REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 263 del 2005 proposto da ...omissis......rappresentati e difesi dall’avv. Stefano Giampietro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trento, Via Vannetti n. 41;

CONTRO

l’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO - COMMISSARIATO DEL GOVERNO - QUESTURA DI TRENTO, in persona  del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è, per legge, domiciliata;

per l’annullamento,

del provvedimento n. 333-G/3.01.Biling. (senza data) emesso dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le risorse umane Servizio T.E.P. e spese varie, Divisione III, avente ad oggetto “Indennità Speciale di 2^ lingua di cui alla legge n. 1165 del 23.10.1961 – Sezione Polizia Stradale di Trento – Sospensione” con conseguente riconoscimento del diritto in capo ai ricorrenti a continuare a percepire anche dopo il mese di luglio 2005 l’indennità di bilinguismo di cui alle norme in materia quale indennità di bilinguismo ovvero, in subordine, quale assegno ad personam in virtù del divieto di reformatio in pejus del trattamento economico già raggiunto dal dipendente e con condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle dette indennità ai ricorrenti anche per i mesi successivi al luglio 2005 (compreso) nelle misure di legge e in cui le stesse venivano già versate in precedenza ai ricorrenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 10 novembre 2006 - relatore il consigliere Fiorenzo Tomaselli - l’avv. Giovanna Frizzi, in delegata sostituzione dell’avv. Stefano Giampietro, per i ricorrenti e l’Avvocato dello Stato Sarre Pirrone per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i sigg. ...omissis..., agenti della Polizia stradale, impugnavano – chiedendone l’annullamento - il provvedimento n. 333-G/3.01.Biling. (senza data) emesso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le risorse umane, Divisione III, avente ad oggetto "Indennità Speciale di 2^ lingua di cui alla legge n. 1165 del 23.10.1961 - Sezione Polizia Stradale di Trento - Sospensione", con il quale, accertato che gli interessati non rivestivano i requisiti prescritti per il riconoscimento dell'indennità in materia di bilinguismo, veniva soppressa l’attribuzione della predetta indennità a decorrere dal mese di luglio 2005.

I ricorrenti chiedevano, in particolare, il riconoscimento del diritto di continuare a percepire anche dopo il mese di luglio 2005 l'indennità di bilinguismo di cui alle norme in materia quale indennità di bilinguismo ovvero, in subordine, quale assegno ad personam in virtù del divieto di reformatio in peius del trattamento economico già raggiunto dal dipendente, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di dette indennità ai medesimi anche per i mesi successivi al luglio 2005 nelle stesse misure di legge in precedenza già erogate.

A sostegno del gravame venivano formulate una serie di censure sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere ed in particolare:

- la violazione, nell’iter di emanazione dell’impugnato provvedimento, di ogni norma di legge applicabile al caso di specie;

- la violazione dell’art. 3, comma 4°, della L. 241 del 7.8.1990, in quanto il provvedimento impugnato è carente dell’indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere;

- la violazione dell’art. 7 della L. 241 del 7.8.1990 per non essere mai stato comunicato ai ricorrenti l’avvio del procedimento;

- l’incompetenza dell’amministrazione emanante, per essere stato  emesso dal Ministero allorquando amministrazione competente era il Commissario di Governo della Provincia di Trento, vizio configurabile come carenza di potere in capo all’amministrazione emanante e per l’essere stato il provvedimento impugnato emesso dal Ministero senza alcuna previa rideterminazione da parte del Commissario di Governo dell’ambito di operatività della Sezione di Polizia Stradale di Trento come previsto dalle norme di legge sopra indicate;

- l’eccesso di potere da parte delle amministrazioni resistenti, in quanto il provvedimento impugnato presenta chiari sintomi di deviazione dalla propria funzione istituzionale e chiare deformazioni dell’iter logico di sua emanazione, essendo stato emesso - come indicato nel testo del medesimo - come mero invito da parte del Ministero alle amministrazioni destinatarie di avviare il procedimento amministrativo di revoca dell’indennità e di invito alle stesse amministrazioni di comunicare ai ricorrenti ex art. 7 della L. 241 del 1990 l’avvio del relativo procedimento amministrativo, nel mentre l’impugnato provvedimento ha funto direttamente da provvedimento con il quale è stata disposta l’immediata revoca dell’indennità;

- la carenza di sufficiente motivazione (anche in violazione dell’art. 3 della L. 241 del 7.8.1990 che prevede che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria), in quanto dall’esame del provvedimento non se ne deduce alcunché rispetto alla previa e necessaria intervenuta modifica dell’ambito di operatività della Sezione di Trento, motivazione chiaramente indispensabile trattandosi di provvedimento che implica una preventiva valutazione giuridica, tecnica e amministrativa.

L'Amministrazione statale intimata, costituitasi in giudizio, sosteneva l’infondatezza del ricorso, chiedendone pertanto la reiezione.

Con ordinanza collegiale assunta nell’udienza del 21 aprile 2006 il Tribunale disponeva l’acquisizione di ulteriore documentazione istruttoria, depositata dall’Amministrazione in data 12.10.2006.

Alla pubblica udienza del 10 novembre 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso si profila infondato, posto che l’atto impugnato appare legittimo tanto sul piano procedimentale, quanto su quello della normativa applicata.

1. Priva di pregio si appalesa l’asserita incompetenza del Ministero dell’Interno all’emanazione del provvedimento impugnato.

La censura poggia, invero, sull’errato presupposto che la revoca/sospensione dell’indennità speciale di bilinguismo nei confronti dei ricorrenti dovesse essere assunta dal Commissario del Governo per la Provincia di Trento, avendo quest’ultimo individuato i contingenti di personale della Sezione della Polizia stradale di Trento operanti, almeno in parte, anche nel territorio altoatesino.

Occorre, in proposito, precisare che la verificazione dei presupposti per il godimento dell’indennità in parola è di pertinenza dell’Amministrazione dell’interno, che ovviamente può, anzi deve, esprimersi attraverso gli Organi di vertice, trattandosi dell’interpretazione ed applicazione di una legge statale (n. 1165 del 1961) riferita ad un emolumento contemplato dalla stessa.

Nessuna rilevanza può quindi avere al riguardo l’individuazione dell’ambito operativo effettuata dal Commissario del Governo, stante la valenza meramente funzionale al servizio e comunque sempre subordinata alla sussistenza delle oggettive condizioni per la sua realizzazione.

2. Inaccoglibili sono poi i profili di censura rivolti avverso la determinazione di sospensione della erogazione delle competenze de quibus, con cui si deduce la violazione dei principi in tema di giusto procedimento e di corretta motivazione degli atti amministrativi.

Premesso, infatti, che il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti al dipendente rappresenta, di norma, un atto dovuto e privo di valenza provvedimentale, deve ritenersi legittimo l'atto qui gravato il quale dispone in sostanza la sospensione della indebita erogazione (peraltro, senza ripetizione di quanto già versato), non potendo considerarsi l'interesse del dipendente (in favore del quale è stata operata l'indebita erogazione) prevalente su quello pubblico, per sua natura sempre attuale e concreto, ancorché non supportato da una adeguata motivazione, qualora risultino chiarite – come nella specie - le ragioni sostanziali, per le quali i percipienti non avevano diritto alle somme corrisposte (il provvedimento impugnato, in effetti, già chiarisce che il presupposto normativo per l'attribuzione al personale statale della indennità di bilinguismo è proprio lo svolgimento del servizio nel territorio della provincia di Bolzano, mentre l'ambito operativo di competenza della Sezione Polizia stradale di Trento s'identifica con il territorio provinciale) e sempre che le concrete modalità della soppressione non siano tali da incidere soverchiamente (e tali non appaiono le misure, i criteri e le modalità stabiliti dalla L. 23.10.1961 n. 1165 e s.m.) sulle esigenze di vita del debitore  (ex pluribus, C.d.S., sez. V, 27 dicembre 2004, n. 8233; sez. VI, 7 luglio 2003, n. 4012).

Nel caso in esame, come risulta dalla documentazione versata in atti, non vi è alcun dubbio che l'Amministrazione abbia esplicitato, già con la impugnata nota n. 333-G/3.01.Biling., le ragioni delle contestate decurtazioni stipendiali e dunque nessun vizio di motivazione pare ravvisabile nella relativa attività procedimentale.

Inoltre, trattandosi di attività vincolata dell'Amministrazione ed in mancanza di palesi incertezze sulla situazione di fatto, non sussisteva l'obbligo di comunicare formalmente l'avvio del procedimento (si veda: C.d.S., sez. VI, 12 luglio 2004, n. 5067); pur in presenza del quale, comunque, l'Amministrazione, alla luce della evidente situazione di fatto, non avrebbe peraltro potuto emettere un provvedimento diverso.

3. Resta ora da esaminare la proposta azione di accertamento diretta a verificare se ai ricorrenti spetti l'indennità di bilinguismo di cui alla L. 23.10.1961 n. 1165, nella misura di legge.

La risposta non può che essere negativa.

Come risulta dall'atto impugnato, la questione circa la spettanza della indennità di cui si tratta era stata definita in senso negativo da parte dell'Amministrazione a seguito di specifica istruttoria svolta dalla Direzione centrale risorse umane del Ministero dell'Interno unitamente alla Direzione centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale e per i reparti speciali della Polizia di Stato, con cui è stato appurato che l'ambito operativo di competenza della Sezione Polizia stradale di Trento s'identifica con il territorio provinciale.

Al riguardo il Collegio ha ritenuto opportuno acquisire, ai fini di una più puntuale decisione, oltre alla documentazione completa riguardante tale istruttoria, anche gli atti di natura amministrativa e/o regolamentare concernente l'ordinamento, le attribuzioni, le competenze e l'organizzazione attualmente vigenti per il Compartimento Regionale della Polizia stradale di Bolzano.

Ora, l'attenzione va richiamata, in particolare, sulla nota 8.6.2005 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella quale si precisa appunto che l'ambito operativo istituzionale della Sezione di Trento si identifica con il territorio provinciale e che quindi (salvo per quanto riguarda il Distaccamento di Cavalese) non appare configurabile una competenza regionale della Sezione.

A conferma di ciò l'articolo 9 del D.M. 16.3.1989 esplicitamente stabilisce che "le sezioni della polizia stradale hanno competenza in ambiti territoriali coincidenti con quelli delle province e sede nei relativi capoluoghi”.

Dunque non è ipotizzabile una estensione del trattamento particolare attribuito agli agenti operanti presso il Distaccamento di Cavalese, posto che a norma dell'articolo 11 D.M. citato le unità operative distaccate hanno una loro autonomia funzionale ed operativa in relazione a compiti specifici, che possono loro essere attribuiti a seconda della conformazione e dell'organizzazione concreta del territorio.

D’altronde, gli eventuali sconfinamenti in occasione di singole specifiche operazioni di polizia nel territorio della Provincia di Bolzano non portano certo a radicare in capo alla Sezione trentina una competenza regionale, che non ha e che non può esserle attribuita.

In definitiva, difetta nella specie il presupposto normativo, stabilito espressamente dal DPR n. 752/1976, per l'attribuzione della pretesa indennità di bilinguismo.

E, del resto, il parere Cons. Stato, sez. I. n. 4404/2005 (emanato in sede contenziosa su ricorso straordinario) conferma autorevolmente l’orientamento espresso dall'Amministrazione, secondo cui l'indennità di bilinguismo "costituisce un emolumento fisso mensile che presuppone, in quanto tale, una ordinaria attività lavorativa in un ufficio che, pur avendo sede nel Trentino, abbia istituzionalmente competenza regionale".

E' pertanto chiaro che, nel caso, non sussistono le condizioni previste dalla legge 23.10.1961 n. 1165 e s.m. per riconoscere in favore dei ricorrenti il diritto a percepire l'indennità di bilinguismo in parola: con conseguente improprio richiamo al divieto della reformatio in peius.

4. Per le suesposte considerazioni resta confermata la legittimità del provvedimento impugnato ed il ricorso viene quindi respinto.

Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 263/2005, lo respinge.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 novembre 2006, con l’intervento dei Magistrati:

dott. Paolo Numerico Presidente

dott. Silvia La Guardia Consigliere

dott. Fiorenzo Tomaselli Consigliere estensore

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 13 febbraio 2007 
 

      Il  Segretario  Generale

         dott. Giovanni Tanel

        N.   20/2007    Reg. Sent.  

N.  263/2005  Reg. Ric.