REPUBBLICA ITALIANA

N. 649-05 Reg. Sent.       

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima,  ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

N.  3454   Reg. Gen.

 ANNO    2004

sul ricorso R.G. n. 3454/2004 sezione Prima, proposto da: (omissis) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore V. Greco e Maria Teresa Parrino, presso lo studio dei quali in (omissis), via Catania n.27 , è elettivamente domiciliato,

CONTRO

- il Ministero dell’Interno,  in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

- la Questura di (omissis),  in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

entrambi  domiciliati ope-legis presso gli uffici dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di (omissis) dalla quale sono rappresentati e difesi, via A. De Gasperi 81, costituitisi in giudizio;

PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- del provvedimento emesso dalla Questura di (omissis) il 24/05/2004  con il quale viene comunicato al ricorrente che “… lo stesso, quindi, non verrà avviato ad altro corso in quanto non previsto dall’art.6, ter, lettera E, del D.P.R. 335/1982, come introdotto dall’art.4 bis del D.LGS 197/1995,  modificato dall’art.1 comma 1 lettera A) del D.L.GS 28/02/2001, n.53, tale normativa…”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti  gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla udienza pubblica del 5 aprile 2005 il Referendario dott. Fabio Taormina;

Udito l'Avv.to   V. Greco per parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato Massimo Rubino per l’amministrazione intimata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso  ritualmente notificato e depositato parte ricorrente aspirante  agente della Postato, ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla partecipazione al 157° corso allievi agenti della Postato.

Egli infatti, già ritenuto idoneo, aveva ricevuto un telegramma ed una nota con la quale gli si comunicava la dimissione dal corso stesso per non avere superato gli esami; al contempo, nella medesima nota, si faceva presente che sarebbe stato disposto che gli ripetesse – per una sola volta – il secondo semestre del corso.

Egli – in attesa di essere convocato per ripetere il secondo semestre del corso- non impugnava dette note.

Senonchè, successivamente, mediante il provvedimento impugnato gli si comunicava che egli non sarebbe stato convocato per ripetere il secondo semestre del corso.

Veniva quindi emessa una revoca parziale- immotivata, in violazione di legge- ed in carenza degli incombenti di cui all’art. 7 della l. n. 241/1990.

Essa era illegittima e doveva pertanto essere annullata.

L’amministrazione intimata non ha depositato memorie scritte.

All’adunanza camerale del 24.6.2004 fissata per la trattazione della domanda cautelare l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato è stata accolta con ordinanza confermata dal CGA il 15.12.2004.

Alla pubblica udienza del 5.4.2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

Il ricorso è  fondato e deve essere accolto nei termini di cui alla motivazione che segue.

Parte ricorrente articola le proprie censure su tre distinti versanti.

Sotto un primo profilo, si duole dell’applicazione da parte dell’amministrazione intimata di disposizioni normative sopravvenute  rispetto alla data di indizione della selezione, avvenuta in spregio  al principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui “Il bando è un atto amministrativo a carattere generale, "lex specialis" della procedura, rispetto alla quale l'eventuale "ius superveniens" di abrogazione o di modifica di clausole non ha effetti innovatori, salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela”.

(Consiglio Stato, sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5714);

 “Lo "ius superveniens" non modifica di per sè i criteri dei concorsi già banditi al momento della sua entrata in vigore, tranne che, in deroga alla regola generale, ciò non sia specificamente stabilito dalla norma sopravveniente”.

(Consiglio Stato, sez. V, 30 ottobre 1997, n. 1216).

Sotto altro angolo prospettico, invece, censura la contraddittorietà dell’azione amministrativa, che è pervenuta – in un breve torno di tempo- a due antitetiche interpretazioni delle medesime disposizioni normative.

Infine, censura la violazione dei presidi formali partecipativi atteso che nessuna notizia dell’avvio del procedimento di revoca del pregresso provvedimento era stata  comunicata a parte ricorrente.   

Ritiene la Sezione in via preliminare di esaminare tale ultimo aspetto della vicenda in quanto un eventuale giudizio di fondatezza sulla relativa doglianza è idoneo a viziare il successivo iter amministrativo e si pone in termini di pregiudizialità con le restanti censure.

Il mezzo è fondato.

Invero ha costantemente affermato la giurisprudenza amministrativa che “L'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 ha recepito un nuovo criterio di regolamentazione dell'azione dei pubblici poteri, fondato sulla valorizzazione del metodo dialettico come forma inderogabile di esercizio della funzione amministrativa. Il rispetto di tale principio, capace di garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti direttamente interessati, risulta tra l'altro in stretta correlazione con i canoni di rango costituzionale dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, assicurando così la cura ottimale dell'interesse pubblico e parallelamente un'anticipata composizione dei conflitti. Sulla scorta delle suddette premesse, deve riconoscersi alle garanzie di partecipazione in argomento la dignità giuridica di principio generale dell'ordinamento, con natura eccezionale di ogni disposizione derogatoria che escluda o limiti tale diritto; pertanto, ogni volta che l'amministrazione intenda emanare un atto di secondo grado, ovvero di annullamento, sospensione o revoca di un proprio precedente provvedimento, è tenuta a dare avviso di avvio del procedimento ai soggetti interessati”.

(T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 11 febbraio 2003, n. 156)

Di conseguenza- si è detto in giurisprudenza- “Ogni volta che l'amministrazione intenda emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza) incidente su posizioni giuridiche originate dal precedente atto, oggetto della nuova determinazione di rimozione, è necessario l'avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 l. n. 241 del 1990”.

(T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 13 maggio 2002, n. 2711).

Nel caso de quo non risulta che l’amministrazione abbia proceduto a tale incombente,  mentre è pacifico ed incontestabile che l’atto impugnato si ponga in termini revocatori rispetto all’originaria direttrice dell’azione amministrativa (in sostanza revocandosi la disposizione di cui alla nota del 12.12.2003 mediante la quale allo stesso ricorrente era stata concessa la possibilità di una ripetizione del semestre).

Dalle superiori argomentazioni discende la fondatezza del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.----------------------------------

Spese compensate.------------------------------------------------

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----------------------------------------------------------

Così deciso in (omissis), nella Camera di Consiglio del 5 aprile 2005, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:-----------------

- Giorgio Giallombardo                -  Presidente

- Fabio Taormina                         -  Referendario Estensore

- Roberto Valenti                         -  Referendario

Angelo Pirrone, Segretario.

Depositata in Segreteria  il 27/04/2005

                                                                          Il Segretario

I.B.