Ricorso n. xxxx      Sent. n. 1335/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei signori:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della   L.   27  aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

  sul ricorso R.G. xxxxxxxx , proposto ai sensi dell’art. 21-bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come introdotto dall’art. 2 della L. 21 luglio 2000 n. 205 da xxxxxxxxxxxxx, rappresentata e difesa dall’Avv. ..., con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione,

contro

  per l’accertamento

  della violazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni intimate, della posizione soggettiva di vantaggio, ai sensi dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 in relazione ai contenuti del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, in capo all’Assistente Capo della Polizia di Stato xxxxxxxxxxxxxx, al fine di ottenere il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per un’infermità da lei contratta e del conseguente equo indennizzo; nonché per la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le Cause di Servizio e del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alla definizione del procedimento amministrativo di interesse della ricorrente e al conseguente rilascio del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità contratta e della concessione dell’equo indennizzo, a’ sensi dell’art. 2 della L. 241 del 1990 e dell’art. 14 del D.P.R. 461 del 2001.

  Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 2 febbraio 2008 e depositato il 13 febbraio 2008;

  visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e Finanze;

  visti gli atti tutti di causa;

  uditi nella pubblica udienza del 9 aprile 2008 (relatore il consigliere  ...) l’Avv. ... per la ricorrente e l’Avvocato dello Stato .. per il Ministero dell’economia e delle Finanze;

  ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO  E  DIRITTO

  1.1. La ricorrente, Signora xxxxxxxxxxxxx, è agente della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Stranieri della Questura di @@@@@@.

  La xxxx espone che in data 23 novembre 1999, alle ore 08.40, mentre si trovava in orario di servizio all’interno dell’Archivio del proprio Ufficio intenta alla sistemazione di pratiche in uno schedario metallico, tale mobile le è caduto addosso immobilizzandole la gamba sinistra.

  La medesima xxxxx precisa che l’infortunio è accaduto in assenza di qualsivoglia sua manovra scorretta.

  La xxxx, prontamente soccorsa dai colleghi, è stata accompagnata all’Ospedale S. Antonio, dove le è stato riscontrato un trauma contunsivo all’arto inferiore sinistro e le è stata praticata una fasciatura al piede (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).

  Peraltro, a seguito di forti dolori e a vistose ecchimosi prodottesi su entrambi gli arti inferiori, il medico di base ha disposto l’effettuazione di un’ecografia al ginocchio sinistro e un successivo controllo ortopedico.

  Su istanza della xxxx dd. 9 maggio 2000 (cfr. ibidem), la Questura di @@@@@@ ha trasmesso la relativa pratica alla Commissione Medica Ospedaliera di @@@@@@, la quale con verbale ML/AB – n. ....dd. 10 novembre 2003 ha accertato l’esistenza dell’infermità “esiti di politraumatismo”, reputandola “non ascrivibile” a causa di servizio (cfr. ibidem, doc. 3).

  Con nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane – Servizio trattamento di pensione e previdenza – Divisione III, Pos. n. 333/H/82031/61393 dd. 16 dicembre 2005, è stata quindi data notizia alla xxxx che la propria pratica era stata trasmessa in data 28 novembre 2005, a’ sensi del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, competente ad esprimersi al riguardo.

  Nel frattempo, peraltro, a seguito di un intervento di artroscopia eseguito il 25 febbraio 2004 e di un intervento chirurgico di allineamento rotuleo e plastico mediale eseguito il 2 aprile 2004 quale conseguenza del predetto infortunio del 23 novembre 1999, la xxxxx ha presentato in data 23 agosto 2004 domanda di aggravamento dell’infermità di cui trattasi (cfr. ibidem, doc. 6).

  L’attuale ricorrente espone, quindi, che con nota Prot. n. .. dd. 19 marzo 2005 il Centro di Medicina Legale di @@@@@@ – Commissione Medica Ospedaliera – Sezione I^, le ha comunicato l’impossibilità di esaminare l’aggravamento dell’infermità in questione, posto che la pratica per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità medesima risultava ancora in valutazione da parte del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

  1.2. Ciò posto, perdurando il silenzio sia da parte del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, sia da parte del Ministero dell’Interno nonostante sia stato ad essi notificato in data 20 settembre 2005 un atti di diffida, con il ricorso in epigrafe la xxxx chiede, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 21-bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come introdotto dall’art. 2 della L. 21 luglio 2000 n. 205 e dell’art. 2 della L. 11 febbraio 2005 n. 15,  l’accertamento della violazione, da parte del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della propria posizione soggettiva di vantaggio, a’ sensi dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e in relazione ai contenuti del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461: e ciò al fine di ottenere il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità da lei contratta e del conseguente equo indennizzo; nonché per la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alla definizione del procedimento amministrativo di proprio interesse e al conseguente rilascio del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità contratta e della concessione dell’equo indennizzo, a’ sensi dell’art. 2 della L. 241 del 1990 e dell’art. 14 del D.P.R. 461 del 2001.

  La xxxx deduce al riguardo l’avvenuta violazione e mancata applicazione del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, ed in particolare degli artt. 10, comma 11, 11, 14 e 18 comma 3 del D.P.R. medesimo, nonché l’avvenuta violazione degli artt. 1 e 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241

  In particolare, la ricorrente rimarca che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è tenuto a pronunciarsi, a’ sensi dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. 461 del 2001, entro 60 giorni dalla ricezione degli atti, sulla dipendenza – o meno – dell’infermità da causa di servizio, nonché a comunicare entro i successivi 15 giorni il proprio parere all’Amministrazione di appartenenza dell’interessato; e, a sua volta, tale Amministrazione deve pronunciarsi entro i susseguenti 20 giorni dalla ricezione del parere, e la relativa decisione è quindi comunicata all’interessato nei successivi 15 giorni (cfr. art. 14, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 461 cit.).

  La ricorrente evidenzia – altresì – che l’art. 10, comma 11, e l’art. 18, comma 3, del medesimo D.P.R. 461 del 2001 stabiliscono che le domande pendenti all’atto dell’entrata in vigore di tale nuova disciplina dovevano essere definite entro il termine di 12 mesi decorrente dalla sua entrata in vigore.

  La xxx evidenzia che tutti tali termini sono – allo stato - abbondantemente decorsi, senza che da parte delle Amministrazioni intimate sia stato emesso un qualsivoglia provvedimento al riguardo.

  2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, documentando che nella seduta n. 125/2007 dd. 10 aprile 2007 il Comitato medesimo ha espresso sulla posizione n. 44732/2005, riguardante la xxxx, parere favorevole, “considerato che l’infermità “Esiti di politraumatismo con meniscectomia ginocchio sx ed iniziale condrosi bilaterale” può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto la lesione è conseguente a traumatismo avvenuto durante il servizio, nello svolgimento di attività ricollegabili ai propri compiti, in assenza di elementi o condizioni riferibili a dolo o colpa grave”.

  3. Non si è, viceversa, costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.

  4. Alla camera di consiglio del 9 aprile 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

  5. Il Collegio, per parte propria, evidenzia che, a’ sensi dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come integrato dall’art. 2 della L. 11 febbraio 2005 n. 15 e dell’art. 21-bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come introdotto dall’art. 2 della L. 21 luglio 2000 n. 205, è dato di riscontrare la cessazione del silenzio da parte del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (Ministero dell’Economia e delle Finanze), nel mentre seguita nel proprio comportamento illegittimo il Ministero dell’Interno, il quale – pur essendosi il Comitato anzidetto espresso in data 10 aprile 2007 sulla pratica della xxxx, a tutt’oggi, ed in evidente violazione dei termini fissati dall’art. 14 del D.P.R. 461 del 2001, omette di emanare il provvedimento conclusivo del procedimento.

  6. Pertanto, per effetto della presente sentenza, il Ministero dell’Interno, in persona del Dirigente preposto alla Direzione centrale per le risorse umane – Servizio trattamento di pensione e previdenza – Divisione III del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di riconoscimento di dipendenza della causa di servizio e sulla domanda di concessione di equo indennizzo proposta dalla ricorrente e in ordine alla quale è stato emesso in data 10 aprile 2007, seduta n. 125, il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio sulla posizione n. 44732/2005  riguardante la medesima xxx.

  Il provvedimento conclusivo del procedimento dovrà essere comunque emesso entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, ove anteriormente eseguita.

  In difetto, nei successivi trenta giorni provvederà al riguardo il Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante un Dirigente da lui nominato quale Commissario ad acta.

  E’ sin d’ora fissato per il Commissario ad acta un compenso per l’attività da lui prestata pari ad € 1.500,00.- (millecinquecento/00) e che gli sarà corrisposto a cura del Ministero dell’Interno, qualora il Commissario ad acta medesimo dovesse insediarsi e provvedere in vece del Dirigente preposto alla Direzione centrale per le risorse umane – Servizio trattamento di pensione e previdenza – Divisione III del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

  7. Le spese e gli onorari del giudizio sono posti a carico del Ministero dell’Interno e sono liquidati nel dispositivo, nel mentre ogni ragione di lite è integralmente compensata tra la ricorrente e il Ministero dell’economia e delle Finanze.

P.Q.M.

  Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, dispone gli incombenti descritti al  § 6 della presente sentenza.

  Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati nella misura di € 1.500,00.- (millecinquecento/00), nel mentre compensa ogni ragione di lite tra la ricorrente e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

  Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa, e che la stessa sia comunicata anche al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane – Servizio trattamento di pensione e previdenza – Divisione III, Palazzo Viminale, Via Agostino Depretis - 00184 ROMA RM e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica – Palazzo Vidoni – Corso Vittorio Emanuele n. 116  - 00186 ROMA RM.

  Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 9 aprile 2008.

  Il Presidente f.f.     l’Estensore 
 

  Il Segretario 
 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione 
 
 

T.A.R. Veneto – I Sezione                                               n.r.g. xxxx