REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI ...OMISSIS....

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 10 del 2006 proposto da ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., rappresentato e difeso dall’avv. Barbara Balsamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ...OMISSIS...., Via Brennero n. 52;

CONTRO

l’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO-QUESTURA DI ...OMISSIS...., in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di ...OMISSIS.... nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è, per legge, domiciliata;

per l’annullamento,

del provvedimento del Questore di ...OMISSIS.... prot. n. Cat. E.2/2005/Gab., dd. 18.10.2005, con il quale veniva disposto, con effetto immediato, il movimento interno dell’Ispettore S. SUPS ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... dalla Squadra Mobile all’Ufficio ...OMISSIS...., nonché di qualsiasi altro atto che sia e possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 23 novembre 2006 - relatore il Presidente f.f. Silvia La Guardia - l’avv. Barbara Balsamo per il  ricorrente e l’Avvocato dello Stato Sarre Pirrone per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato il 19.12.2005 e depositato il 13.1.2006 il sig. ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... espone di aver prestato servizio dall’8.11.1999, con qualifica di Ispettore Capo, presso la Squadra Mobile di ...OMISSIS...., 2^ e 3^ sezione, riferendo recenti attività e vicende del servizio; espone, inoltre, di essere stato promosso, a seguito di concorso, alla qualifica superiore di Ispettore Superiore SUPS in data 30.6.2005, con decorrenza 1.1.2001, e che il 18.10.2005 il Questore di ...OMISSIS.... disponeva con effetto immediato il movimento interno che lo vedeva assegnato “da Squadra Mobile a Ufficio ...OMISSIS....”.

Egli impugna detto provvedimento denunciando:

1) violazione dell’art. 3 L. 241/90 ed eccesso di potere per difetto e illogicità della motivazione, sviamento di potere, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sostenendo che la generica formula “per esigenze di servizio” non sia idonea a evidenziare in modo esaustivo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione e che il provvedimento sia illogico e ingiusto, tenuto conto che egli aveva partecipato attivamente e con profitto a delicate e complesse indagini investigative conclusesi con ottimi risultati nonché dell’elevata professionalità acquisita, anche per la frequentazione a svariati corsi, e delle lodi e premi ricevuti e che la squadra mobile – ove non sussiste esubero di personale – verrebbe privata del ricorrente per trasferirlo in un ufficio, quale l’Ufficio ...OMISSIS...., che ha già 5 dipendenti con qualifica di Ispettore Capo. Detto movimento provocherebbe demansionamento e/o dequalificazione del ricorrente sottoutilizzando il suo patrimonio professionale acquisito e affinato sino a quel momento, attribuendogli mere mansioni burocratiche, e si tradurrebbe in un trasferimento punitivo, stante che tale sarebbe considerato da ogni dipendente della Polizia di Stato un trasferimento all’Ufficio ...OMISSIS.... se non esplicitamente richiesto. Sarebbe in particolare illogico che, tra tutti gli applicati alla Squadra Mobile, sia stato scelto per il movimento proprio il ricorrente;

2) violazione dell’art. 7 L. 241/90 per mancata comunicazione del preavviso del procedimento amministrativo.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

D I R I T T O

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente, già Ispettore Capo assegnato alla Squadra Mobile, espone che in data 30 giugno 2005 ha conseguito, a seguito di concorso, la nomina a Ispettore Superiore SUPS. Con nota del 21 luglio 2005 (doc. 14 ricorrente), valorizzando la promozione alla qualifica superiore, egli chiedeva venisse valutato un riassetto delle competenze all’interno della squadra mobile che ne tenesse conto. In data 18.10.2005 il Questore ha disposto il seguente movimento interno di personale: l’Ispettore Superiore ...OMISSIS...., già Ispettore Capo presso la Squadra Mobile è stato spostato all’Ufficio ...OMISSIS....; altro dipendente con qualifica di Ispettore Capo è stato spostato alla Squadra Mobile.

I semplici movimenti interni di personale non richiedono particolare motivazione nè emerge in concreto alcun elemento che denoti irragionevolezza o manifesta ingiustizia dell’atto, che interviene a seguito di un progresso di qualifica del ricorrente (oltre che di un suo sollecito ad adeguarvi la sua posizione) e dispone il suo spostamento presso un ufficio in cui si trovano, come egli riferisce, cinque dipendenti con qualifica di Ispettore Capo, rispetto ai quali egli viene a trovarsi in posizione funzionale superiore; alla squadra mobile viene contestualmente ripristinato il numero di ispettori capo preesistente e venutosi a modificare col passaggio di qualifica del ricorrente.

Egli, d’altra parte, non fornisce il benché minimo elemento che evidenzi eccedenza di personale con qualifica di ispettore superiore presso l’ufficio ...OMISSIS.... e per converso carenza di tali qualifiche presso la squadra mobile.

Non può fondatamente affermarsi il carattere punitivo del provvedimento sulla base di quello che è, nella sostanza, il non gradimento della nuova collocazione (del resto l’aspirazione al ruolo di indirizzo e coordinamento dell’attività del personale del ruolo degli ispettori presso la Squadra Mobile non trova tutela nelle norme invocate nel ricorso); non risulta quindi comprovato il denunciato sviamento di potere.

Neppure viene comprovato che l’atto impugnato determini un demansionamento del ricorrente rispetto ai compiti propri della qualifica (piuttosto, risulta che, pochi giorni dopo aver disposto il contestato movimento interno, il Questore, il 25.10.2004, ha assegnato al ricorrente, sia pur per pochi giorni, la direzione dell’Ufficio ...OMISSIS.... in sostituzione del dirigente temporaneamente assente ed altrettanto ha disposto nel dicembre successivo; gli attriti – lamentati dal ricorrente con la documentazione dimessa in corso di causa – con il dirigente dell’Ufficio non possono ex post tradursi in illegittimità dell’atto impugnato).

Non si ravvisa violazione dell’art. 7 L. 241/90 il cui scopo (a prescindere da ogni considerazione circa le necessità o meno di avviso in previsione di meri movimenti interni di personale) risulta nella specie conseguito avendo il ricorrente, dopo la promozione, manifestato le proprie aspirazioni con la menzionata lettera del 21.7.2005.

Si ravvisano giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di ...OMISSIS...., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10/2006, lo respinge.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in ...OMISSIS...., nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2006, con l’intervento dei Magistrati:

dott. Silvia La Guardia Presidente f.f. e estensore

dott. Mario Mosconi Consigliere

dott. Stelio Iuni Consigliere

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 23 febbraio 2007

      Il  Segretario  Generale

         dott. Giovanni Tanel

        N. 32/2007   Reg. Sent.  

N.  10/2006     Reg. Ric.