+ N.
146 REG. SENT.
ANNO 2007
n. 8 Reg. Ric.
Anno 2008
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
nelle persone dei
Sigg.ri:
....
ha pronunciato la
seguente:
S E N T E N Z A
ex art. 21 e 26 della
legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, nella Camera di
Consiglio del 23 Gennaio 2008.
Sul ricorso n. 8/2008 proposto da:
@@@@@@ @@@@@@
rappresentato e
difeso da:
...
con domicilio eletto in
...
...
contro
MINISTERO
DELL'INTERNO
rappresentato e difeso
da:
AVVOCATURA DELLO
STATO
con domicilio
eletto in FIRENZE
VIA DEGLI ARAZZIERI
4
presso la sua sede;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento di
esclusione dell'Assistente della Polizia
di Stato
@@@@@@ @@@@@@ dallo scrutinio per l'anno 2005 per il conferimento della
qualifica di Assistente Capo, notificato in data 15.10.07, nonché di ogni
altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché incognito.
Visto gli atti e
documenti presentati col ricorso;
Vista la domanda di
sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’ atto di
costituzione in giudizio delle parti intimate;
Designato relatore,
alla Camera di Consiglio del 23 Gennaio 2008, il Consigliere dott.
...
Uditi per le parti
gli avv.ti
...
Avvisate le stesse
parti ai sensi dell’art. 21 nono comma della legge 1034/71, come introdotto
dalla legge 205/2000;
Considerato che, in
relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di
una decisione in forma semplificata;
Premesso:
- che con l’atto impugnato (nota n.
333-D/80801 del 28/11/2006, notificata il 15/10/2007) il Ministero
dell'Interno - Dipartimento della P.S. ha comunicato che la Commissione per
il personale del ruolo degli agenti ed assistenti della
Polizia di
Stato ha escluso l'Assistente @@@@@@
@@@@@@, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 1077/1970, dallo scrutinio
riferito al 2005 per il conferimento della qualifica di Assistente Capo;
- che la norma citata dispone: "Le
promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo,
agli impiegati che ne siano ritenuti meritevoli per capacità professionale,
rendimento e buona condotta";
Considerato che le
censure proposte nel ricorso, in ordine alle quali l'Amministrazione
resistente non ha formulato controdeduzioni, appaiono fondate in quanto:
- l'atto impugnato risulta privo di
adeguata motivazione, atteso che il mero e generico richiamo al citato art.
39 non è idoneo a chiarire le ragioni della disposta esclusione; tanto più
tenuto conto che il giudizio di non meritevolezza su cui sembra fondarsi la
determinazione assunta dall'Amministrazione appare contraddittoria con i
giudizi di "ottimo" riportati dal dipendente negli anni 2003, 2004 e 2005
(secondo quanto risulta dal documento n. 2 allegato al ricorso);
- in mancanza di riferimenti alle
disposizioni (in particolare, art. 61 del D.P.R. n. 335/1982 e art. 93 del
T.U. n. 3/1957) che prevedono specifiche cause di esclusione dagli scrutini,
non è neppure ipotizzabile che ricorressero, nei confronti dell'interessato,
le circostanze puntualmente indicate nelle norme in questione;
- ciò vale, tra l'altro, ad
escludere che l'Amministrazione abbia valutato come ostativa all’ammissione
allo scrutinio la sospensione dal servizio per due mesi a decorrere dal 6
maggio 2005 disposta dal Questore di Firenze a carico del ricorrente in
esecuzione di una ordinanza emessa dal GIP di Firenze ex artt. 291 ss.
c.p.p.; sospensione che in ogni caso (come evidenziato nel ricorso), essendo
da tempo cessata alla data dallo scrutinio (tenutosi il 15/11/2006), non
poteva integrare la fattispecie di cui al citato art. 93 T.U. n. 3/1957,
secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 giugno 2006 n. 4109; Sez. IV, 14 maggio 2004
n. 3052);
Ritenuto in
conclusione:
- che il ricorso merita accoglimento
e che il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato, fatti salvi
gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione;
- che, tenuto conto della
particolarità del caso e delle ragioni di accoglimento del ricorso, appare
giustificata la compensazione tra le parti delle spese del giudizio;
P. Q. M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente
pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il
provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso nella
Camera di Consiglio del 23 Gennaio 2008.
...
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL 11 Febbraio 2008
Firenze, lì 11
Febbraio 2008
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
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Ric. n.
8/2008