Ricorso n. 1305/2002       Sent. n. 1327/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della   L.   27  aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

   

  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1305/2002, proposto da @@@@@@@@ @@@@@@@@ e @@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentati e difesi dall' avv. ..

contro

il Ministero delle Finanze  e il Ministero dell' Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,

e la Prefettura di Venezia in persona del Prefetto pro tempore, non costituita in giudizio;

per  l' accertamento

del diritto alla corresponsione dell' indennità di ordine pubblico fuori sede, di cui all' art. 10 del D.P.R. 5.6.90 n. 147, con conseguente condanna dell' Amministrazione alla corresponsione delle dovute somme, maggiorate di rivalutazione monetaria e interessi legali al saldo;

      Visto il ricorso, notificato il 28.5.2002 e depositato presso la Segreteria il  12.6.2002, con i relativi allegati;

     visto l'atto di costituzione in giudizio delle PP.AA;

     visti gli atti tutti della causa;

         uditi all'udienza pubblica del 28 febbraio 2008 ..

      ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

I ricorrenti rappresentano di prestare servizio nel corpo della Guardia di Finanza, in qualità di Finanzieri scelti, e che a seguito di radiomessaggio n. 1713/R del 14.3.94 – sono stati inviati in missione per ragioni di ordine pubblico a Reggio Calabria.

Come precisato dallo stesso radiomessaggio, agli istanti doveva essere corrisposto il trattamento economico ordinario maggiorato dall' indennità di ordine pubblico  (di cui all' art. 10 del D.P.R. 5.6.90 n. 147) a carico del Ministero dell' Interno.

Per contro, i ricorrenti hanno percepito, in luogo della prescritta indennità, l' ordinario trattamento di missione.

Per l' accertamento del diritto alla corresponsione dell' indennità di ordine pubblico (previo annullamento di ogni atto di segno contrario) agiscono i ricorrenti deducendo:

  1. violazione dell' art. 10 D.P.R. 5.6.90 n. 147.

I ricorrenti sono stati comandati in missione a Reggio Calabria  per dichiarate ragioni di ordine pubblico, espressamente prevedendosi la corresponsione della relativa indennità, che viceversa non è stata poi liquidata, nel mentre è stata effettivamente erogata quella (di minor entità) ordinaria di missione.

La motivazione addotta per tale mutamento è che l' indennità di ordine pubblico non è cumulabile con quella di missione.

Inoltre, il Ministero dell' Interno, mutando ex post il "titolo" della missione, afferma che il servizio prestato dai ricorrenti non può essere qualificato di ordine pubblico, bensì rientra nelle normali attività di controllo del territorio, per cui dovrebbe essere compensato solamente  con l' indennità di missione.

Lamentano i ricorrenti l' erroneità di entrambe le affermazioni; in primis perché il "titolo" del servizio prestato non può essere riqualificato successivamente dall' Amministrazione deputata solo al pagamento dell' indennità; secondariamente perché il fatto  che, in caso di servizio fuori sede, possa  essere corrisposta una sola delle due indennità comporta  che esse non siano cumulabili, non certo che non si possa aver diritto a quella di ordine pubblico fuori sede solo perchè è stata  (erroneamente) corrisposta quella di missione.

Il Ministero dell' Interno, costituito, controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione, siccome infondato.

Diritto

Questa Sezione si è già  pronunciata in una fattispecie similare (sent. n. 1140/99 del 9.2.1999) ed ora in questa sede ritiene di confermare la decisione di accoglimento.

In fatto, va precisato che i ricorrenti sono dipendenti del Ministero delle Finanze, il quale Ministero, con radiomessaggio del 14.3.94 ( in atti), li ha comandati in missione a Reggio Calabria per motivi di ordine pubblico connessi a rilevanti fatti criminosi avvenuti in loco, precisando altresì che agli stessi sarebbe stata corrisposta la relativa indennità di ordine pubblico.

All' atto del pagamento (effettuato dal Ministero dell' Interno) tuttavia, gli istanti si vedevano corrispondere unicamente il minor importo dovuto per l' ordinaria indennità di missione.

Ciò su un duplice ordine di motivazioni, una proveniente dal Ministero dell' Interno secondo cui il servizio prestato non sarebbe tale da rientrare tra quelli di cui all' art. 10 del D.P.R. 5.6.90 n. 147,  una proveniente dal Ministero delle Finanze, a tenore della quale poiché è stata già corrisposta l' indennità di missione non può essere erogata anche quella di ordine pubblico, non essendo le stesse cumulabili  (per espresso disposto dell' art. 10).

Entrambe le motivazioni sono destituite di fondamento.

La non cumulabilità delle due indennità, infatti, significa solo che, al personale impiegato in servizio fuori sede, spetta l' una o l' altra; ma da questa ovvia regola non può derivare affatto che, poiché l' Amministrazione ha erogato l' indennità di missione, l' interessato non abbia titolo a pretendere (ove ne sussistano i presupposti) quella di ordine pubblico.

Parimenti infondato, il primo argomento.

L' art. 10 del D.P.R. 5.6.90 n. 147, si limita ad affermare che "al personale della polizia di Stato, comandato in servizio di ordine pubblico fuori sede in maniera isolata o collettiva, compete, in sostituzione dell' indennità di cui all' art. 1 della l. 31.5.75 n. 204..., un' indennità giornaliera di ordine pubblico fuori sede" di entità diversa secondo il livello retributivo funzionale di appartenenza.

Tra le varie prescrizioni di cui al comma II, ve ne sono due che interessano la presente fattispecie: il punto c) prevede la non cumulabilità con il trattamento economico di missione (in cui, come noto, è il missionario medesimo che provvede al vitto e alloggio), e il punto e) (strettamente conseguente) ove  si prevede il c.d. "acquartieramento", cioè che "il personale in servizio di ordine pubblico fuori sede è obbligato a consumare il vitto fornito dall' amministrazione e ad alloggiare in locale messo a disposizione dalla stessa amministrazione".

Nulla invece dispone l' art. 10 in ordine al contenuto del servizio di ordine pubblico fuori sede.

Precisazioni in merito sono state successivamente rese dal Ministero dell' Interno con la circolare n. 333 del 25.8.90,ove si fa presente che l' indennità in questione è volta a compensare "i disagi e i rischi cui il personale va incontro allorquando, sussistendo o temendosi perturbamenti dell' ordine pubblico per il cui ristabilimento e mantenimento si richieda l' impiego delle forze di polizia, venga chiamato a operare fuori dell' ordinaria sede  di servizio per fronteggiare situazioni di carattere eccezionale e contingente".

Quando non ricorrano tali condizioni, ma "il comando fuori sede venga disposto al fine di potenziare le normali attività  degli uffici riceventi, pur se attinenti a funzioni di prevenzione, sicurezza e controllo del territorio, al personale interessato dovrà essere corrisposta l' indennità di missione".

La stessa circolare precisa, peraltro, che è "necessario che nel provvedimento con cui si dispone l' invio fuori sede venga evidenziato l' impiego dello stesso in servizi di ordine pubblico".

Orbene, si deve osservare come, nel silenzio dell' art. 10 in ordine ai contenuti del servizio di ordine pubblico fuori sede, pare opportuno che il Ministero competente ne abbia delimitato l' ambito, precisando che esistono due tipi di servizi fuori sede, uno, per così dire, "normale", cioè di mero supporto alle esigenze istituzionali degli uffici, che andrà compensato con l' ordinaria indennità di missione, e uno più propriamente "di ordine pubblico", caratterizzato da rischi specifici connessi al verificarsi di eventi occasionali (come viene esemplificato nella circolare del 23.1.92, che parla di "agitazioni studentesche, incontri di calcio, manifestazioni sportive o religiose, spettacoli musicali con notevole afflusso di pubblico, calamità naturali, scioperi, visite di capi di stato, manifestazioni di gruppi estremisti") con trattamento economico ad hoc.

Peraltro, la circolare fa altresì presente che la natura del servizio deve essere precisata col provvedimento di invio in missione (per evidenti ragioni di certezza delle situazioni giuridiche).

Nel nostro caso (cfr. radiomessaggio del 14.3.94, dimesso dalla difesa dell' Amministrazione), risulta che i ricorrenti sono stati inviati a Reggio Calabria nell' "ambito potenziamento dispositivo ordine pubblico connesso at recenti episodi criminosi", che il personale "sarà accasermato at cura stessa @@@@@@@@" e che il trattamento economico avrebbe comportato la corresponsione dell' "indennità di ordine pubblico at carico Mininterno".

Non può esservi quindi dubbio che il motivo del comando fuori sede non riguardava l' ordinario potenziamento degli uffici, bensì era connesso ad un' eccezionale recrudescenza di fenomeni criminosi, pertanto costituiva servizio di ordine pubblico fuori sede propriamente detto, con tutte le conseguenze del caso, cioè obbligo di acquartieramento e relativo compenso.

Del tutto arbitrario e contrastante con qualsivoglia regola di correttezza dell' azione amministrativa e di tutela dell' affidamento appare il comportamento del Ministero dell' Interno (si badi, deputato solo al pagamento delle indennità) che riqualifica ex post e senza alcun supporto motivazionale il servizio prestato dagli istanti, per di più senza previo annullamento del provvedimento che comandava i ricorrenti a Reggio Calabria espressamente per ragioni di ordine pubblico (atto che comunque solo l' Autorità che l' aveva emesso poteva rimuovere).

Nella perdurante efficacia di tale atto, appare del tutto illogico e immotivato il diniego opposto al pagamento dell' indennità di ordine pubblico, che dovrà, pertanto, essere corrisposta.

L’indennità rivendicata dovrà essere erogata ai ricorrenti nei soli limiti in cui non si è verificata l’eccepita prescrizione.

Va precisato, inoltre, che l' indennità di missione già erogata va scomputata dalle spettanze residue, sulle quali sole andranno calcolate rivalutazione e interessi di legge al saldo.

Spese e competenze di giudizio possono essere totalmente compensate tra le parti tutte, sussistendone i presupposti di legge.

P. Q. M

  il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie, e per l' effetto dichiara il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell' indennità per servizio di ordine pubblico fuori sede, con rivalutazione e interessi - nei termini e nei limiti di cui in motivazione.

      Spese compensate.

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall' Autorità Amministrativa.

      Così deciso in Venezia, in  Camera di Consiglio il  28 febbraio 2008.

            Il  Presidente    L' Estensore 
 

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione                                            n.r.g. 1305/02