Dec.n. 530

depositata il

23 ottobre 2006

  REPUBBLICA ITALIANA

  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

  Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha pronunciato la seguente

  SENTENZA

Sul ricorso n. 60/2006  proposto da:

...OMISSIS.... ...OMISSIS....  
 

rappresentato e difeso da:

RAMPINI MARIO

con domicilio eletto in PERUGIA

VIALE INDIPENDENZA, 49

presso

RAMPINI MARIO    
 

contro 
 

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA STATO 

con domicilio eletto in PERUGIA

VIA DEGLI OFFICI, 14

presso la sua sede 
 

CORPO FORESTALE DELLO STATO  

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA STATO 

con domicilio eletto in PERUGIA

VIA DEGLI OFFICI, 14

presso la sua sede;

per l’annullamneto

a – del decreto n. 2090 del 30 novembre 2005 del Capo del Corpo Forestale dello Stato, comunicato all’interessato in data 21 dicembre 2005, con il quale è stata disposta nei confronti di ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... e con effetto immediato la revoca:

- della qualifica di istruttore cinofilo, attribuita con D.D.G. 30 marzo 2001;

- dell’incarico di referenti formativo settoriale conferito con nota dizionale n. 0209588 del 8 novembre 2002;

b – nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ivi compresa, in quanto occorra, la nota n. 667 della Divisione 14° del 15 novembre 2005

e per il risarcimento

dei danni subiti dal ricorrente a causa della illegittima revoca disposta con i provvedimenti impugnati

  Visto il ricorso con i relativi allegati;

  Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

  Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

  Visti i motivi aggiunti depositati in data 30 marzo 2006;

  Visti gli atti tutti della causa;

  Data per letta alla pubblica udienza del giorno 27 settembre 2006 la relazione del Dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi i difensori delle parti come da verbale;

  Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

  FATTO E DIRITTO

  1- Con il ricorso principale viene impugnato il decreto 30 novembre 2005 2090 con il quale il Capo del Corpo Forestale dello Stato ha revocato la qualifica di istruttore cinofilo e l'incarico di referente formativo settoriale a suo tempo attribuiti al ricorrente.

  Con i motivi aggiunti si avversano i provvedimenti con i quali:

  - il ricorrente (e il Comando Regionale dell’ Umbria del Corpo Forestale) sono stati privati del veicolo per trasporto cani;

  - non sono stati ripristinati, in occasione della provvisoria reintegrazione del ricorrente nell'esercizio delle funzioni di istruttore cinofilo (Ordinanza di questo TAR 8 febbraio 2006 n. 22) il contratto di comodato (a favore del Corpo) dei cani di proprietà del ricorrente né la polizza assicurativa relativa agli stessi.

  2- Nel ricorso principale si formulano articolate censure di eccesso di potere e violazione di legge sostenendo, in estrema sintesi, la violazione dell'obbligo di avviso di inizio del procedimento e l'illogicità intrinseca della motivazione del provvedimento di revoca.

  Ciò, perché questa è stata disposta in considerazione della supposta inidoneità fisica del ricorrente ad espletare le funzioni in parola poiché egli venne riconosciuto invalido civile dalla Commissione Sanitaria Provinciale di Sciacca il 30 settembre 1975.

  La determinazione impugnata sarebbe dunque irragionevole poiché assunta nonostante il lungo tempo trascorso sia dal riconoscimento della patologia, sia dall'attribuzione degli incarichi in questione ed in contrasto con i recenti accertamenti medici cui il ricorrente è stato sottoposto su richiesta del Corpo.

  3- Nei motivi aggiunti si sostiene l'illogicità dei provvedimenti con i quali il ricorrente è stato privato dei mezzi indispensabili per svolgere le  ripetute funzioni, nonostante che l’Amministrazione stessa avesse disposto la reintegrazione in esse in esecuzione della citata Ordinanza di questo Tribunale.

  L'Amministrazione si è costituita controdeducendo articolatamente.

  Con Ordinanze 8 febbraio 2006 n. 22 e 5 aprile 2006 n. 59 sono state accolte le stanze cautelari correlate sia al ricorso principale, sia ai motivi aggiunti.

  4- Ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso principale sia fondato.

  Invero, l'unica ragione della impugnata revoca è costituita dall'asserita inidoneità fisica del ricorrente allo svolgimento delle mansioni di istruttore cinofilo e di referente formativo per il settore.

  Orbene, tale pretesa inidoneità viene fatta discendere dall'accertamento di un'invalidità civile del 40% riconosciuta, per fratture dei piedi e della mano sinistra, ben 30 anni prima (30 settembre 1975) dalla Commissione Medica di Sciacca (confermata dalla Usl 2 di Perugia in data 3 giugno 1996).

  Tuttavia, il collegamento fra detta invalidità, conseguente ad una patologia traumatica determinatasi più di un quarto di secolo fà, e le funzioni revocate, viene effettuato in maniera apodittica e in contrasto con gli esiti degli specifici e recenti accertamenti clinici in data 28 giugno 2004 e 29 dicembre 2005 effettuati (ai sensi del D. Lgs. n. 626/94) dal medico di fiducia del Corpo. Ma, soprattutto, in contrasto con l’oggettivo dato di fatto dello svolgimento di quelle mansioni, per lunghi anni, prima de facto e poi con formale incarico, con risultati (a quanto pare) ottimi o comunque senza inconvenienti o incidenti.

  5- In più, dagli atti del giudizio non risulta contestato che le mansioni di cui trattasi (istruttore cinofilo) differiscano da quelle di conduttore di cani e che, a differenza di queste, si concretizzino in attività essenzialmente di concetto che non comportano  sforzi fisici eccezionali.

  Sfugge pertanto al comune buon senso la ragione per la quale si possa ritenere che la suddetta invalidità impedisca la continuazione dello svolgimento delle funzioni in discorso. Questo, soprattutto in considerazione del fatto che la Usl n. 62 di Palermo, in data 15 novembre 1989, ha riconosciuto il ricorrente idoneo al lavoro di impiegato di concetto, tant'è vero che è stato assunto nel Corpo.

  Per le ragioni sin qui esposte il ricorso principale deve essere accolto, restando assorbito l’esame di ogni altra censura.

  Di qui consegue il ripristino retroattivo di ambedue gli incarichi revocati.

  Ciò comporta anche il rinnovo del contratto di comodato dei cani e dell'inerente assicurazione (peraltro già rinnovata in occasione dell’effettiva reintegrazione del ricorrente in esecuzione della seconda Ordinanza di questo TAR n. 59/2006) giacché ambedue indispensabili per lo svolgimento di quegli incarichi.

  6- Per ragioni analoghe vengono conseguentemente accolti anche i motivi aggiunti.

  I provvedimenti con essi impugnati sono infatti illegittimi poiché, comportando la privazione dei mezzi materiali indispensabili per lo svolgimento delle ripetute funzioni, surrettiziamente producono, almeno sul piano materiale, gli stessi effetti della revoca degli incarichi.

  7- Va da sè, tuttavia, che resta salva la facoltà dell'Amministrazione di verificare, ove effettivamente necessario, l'attualità della idoneità fisica del ricorrente con specifico riferimento alle funzioni di cui trattasi e di organizzare il servizio cinofilo regionale in relazione alle proprie esigenze operative.

  8- Viene respinta la domanda risarcitoria giacchè, in virtù delle ordinanze cautelari, non si è prodotto alcun apprezzabile danno, né questo viene dimostrato e quantificato.

  Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

  P.Q.M.

  Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando,       accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe e per l'effetto annulla gli atti impugnati con riferimento agli interessi dedotti in giudizio.

  Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio per il ricorso principale ed i motivi aggiunti, complessivamente liquidandole in € 4.000 oltre agli oneri di legge ed alle ulteriori spese eventualmente occorrende.

  Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 27 settembre 2006   con l'intervento dei signori:

  Avv. Pier Giorgio Lignani  Presidente

  Avv. Annibale Ferrari  Consigliere

  Dott. Carlo Luigi Cardoni  Consigliere, estensore

  L'ESTENSORE     IL PRESIDENTE

  F.to Carlo Luigi Cardoni                                  F.to Pier Giorgio Lignani 
 

                                         IL SEGRETARIO

                                   F.to Rossella Cardoni

 
 

N.R.G. 60/2006


 

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