà della valutazione, la circostanza che le discordanze riguardano prevalentemente doti morali e di carattere del ricorrente, doti che per definizione riflettono la personalità del ricorrente medesimo, che dunque di regola non subiscono mutamento in un breve arco di tempo.

Il ricorso va, pertanto, ha accolto e gli atti impugnati vanno conseguentemente annullati.

4 - Nel corso del giudizio non è stata fornita prova sulla produzione di in danno economico in relazione alla adozion degli atti impugnati; va, pertanto rigettata la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno.

Sussistono, comunque, i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, sez. int. 3^, definitivamente pronunciando, così dispone:

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2005.

      L’ESTENSORE

  Dr. Vincenzo Salamone

      IL PRESIDENTE

          Dr. Adriano Leo 
 

Depositata in Segreteria il 02 febbraio 2006