REPUBBLICA ITALIANA
         
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di @@@@@@@@, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

N. 984/07 Reg. Sent.

N. 1574 Reg. Gen.

ANNO 1998   

 
 

sul ricorso n. 1574/1998 R.G. proposto da @@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avv. .....

contro

1. il Comando Regione Sicilia @@@@@@@@ dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro-tempore,

2. il Ministero della Difesa, in persona le Ministro pro-tempore, entrambi rappresentanti e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede in @@@@@@@@, via ..., sono ex lege domiciliati;

per l’annullamento

a. del provvedimento n 4993/OAP/94 del 23.5.1994, del Ministero della Difesa di diniego della corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della Legge n. 100 del 10 marzo 1987;

b.  della nota n 64/32-1 del 15.4.1998, notificata il 5.5.1998, di diniego della corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui al predetto art. 1 L. 100/1987.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata e la relativa memoria difensiva;

Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 433 del 22 giugno 1998 e visti i relativi adempimenti;

Visti gli atti di causa;

Alla pubblica udienza del 13 marzo 2007, designato relatore il referendario ..... ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

Fatto

Con ricorso, notificato il 13 maggio 1998 e depositato il successivo 22, @@@@@@@@ @@@@@@@@, sottoufficiale nell’Arma dei Carabinieri, espone di aver prestato servizio presso la Stazione Carabinieri di ...

Con provvedimento del 29.9.1997 veniva disposto il suo trasferimento presso la Stazione Carabinieri di .....

In esito al trasferimento, effettuato il successivo 22 ottobre, presentava istanza per ottenere il beneficio di cui all’art. 1 legge 100 del 10.02.1987.

La domanda è stata respinta dal Capo Servizio amministrativo della Regione carabinieri “Sicilia” con nota del 15.4.1997, che richiama la determinazione del Ministero della Difesa del 23.5.1994, secondo la quale “il beneficio concesso dalla legge in trattazione deve essere riconosciuto solo al personale trasferito d’autorità la cui nuova sede di servizio, benché ubicata in un comune diverso, disti più di 10 chilometri dalla precedente sede”.

Contro la predetta nota di rigetto e la presupposta determinazione ministeriale in epigrafe indicata, @@@@@@@@ @@@@@@@@ ha proposto l’odierno ricorso, affidato al seguente motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge 10.3.1987, n. 100; eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha depositato documenti e svolto deduzioni difensive nelle quali, eccependo l’infondatezza del ricorso ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

Con ordinanza presidenziale istruttoria n. 624 del 31 ottobre 1997  è stata disposta l’acquisizione degli atti e documenti relativi alla posizione del ricorrente al momento del trasferimento e, in particolare, quelli con i quali è stato disposto ed attuato il trasferimento medesimo. A tale ordinanza ha adempiuto l’Amministrazione con tre note.

Alla pubblica udienza del 21 giugno 2005, uditi i difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Diritto

La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne l’applicazione dell’art. 1 della legge L. 10 marzo 1987, n. 100, recante “Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare”, la quale ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Ad avviso del ricorrente, i presupposti richiesti dall'art. 1 L. 100/1987 per fruire del beneficio sono: il trasferimento d’ufficio e non a domanda e che lo stesso riguardi un comune diverso da quello della precedente sede di servizio. Non troverebbe invece applicazione analogica la norma valevole per la diversa indennità di missione che subordina la fruizione dell’indennità alla condizione che fra le due sedi intercorra una distanza minima di 10 chilometri.

La tesi del ricorrente non è condivisibile.

La norma in argomento intende salvaguardare il principio della mobilità dei quadri imposto dalle speciali caratteristiche dell’organizzazione delle Forze Armate e di alleviare i disagi derivanti ai dipendenti trasferiti d’ufficio dai frequenti cambiamenti della sede di servizio, mediante l’attribuzione di una specifica indennità continuativa per la durata di due anni, così compensando le maggiori spese da sostenere in conseguenza del trasferimento.

La giurisprudenza dominante, allineatasi ai criteri fissati dall’Adunanza Plenaria n. 7/1999, è dell’avviso che l’indennità ex art. 1 L. 100/1987, pur non partecipando della natura dell’indennità di missione ordinaria (per natura temporanea), ne condivide lo scopo, il quale consiste nel considerare le maggiori necessità derivanti al personale militare interessato da uno spostamento in altra sede.

In questo senso, il rinvio operato dall’art. 1 L. 100/1987 alla disciplina di cui all’art. 13 L. 97/1979 non può quindi essere limitato al quantum del trattamento economico spettante per la trasferta, dovendo invece considerarsi l’insieme dei parametri normativi previsti con riguardo all’indennità di missione ordinaria.

Ciò non solo con riferimento alla diversità dei comuni ma in particolar modo alla distanza minima chilometrica di 10 chilometri tra la nuova e l’originaria sede (in questo senso ex multis: Cons. Stato, sez. IV, 10.3.2004, n. 1156; 25.9.2002, n. 4896; 7.11.2000 n. 7955).

Qualora, infatti, il legislatore avesse voluto prescindere da siffatto presupposto, lo avrebbe dovuto espressamente indicare. Pertanto, il silenzio serbato sotto questo specifico profilo lascia chiaramente intendere che anche l’erogazione dell’indennità di trasferimento ex L. 100/1987, al pari di quella di missione, è subordinata al positivo riscontro - fra le altre condizioni - di una distanza tra le due sedi di servizio maggiore di 10 chilometri.

Da ciò deriva che la determinazione dell’amministrazione è esente dalle censure mosse atteso che tra la sede di provenienza (stazione di ..... e quella di nuova destinazione (Stazione di ...) la distanza è inferiore a 10 chilometri.

Conseguentemente, il ricorso è infondato e va respinto.

Sussistono giusti motivi, attesa la natura della controversia, per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di @@@@@@@@, Sezione II, respinge il ricorso in epigrafe indicato.------

Spese compensate.-------------------------------------------------

Ordina che la presenta sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.--------------------------------------------------------

Così deciso in @@@@@@@@, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2007 con l’intervento dei Signori Magistrati:

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Depositato in Segreteria il 27.3.2007 
 

                                                                          Il Direttore