Ric. 79/2007 R.G.R.   Sent. n. 257/2007   Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia costituito da:

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ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 79/2007 proposto da @@@ @@@, rappresentato e difeso dall’avv. ....

c o n t r o

il Ministero della Difesa-Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege;

@@@ @@@, non costituito in giudizio;

p e r

l’annullamento del provvedimento del Comando Regione Carabinieri Friuli-Venezia Giulia – SM – Ufficio Personale, n. 19114/48-1-1976, con il quale il ricorrente è stato posto in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio; del provvedimento del Comando Regione Carabinieri Friuli-Venezia Giulia – SM – Ufficio Personale, n. 199/11-1, dd. 7.12.2006, con il quale è stata determinata la cessazione del ricorrente dal mandato di delegato COBAR; nonché tutti gli atti con i quali è stata respinta la richiesta di commutazione della licenza straordinaria per convalescenza in licenza ordinaria e per l’accertamento del conseguente diritto del ricorrente a fruire della licenza ordinaria ed a commutare la licenza straordinaria in licenza ordinaria.

      Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria;

      Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Uditi, nella camera di consiglio 7 marzo 2007 relatore il Consigliere ..

      Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna il provvedimento del Comando Regione con cui è stato collocato in aspettativa per infermità, il provvedimento del Comando Regione con cui è stata determinata la sua cessazione dal mandato di delegato Co.Ba.R. e tutti gli atti connessi, antecedenti e consequenziali fra cui quelli con cui è stata respinta la sua richiesta di commutazione della licenza straordinaria per convalescenza in licenza ordinaria e chiede altresì l’accertamento e la dichiarazione del suo diritto a fruire della licenza ordinaria e a commutare la licenza straordinaria in licenza ordinaria.

Questi i fatti all’origine del contenzioso: in data 8.8.2006 al ricorrente viene concessa una licenza ordinaria di giorni 27 con decorrenza dal 4.9.2006 e termine alle ore 24 del 30.9.2006.  Con atto 30.8.2006 tale licenza gli veniva revocata per il “giorno 12.9.2006 e per i giorni di eventuale rinvio della commissione valutativa” dato che per tale giorno era stata fissata la data per l’esame della posizione disciplinare del ricorrente in relazione al procedimento disciplinare il cui avvio gli era stato notificato il 6 luglio 2006, il che comportava l’effettuazione dell’esame della sua posizione disciplinare in un giorno compreso tra il 6 settembre ed il 3 ottobre 2006.

Il 12 settembre 2006 il ricorrente si sottoponeva a visita medica ed il Capo Sezione Sanità lo proponeva per una licenza straordinaria di convalescenza di gg 30, scadenti il giorno 11.10.2006 con presentazione a visita di controllo il 12.10.2006.

Il ricorrente con missiva datata 12.9.2006 e protocollata in arrivo il 14.9.2006 chiedeva invece di fruire della licenza ordinaria sospesagli – con atto asseritamente illegittimo – dal 4 all’11 settembre 2006 e dal 13 settembre al 2 ottobre 2006, affermando di considerare servizio il giorno 12 settembre in cui si era recato presso l’infermeria presidiaria per accertamenti sanitaria.

Con atto 7 ottobre 2006 tale richiesta veniva respinta nell’assunto che “la conversione della licenza straordinaria di convalescenza in licenza ordinaria non ancora goduta nell’anno può avvenire solo dopo il 1^ mese di licenza straordinaria e detto atto non veniva impugnato. 

Il 12.10.2006  veniva riconosciuto “abbisognevole di ulteriori giorni  (40) di convalescenza. … dal giorno 12.10.2006 … alle ore 24.00 del giorno 20.11.2006 e la malattia, allo stato degli atti, risulta essere non dipendente da causa di servizio.”  Il ricorrente, invece, chiedeva di fruire di 4 giorni di licenza speciale dal 12 al 16 ottobre, 17 giorni di licenza ordinaria anno 2005 dal 17 ottobre al 6 novembre 2006, 10 giorni di licenza straordinaria di convalescenza dal 7 al 16 novembre e 3 giorni di licenza ordinaria 2006 dal 17 al 20 novembre.

Con atto 24 ottobre 2006 la sua richiesta veniva parzialmente accolta “atteso che la conversione della licenza straordinaria di convalescenza in licenza ordinaria non ancora goduta nell’anno, può avvenire solo dopo il 1^ mese di licenza straordinaria”.  Gli venivano quindi concessi: “ in luogo dei 4 richiesti, giorni 1 di licenza speciale (L. 937/97) anno 2006, per il solo giorno 16 ottobre 2006, atteso che la S.V. ha già fruito di gg 3 di licenza speciale (l. 937/77) anno 2006 lo scorso 12,13 e 14 aprile 2006; giorni 21,  di cui 17 computabili, di licenza ordinaria anno 2005 dal 17 ottobre al 6 novembre 2006 e giorni 4, di cui 3 computabili, di licenza ordinaria anno 2006 dal 17 al 20 novembre 2006”.   Come da sua richiesta rimanevano quindi 10 giorni di licenza straordinaria di convalescenza ( dal 7 al 16 novembre) che, sommati ai precedenti 30 giorni ( dal 12 settembre all’11 ottobre) ed ai 4 giorni dal 12 ottobre al 15 ottobre portano ad un totale di 44 giorni di licenza straordinaria.

Il 21 novembre il ricorrente si ripresentava a visita medica e veniva proposta la concessione di una ulteriore licenza di convalescenza di giorni 2 fino al 22 novembre 2006.  Al controllo del 23 novembre veniva riscontrato ancora inidoneo al servizio per ulteriori giorni 7 fino al 29.11.2006.

La successione temporale dei fatti e delle assenze come sopra riepilogata dimostra già, per tabulas, che alla data del 21 novembre 2006 il ricorrente aveva maturato il 45^ giorno di licenza straordinaria per convalescenza e dal giorno successivo non poteva non essere collocato in aspettativa per infermità.    Di un tanto l’amministrazione risulta avergli dato tempestiva notizia con lettera raccomandata 28.11.2006 trasmessagli al domicilio eletto e restituita per compiuta giacenza.  Inoltre, come verbalizzato dal Nucleo Comando Reparto Compagnia Carabinieri di Gorizia (documento prodotto dall’amministrazione sub allegato 27),  il ricorrente veniva convocato a rapporto con telefonata del 5.12.2006  per il giorno 7 dicembre 2006, notiziandolo che doveva essergli notificato un atto riguardante il suo collocamento in aspettativa già comunque trasmessogli presso il domicilio eletto, ma adduceva impedimenti, per cui doveva essere successivamente riconvocato per il giorno 11.12.2006.

Quanto sopra già dimostra abbondantemente l’infondatezza della censura di omessa comunicazione dell’avvio di procedimento per la collocazione in aspettativa ed in generale smentisce l’assunto circa la volontà dell’amministrazione di precludergli la partecipazione al relativo procedimento dimostrando, semmai, che è stato il ricorrente a non volervi partecipare fino all’ultimo.  Del pari infondato risulta l’assunto circa una qualsiasi violazione della normativa concernente il diritto alle ferie.  Anzi, nel caso di specie, l’operato dell’amministrazione risulta pienamente rispettoso di tale diritto: da un lato è fuor di discussione che la prima licenza ordinaria sia stata sospesa solo per un giorno – tra l’altro con atto non impugnato – e che ciò era dovuto al rispetto della partecipazione dell’interessato all’azione disciplinare che lo riguarda.  Dall’altro il successivo giudizio di inidoneità fisica non poteva non interrompere il godimento delle ferie.  D’altra parte la sua richiesta di convertire parte della licenza straordinaria in licenza ordinaria dopo il decorso del primo mese di licenza straordinaria è stata tempestivamente accolta ed il ricorrente non può che imputare a se stesso le conseguenze derivanti dal non aver tempestivamente rinnovato tale domanda, pur nella consapevolezza che il raggiungimento dei 45 giorni totali di licenza straordinaria si stava comunque avvicinando e pur essendo stato in tutti i modi avvertito che il procedimento relativo alla sua collocazione in aspettativa per infermità – che in presenza delle soprariferite circostanze si palesava atto dovuto – era già stato avviato.

Praticamente incomprensibile appare l’enfasi posta dal ricorrente sul fatto che la sua prima richiesta di fruire delle ferie anziché della licenza straordinaria era stata rigettata ( con la nota 7.10.2006, non impugnata).  Invero in tale occasione gli era stato detto, come già ricordato, che la conversione della licenza straordinaria di convalescenza in licenza ordinaria poteva avvenire solo dopo il 1^ mese di licenza straordinaria e, coerentemente, la sua seconda richiesta è stata accolta nella parte relativa alla richiesta conversione in  21 giorni di licenza ordinaria anno 2005 e 4 giorni di licenza ordinaria anno 2006, il che vieppiù dimostra come egli ben sapeva che, in relazione al protrarsi del periodo di inidoneità fisica, avrebbe potuto ( e dovuto!) tempestivamente formulare una nuova domanda analoga a quella che già gli era stata accolta.  E’ peraltro evidente che, in assenza di una sua nuova tempestiva domanda, l’amministrazione non poteva che agire come ha fatto.   Va da sé che il legittimo collocamento in aspettativa comporta la consequenziale legittimità della determinazione di cessazione del ricorrente dal mandato di delegato Co.Ba.R.

Ciò premesso ritiene il Collegio che il ricorso vada trattenuto in decisione per la definizione nel merito ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 26 della l. 1034/1971 come modificati dalla l. 205/2000,  per  la manifesta infondatezza.

Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.

      Spese compensate.

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

      Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il   7 marzo 2007

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Depositata nella segreteria del Tribunale il  23.03.2007

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