REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 163 del 2007 proposto da XYXYXYXYXYXY, rappresentato e difeso dagli avv.ti ....ed  elettivamente domiciliato presso la .....

CONTRO

l’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9, è per legge domiciliata

per l’annullamento

del decreto n. 333-D/9807.C.F.19 (2^art.), della Direzione Centrale Risorse Umane (Servizio Sovrintendenti Assistenti ed Agenti, Divisione 1^, Sezione Progressione di Carriera), con cui è stata accettata a decorrere dal 23.1.2007 la rinuncia del ricorrente dalla 2a articolazione del 19° corso di formazione professionale per la nomina a Vice Sovrintendente della Polizia di Stato; di ogni provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso, nonchè per la condanna dell’Amministrazione a risarcire in forma specifica o in subordine per equivalente, i danni patiti e patiendi dall’istante a fronte dell’arbitrario operato dell’Amministrazione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 6 dicembre 2007 - relatore il consigliere Sergio Conti - l’avv. Arrigo Giorgini per il ricorrente, l’avvocato dello Stato Sarre Pirrone per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 18.6.2007 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il 5.7.2007 XYXYXYXYXYXY - Assistente capo della Polizia di Stato – ha impugnato il decreto del Direttore centrale per le Risorse umane del Dipartimento della P.S. del Ministero dell’Interno del 7.2.2007, di dimissione dal corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente, articolando le seguenti doglianze:

1)  Violazione dell’art. 24 quinquies del  D.P.R. n. 335/82;

2) Violazione dell’'art. 24 quinquies del D.P.R. 335/85 e dei principi di buon andamento, imparzialità e di correttezza;

3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 8 del Decreto del 21.12.2004, dell’art. 55 del D.P.R .n. 335/82, travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

4) Incompetenza per grado - Violazione dell'art 24 quinquies del D.P.R. n. 335/82.

Il ricorrente ha inoltre proposto domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione degli Interni, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con atto notificato in data 1.8.2007 il ricorrente ha provveduto ad estendere il contraddittorio nei confronti di ........., possibili controinteressati.

Alla pubblica udienza del 6.12.2007, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso all’esame, XYXYXYXYXYXY - Assistente capo della Polizia di Stato – ha impugnato il decreto del Direttore centrale per le Risorse umane del Dipartimento della P.S. del Ministero dell’Interno, con il quale ne è stata disposta la dimissione, con effetto dal 23.1.2007, dal 19° corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente.

Il ricorso è privo di giuridico fondamento.

Il bando di concorso (il decreto del Capo della Polizia del 21.12.2004, prodotto come doc. n. 2 dal ricorrente e  doc. n. 1 dalla resistente) - per quanto viene in rilievo nella presente sede - prevedeva (all’art. 8) che “L’assegnazione alla provincia di destinazione dei vincitori sarà determinata – sulla base delle preferenze indicate su apposita scheda compilata durante lo svolgimento del corso – seguendo la graduatoria di merito”, specificando che “Verrà data precedenza assoluta, fino all’esaurimento dei posti previsti nella provincia, a coloro che indichino come prima provincia di preferenza quella di provenienza, tenuto sempre e comunque conto della posizione degli stessi nelle rispettive graduatorie di merito del concorso”.

Il Ministero - con telex n. 333-D/62588 del 19.1.2007, notificato all’interessato il 23.1.2007 (cfr. doc. n. 10 del ricorrente) - disponeva che, al termine del corso di formazione professionale per la nomina a Vice Sovrintendente, il XYXYXYvenisse trasferito dal Distaccamento Polstrada di ....alla Sezione  Polstrada di ......, ove avrebbe dovuto presentarsi il 5.3.2007.

Nel medesimo atto veniva specificato che “il dipendente potrà esercitare il diritto di rinuncia al corso e alla conseguente nomina con formale istanza da presentare entro e non oltre il giorno 24.1.2007, significando che le istanze eventualmente presentate oltre tale termine non saranno valutate”.

Con atto in data 23.1.2007, assunto a protocollo presso il Distaccamento Polstrada di ...... il 24.1.2007 (cfr. doc. n. 12 del ricorrente), il XYXYXYpresentava “formale istanza  di rinuncia al corso e alla conseguente nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente”.

Il ricorrente, con il primo motivo, afferma che l’atto impugnato, di dimissione dal corso, troverebbe il proprio necessario antecedente logico nel suo atto di rinuncia, sicché l’invalidità di questa per vizio 
 

del consenso si ripercuoterebbe sul medesimo, invalidandolo. Su tale presupposto, sostiene che i tempi ristrettissimi concessigli per decidere avrebbero comportato una sorta di coazione psicologica alla rinuncia.

Inoltre, egli evidenzia che la comunicazione di assegnazione della sede, notificatagli il 23.1.2007, sarebbe stata priva degli elementi richiesti dall’art. 3.4 della L. 7.8.1990, n. 241 e sarebbe comunque intervenuta tardivamente posto che, ai sensi dell’art. 8 del bando, avrebbe dovuto essere effettuata prima della fine del corso, allegatamente conclusosi il giorno 24 gennaio

La detta censura deve essere disattesa.

A prescindere dalla circostanza (che sarebbe di per sé risolutiva) che il ricorrente lamenta vizi che non sono propri dell’ (unico) atto in questa sede impugnato, ma che afferiscono invece o alla rinuncia al corso da esso volontariamente e coscientemente posta in essere, ovvero ad atto distinto (il telex ministeriale 19.1.2007 notificatogli il 23.1.2007 doc. 10) e che non risulta in questa sede espressamente impugnato,  va rilevata l’infondatezza delle suesposte doglianze.

Invero, l’art. 8 del bando si limitava a prevedere che “L’Ufficio di specifica assegnazione verrà comunicato ai frequentatori prima della fine del corso”, pertanto la comunicazione intervenuta all’odierno ricorrente il giorno antecedente la sua conclusione si profila comunque tempestiva.

Inoltre i palesati vizi del consenso e l’ingiustizia manifesta adombrati dal deducente sono del tutto insussistenti, posto che l’Amministrazione si è limitata a dare attuazione alle risultanze della graduatoria, individuando (correttamente, come si verrà ad esporre trattando del successivo motivo) la sede di servizio ed avvertendo l’interessato della possibilità di rinunciare alla sede assegnata solamente mediante contestuale rinuncia alla superiore qualifica acquisenda per effetto del superamento del corso, con ciò dando attuazione alla specifica disposizione posta dall’art. 24 - quinquies. del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, che prevede che “ È dimesso dai corsi di cui all'articolo 24 - quater, il personale che:  a) dichiara di rinunciare al corso;”.

Infine, l'omessa indicazione del termine di impugnazione e dell'Autorità cui ricorrere, prescritta dall'art. 3 comma 4, della L. n. 241 del 1990, costituisce mera irregolarità che, al più e nel concorso di significative ulteriori circostanze, può dar luogo alla concessione del beneficio della rimessione in termini; detta omissione non può, quindi, comportare l'illegittimità del relativo provvedimento (la nota telex  dd. 19.1.2007), che comunque, giova ribadire, non risulta in questa sede espressamente impugnata.

Con altra censura il ricorrente contesta la graduatoria, sostenendo che erroneamente non gli sarebbe stata assegnata la richiesta sede in provincia di Trento, posto che nei quattro posti previsti per detta provincia non avrebbero dovuto essere conteggiati, come sarebbe invece avvenuto, quelli assegnati ai colleghi  .......i, i quali - in quanto possessori dell’attestato di bilinguismo - avrebbero dovuto essere computati fra i tredici posti riservati.

La doglianza è infondata, sicchè non è neppure necessario soffermarsi a verificare l’ammissibilità della integrazione del contraddittorio ai soggetti controinteressati effettuata solo in data 1 agosto 2007.

La tesi del XYXYXYmuove, infatti, dal rilievo che il bando prevedeva la riserva di 13 posti (su 26 totali messi a concorso per la provincia di Bolzano) ai vincitori muniti di attestato di bilinguismo ex art. 4 del D.P.R. n. 752/76.

Peraltro, l’invocata disposizione del bando testualmente dispone: “I candidati, in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 1976, n. 752, dichiarati vincitori dei posti riservati, verranno assegnati ad uffici della provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento con competenza regionale”.

Inoltre, la previsione della riserva deve essere coordinata con l’altra disposizione del medesimo art. 8 del bando, che prevede che “Verrà data precedenza assoluta, fino all’esaurimento dei posti previsti nella provincia, a coloro che indichino come prima provincia di preferenza quella di provenienza, tenuto sempre e comunque conto della posizione degli stessi nelle rispettive graduatorie di merito del concorso”.

E’ noto che, in linea generale, in tanto opera la riserva di posti in quanto il concorrente non risulti ex se capiente in forza della posizione ricoperta in graduatoria.

Una volta che i due soggetti in questione abbiano richiesto come prima provincia quella di provenienza, il fatto che fossero in possesso di attestato di bilinguismo non li può far considerare come destinatari di posti riservati.

In altri termini, la riserva poteva operare solamente per coloro che volontariamente avessero richiesto l’assegnazione ad uffici della provincia di Bolzano ovvero di Trento con competenza regionale.

Come previsto dal comma 7 dell’art. 8 del bando di concorso, sono stati assegnati a Trento i primi quattro dipendenti risultati vincitori ed in servizio in quella sede, che hanno indicato come prima provincia di preferenza quella di Trento.

Con l’ultimo motivo si afferma l’incompetenza per grado del Direttore centrale, posto che l’atto secondo l’art. 24 quinquies avrebbe dovuto essere assunto dal Capo della Polizia.

Inoltre si contesta la possibilità di delega di firma in mancanza di espressa norma di legge che lo consenta e in quanto si sarebbe comunque in presenza di atto discrezionale e non vincolato (la delega in data 3.12.2001 del Capo della Polizia è per soli atti a contenuto vincolato).

Anche l’’illustrata censura non ha fondamento.

L’atto impugnato da conto in premessa che il Capo della Polizia, con decreto del 3.12.2001, ha delegato al Direttore centrale per le Risorse umane “la firma dei provvedimenti amministrativi concernenti la gestione del personale della Polizia di Stato, aventi contenuto vincolato in relazione alla legge od all’esito dei rispettivi provvedimenti”.

Si è in presenza, quindi, di una delega di firma che, senza alterare l'ordine delle competenze, attribuisce al soggetto titolare dell'ufficio delegato (e non all' ufficio oggettivamente considerato) il potere di sottoscrivere atti che continuano ad essere, sostanzialmente, atti dell'autorità delegante e non di quella delegata (cfr. T.A.R. Puglia n.2189/01).

Sotto altro profilo, il contenuto vincolato del provvedimento in questione non può essere posto in dubbio, atteso che l’art. 24-quinquies del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 configura l’atto di dimissione dal corso come diretta conseguenza di quello di rinuncia, senza alcuno spazio di ponderazione in capo all’Amministrazione.

Conclusivamente il ricorso va respinto, sussistendo comunque giusti motivi per disporre l’integrale compensazione, fra le parti, delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 163/2007, lo respinge.

Spese del giudizio compensate.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2007, con l’intervento dei Magistrati:


 

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 21 gennaio 2008

           Il  Segretario  Generale

              dott.

        N.  11/2008    Reg. Sent.  

N. 163/2007   Reg. Ric.