N. 244 REG. SENT.

ANNO 2007

n.  706  Reg. Ric.

Anno 2005 
 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 706/2005  proposto da:

...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD...

rappresentato e difeso da:

REZZONICO MARCO

con domicilio eletto in FIRENZE

VIA LUNGARNO PECORI GIRALDI, 4

presso

RUGGERI RUBEN  
 

contro 
 

MINISTERO DELLA DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  

REGIONE CARABINIERI TOSCANA  

rappresentati e difesi da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in FIRENZE

VIA DEGLI ARAZZIERI 4

presso la sua sede;

per l’annullamento

della nota prot.n.78/1 della Regione Carabinieri Toscana, Staz.di ...OMISSISVLD..., del 2 febbraio 2005; della nota prot.n. 127/20-1/2005 del Comando Regione Carabinieri Toscana, SM Ufficio Personale, del 24 gennaio 2005, con le quali si informava il ricorrente del superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio e del conseguente collocamento in congedo, Categoria della riserva, a far data dal predetto giorno;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 6 giugno 2006, il Consigliere dott.ssa Giacinta Del Guzzo;

Uditi, altresì, per le parti l’avv. M.Rezzonico e l’avv.dello Stato C.Brozzo;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

1) Ricorso introduttivo

Il ricorrente, maresciallo dei Carabinieri  in servizio nell’Arma dall’11.5.1971, espone che, dopo aver svolto, per molti anni, mansioni operative, è stato giudicato “idoneo al servizio in modo parziale per enterite cronica di Crohn”.

La malattia è stata  riconosciuta dipendente da causa di servizio (verbale B n. ...OMISSISVLD... dell’8.4.1986) ed il ricorrente è stato assegnato ad incarichi non operativi, così come previsto dalla legge.

A decorrere dal febbraio del 2003 è stato collocato d’ufficio in aspettativa per quasi due anni, essendogli stata riscontrata, come non dipendente da causa di servizio, la malattia denominata “rigidità caratteriale.”

In conseguenza del citato  collocamento in aspettativa il trattamento stipendiale del ricorrente ha subito una riduzione per i mesi da marzo a settembre del 2004.

In data 3 giugno 2004 il ricorrente, a seguito di un aggravamento del morbo di Crohn, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per intervento chirurgico addominale.

Dimesso dall’ospedale, gli venivano concessi dall’Infermeria presidiaria del Comando Regione C.C. Toscana 60 giorni di convalescenza.

Seguivano ulteriori visite da parte degli Organi medici militari, che confermavano la coesistenza delle due malattie ed i giudizi già espressi su ciascuna di esse quanto a dipendenza  da causa di servizio.

Trascorsi due anni dal collocamento in aspettativa d’ufficio, l’Amministrazione, con nota n. 127/20-1/2005 del 24 gennaio 2005, comunicava al ricorrente il superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio ed il conseguente collocamento in congedo, categoria della riserva, a decorrere dal 21 gennaio 2005 ai sensi degli artt. 16 e 29 della L. 31.7.1954 n. 599.

Il provvedimento, notificato  al ricorrente con la prima delle note indicate in epigrafe, è stato da questi impugnato per il seguente motivo di diritto:

I) Violazione o falsa applicazione della circolare prot. n. D.G.P.M./II/ SEGR./806, artt. 2 e 3. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto: Illogicità.

L’Amministrazione, in violazione della circolare indicata in rubrica, non avrebbe – ai fini del calcolo del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, cioè, del  periodo di due anni -   tenuto conto della non computabilità dei periodi di aspettativa derivanti dall’infermità dipendente da causa di servizio (i 60 giorni di convalescenza dopo l’operazione chirurgica per il riacutizzarsi del morbo di Crohn; i periodi nei quali l’aspettativa era dovuta alla coesistenza di entrambe le patologie, delle quali, quella dipendente da causa di servizio dovrebbe senz’altro considerarsi prevalente rispetto all’altra, essendo ciò pacificamente accertabile dalla sola lettura dei verbali medici).

Fino al marzo 2004 l’Amministrazione ha corrisposto al ricorrente lo stipendio base per intero, mentre dall’aprile all’agosto 2004, lo ha dimezzato e, dal settembre 2004, lo ha ripristinato per intero.

Tale modo di procedere attesterebbe che l’Amministrazione, dopo aver optato, inizialmente, per la prevalenza dell’infermità non dipendente da causa di servizio, successivamente, ha riconsiderato il quadro generale e ripristinato il trattamento intero, con ciò dimostrando di considerare prevalente il morbo di Crohn.

Il ricorrente ha concluso per l’accoglimento delle proprie ragioni.

Le Autorità intimate si sono costituite in giudizio con memoria di mera forma  in data 20.5.2005 ed hanno depositato documenti.

Con Ordinanza Collegiale n. 416, emessa a seguito della Camera di Consiglio tenuta in data 25.5.2005, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta in uno al ricorso.

2) Con motivi aggiunti, depositati in data 7 novembre 2005, il ricorrente ha impugnato il decreto n. 850 del 7 marzo 2005, notificatogli con nota  prot. n. 34/200-1 del 29.5.2005 pervenutagli il 30.6.2005.

Con detto provvedimento il ricorrente è stato collocato in aspettativa per  infermità per 671 giorni, “di cui giorni  448 dal 13.3.2003 al 2.6.2004  per infermità che, allo stato attuale, risulta non dipendente da causa di servizio e giorni 223 dal 3.6.2004 all’11.1.2005  per infermità SI  dipendente da causa di servizio a norma dell’art. 15, 3° comma, della legge 31 luglio 1954 n. 599.”

Del ricorrente, in quanto “ancora temporaneamente inabile al servizio militare sotto la data del 12.1.2005,” dalla stessa data  vengono  decretati la cessazione dal servizio permanente “per superamento del  periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio” nonché il collocamento “in congedo nella categoria della riserva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 e 29 della legge 31.7.1954 n. 599.”

Avverso il provvedimento il ricorrente deduce i profili di doglianza già avanzati contro gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, ai quali aggiunge quelli di   “Eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità manifesta”.

Il ricorrente, richiamata la  sopra indicata circolare ministeriale, ne sostiene la violazione per le  ragioni già esposte.

Il provvedimento, inoltre,  confermerebbe l’erroneità del criterio del calcolo dell’aspettativa utilizzato dall’Amministrazione, che persiste nel computare – ai fini del limite massimo fruibile nel quinquennio – anche i periodi di aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio.

Il ricorrente sottolinea, infine, che la data di cessazione dal servizio, che, nel provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo era stata fissata al 21 gennaio 2005, nel decreto n. 850/2005 viene  fissata  al 12 gennaio 2005.

La ragione di tale diversità non sarebbe nota né comprensibile.

Il ricorrente, riaffermato il suo diritto al collocamento in congedo a decorrere dal 14 marzo 2005,   conclude per l’accoglimento delle proprie ragioni.

L’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria in data 30 novembre 2005  ed, in data 13 maggio 2006, ulteriori documenti.

Alla pubblica Udienza del 6 giugno 2006, la causa è passata in decisione.

Il Collegio ha ritenuto non esservi luogo a  provvedere sull’istanza cautelare, riunita al merito alla Camera di Consiglio del 23 novembre 2005.

D I R I T T O

1) Il ricorso introduttivo è inammissibile per difetto d’interesse essendo rivolto contro atti endoprocedimentali finalizzati all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di collocamento in congedo del ricorrente.

La nota n. 127/20-1/2005 del 24 gennaio 2005  è, infatti,  indirizzata  agli uffici dell’Amministrazione tenuti a porre in essere gli adempimenti connessi al superamento da parte del ricorrente del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

La nota n. 78/1 del 2005, indirizzata al ricorrente (con la quale la prima gli viene notificata)  ha l’evidente funzione di comunicazione dell’avvio del procedimento di collocamento in congedo.

2) Il provvedimento effettivamente lesivo della posizione del ricorrente è costituito dal decreto n. 850/2005  impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, con il quale vengono riproposti i profili di censura già avanzati integrati da ulteriori profili di eccesso di potere.

Le censure  (“Violazione degli artt. 2 e 3  della circolare  prot. PGM/II/SEGR./806/Circ. del 26.10.2000; Eccesso di potere per manifesta ingiustizia, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, difetto di motivazione ed illogicità manifesta”)   sono infondate.

Gli effetti lesivi del provvedimento impugnato vengono ricondotti dal ricorrente ad un errore nel conteggio dei giorni di aspettativa fruiti nel quinquennio per infermità dipendente da causa di servizio, in quanto, a suo avviso, gli artt. 14 e 16 del D.P.R. n. 394/1995 e del D.P.R. n. 395/1995 ne escluderebbero la computabilità ai fini del raggiungimento del periodo massimo nei cinque anni.

Le norme richiamate non sono applicabili al caso di specie.

L’art.16 del  D.P.R. 31.7.1995 n. 395 (“Recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza)”) è contenuto nel Titolo I del D.P.R. concernente il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e disciplina le “aspettative per motivi di salute e di famiglia” del detto personale; la disposizione non si applica, quindi, ai militari dell’Arma.

Quanto al D.P.R. 31.7.1995 n. 394 (“Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)”), esso non si applica al personale dell’Arma dei carabinieri ( art. 1, primo comma).

E’, infatti, l’art. 49  del D.P.R. n. 395/1995 (contenuto nel Titolo II, che  concerne il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare) che  disciplina le “aspettative per motivi privati e per infermità” del personale dell’Arma dei carabinieri.

In ogni caso, sia le norme (erroneamente invocate in proprio favore dal ricorrente)  che l’art. 49 del D.P.R. n. 395/1995, al secondo comma, dispongono che “Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite e lesioni riportate per cause di servizio non è computato ai fini del periodo massimo di aspettativa.”

Quindi, l’esclusione dal computo del periodo massimo di aspettativa  si riferisce, con omogeneità di trattamento nei confronti del personale civile e militare delle Forze di polizia,  ai soli ricoveri per ferite e lesioni  subite in servizio e per causa di servizio e non già ad ogni infermità dipendente da causa di servizio, come pretenderebbe il ricorrente.

Le tre norme richiamate prevedono, poi, con identica formulazione, al terzo comma, che “Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del dipendente dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.”

La Circolare del 26.10.2000, richiamata dal ricorrente, contiene “Disposizioni in materia di collocamento in aspettativa per motivi sanitari. Applicazione dell’art. 12, comma 5,  del D.P.R.16.3.1999, n. 255 e dell’art. 56, comma 6, del D.P.R. 16.3.1999, n. 254.”

Con i cennati DD.PP.RR. è stato disposto il recepimento di accordi sindacali e di concertazione.

IL D.P.R. n. 254/1999 recepisce “per il quadriennio normativo 1998/2001 ed il biennio economico 1998/1999”  l’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, il provvedimento di concertazione, che trova disciplina negli articoli 41 e  seguenti.

Il D.P.R. n. 255/1999 recepisce il provvedimento di concertazione per le Forze armate  e si applica a queste ultime, ad esclusione dell’Arma dei carabinieri.

La Circolare concerne “il personale militare, che, superato il tetto massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria, continua a trovarsi in uno stato di inidoneità al servizio per convalescenza, infermità o ricovero in luogo di cura e, pertanto, deve essere collocato in aspettativa.”

Per ciò che riguarda i ricoveri in luogo di cura, la Circolare, al punto 3, richiama il contenuto dei commi 2 e 3 degli artt. 14 e 16 dei DD.PP.RR. nn.394/1995 e 395/1995 e dispone: a) che detti periodi debbono essere computati sia per il raggiungimento del limite massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria sia ai fini del collocamento in aspettativa; b) che il periodo di ricovero in luogo di cura dovuto a ferite o lesioni riportate per causa di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa; c) che, fino a completa guarigione clinica , i periodi di assenza  del militare dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta, non vanno considerati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa; d) che le assenze per ferite o lesioni riportate per causa di servizio rientrano, comunque, nel conteggio dei 45 giorni di licenza straordinaria e, pertanto, solo i giorni, che superano il tetto massimo dei 45 giorni, non dovranno essere computati nel periodo massimo di aspettativa; e) che il militare assente dal servizio per infermità, al superamento del 45° giorno di licenza straordinaria, fruita a qualsiasi titolo, viene collocato in aspettativa d’ufficio dal comando di appartenenza.

Nel caso del maresciallo ...OMISSISVLD... non ricorre il  requisito richiesto dalla norma per escludere dal computo del periodo massimo di aspettativa il periodo di infermità per causa di servizio.

Il ricorrente, infatti, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per aver contratto  un’infermità (“morbo di Crohn”) e non già per ferite o lesioni traumatiche.

Perciò, nel caso del ricorrente, i giorni di aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio e quelli per infermità non dipendente da causa di servizio si sommano ai fini del raggiungimento del tetto massimo nel quinquennio (730 giorni).

Il  provvedimento impugnato, nel quale viene decretato sia il collocamento in aspettativa (giorni 448 per infermità non dipendente da causa di servizio e giorni 223 per infermità dipendente da causa di servizio) sia il collocamento in congedo (categoria della riserva), richiama, nelle premesse, l’avvenuto godimento da parte del ricorrente dei periodi di licenza previsti dalle vigenti normative  nonchè di un periodo di giorni 60 di aspettativa.

Il ricorrente, quindi, alla data dell’11.1.2005, aveva, in effetti, raggiunto il periodo massimo (730+ 1 giorni, nel caso concreto) di aspettativa fruibile nel quinquennio ed essendo ancora temporaneamente inabile al servizio alla data del 12.1.2005, è stato collocato in congedo (nella riserva).

In ordine, poi, alla discrepanza, rilevata dal ricorrente, tra la data di fine servizio (21 gennaio 2005) fissata, nella nota di comunicazione dell’avvio del procedimento, dal Comando Regione Carabinieri Toscana e quella (11 gennaio 2005) indicata  nel provvedimento n. 850/2005,  il Collegio osserva quanto segue.

Come emerge dalla relazione del Ministero della difesa 4.5.2006 e dalla documentazione depositate in giudizio dalla difesa erariale, essa dipende dall’aver il Ministero (correttamente)  incluso, nel calcolo complessivo delle assenze dal servizio effettuate dal ricorrente, il periodo di nove giorni (dal 4 al 13 maggio 2004), nel quale il ricorrente stesso non ha ripreso servizio, pur essendo scaduto  in data 3 maggio il periodo di 90 giorni di inidoneità concessogli dai competenti Organi sanitari.

Il provvedimento impugnato risulta, in definitiva, indenne dalle censure proposte.

Resta da precisare che il criterio di computo utilizzato dall’Amministrazione non ha, comunque,  alcuna incidenza ai fini del  riconoscimento degli ulteriori benefici spettanti al ricorrente per l’infermità contratta per causa di servizio.

Il Centro Militare di Medicina Legale di Firenze, infatti, con verbale n. 005117 del 14.3.2005, ha riconosciuto che il ricorrente ha titolo all’ attribuzione della pensione privilegiata di terza categoria ed il ricorrente stesso ha accettato il giudizio comunicatogli.

Quanto alla lamentata  riduzione del trattamento stipendiale per i mesi da marzo ad agosto 2004, deve osservarsi che il trattamento economico  - ridotto per il superamento da parte del ricorrente del periodo di 365 giorni di aspettativa per la malattia  non dipendente da causa di servizio (la normativa prevede, per tale caso, la corresponsione dello stipendio intero per 12 mesi e la riduzione del 50% per i successivi 6 mesi) - è stato, successivamente, ripristinato, con corresponsione all’interessato  dell’ adeguamento spettantegli, al sopravvenire, dal 3.6.2004,  del ricovero ospedaliero e della convalescenza collegati all’infermità (morbo di Crohn) dipendente da causa di servizio (vedi documento 11 e allegato, depositati dall’Avvocatura dello Stato in data 20.5.2005).

L’adeguamento stipendiale (corrisposto per il periodo in cui il  ricorrente, già assente per malattia non dipendente da causa di servizio, è stato, dapprima,  ricoverato per l’intervento chirurgico dovuto al morbo di Crohn e, poi, posto in convalescenza) priva di fondamento, peraltro, l’argomentazione difensiva, secondo la quale l’Organo collegiale medico-legale, per i periodi, nei quali le due malattie erano entrambe presenti,  avrebbe dovuto necessariamente esprimere un giudizio sulla prevalenza  dell’una o dell’altra ai fini della temporanea inidoneità al servizio, restando tale giudizio, nel caso concreto, ininfluente  ai fini del trattamento economico.

In conclusione, il ricorso,  per le considerazioni esposte, non è meritevole di accoglimento.

Sussistono ragioni che consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunziando  sul ricorso n. 706/2005 proposto dal signor ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., così dispone:

- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;

- respinge il ricorso per motivi aggiunti.

Compensa le  spese di  giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’ Autorità amministrativa.

Cosi’ deciso  in Firenze, il  6 giugno 2006, in  Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Avv. Giovanni VACIRCA - Presidente

Dott. Giacinta DEL GUZZO - Consigliere

Dott. Saverio Romano - Consigliere

F.to Giovanni Vacirca

F.to Giacinta Del Guzzo est.

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 FEBBRAIO 2007

Firenze, lì 21 FEBBRAIO 2007

                                               IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                              F.to Mario Uffreduzzi

                                                                                                            m.p.

          / 13

               Ric. n. 706/05