Ricorso n. 355/2005       Sent. n. 1548/05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della   L.   27  aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

    Bruno Amoroso  Presidente

    Angelo De Zotti  Consigliere, relatore

    Italo Franco   Consigliere

  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 355/05,  proposto, ex art. 21 bis l. 6 dicembre 1971, n. 1054, da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., rappresentato e difeso dagli avv. G. A. De Martin e V. Menon, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1034;

contro

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

il Dipartimento della P.S., in  persona del Capo della Polizia e Direttore Generale della P.S., non costituito in giudizio;

per l’accertamento

della violazione dell’art. 21 bis della l. 241/90;

e per la condanna

del Ministero dell’Interno, in conseguenza del silenzio inadempimento, alla sollecita definizione del procedimento amministrativo per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo, mediante l’adozione del provvedimento finale come previsto dall’art. 14 comma 3^ del D.p.r. 461/2001 e dall’art. 2 della l. 241/90.

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     visti gli atti tutti di causa;

     udito nell’udienza camerale del 31 marzo 2005 - relatore il consigliere dott. Angelo De Zotti - l’avv. De Martin per il ricorrente;

     ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

     In data 19 luglio 2001 l’Ispettore Capo della Polizia di Stato ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., presentava formale istanza all’amministrazione di appartenenza al fine di ottenere il riconoscimento, come dipendenti da causa di servizio, delle seguenti malattie: 1) piccola ernia iatale da scivolamento; 2) gastropatia antale cronica, che gli erano state riscontrate e diagnosticate.

      In data 29 novembre 2002 il ...omissismsmvld.... veniva sottoposto ai richiesti accertamenti medico-legali presso la C.M.O. del centro di Medicina Legale di Padova che verificava ed accertava la sussistenza delle due patologie citate riconoscendo all’interessato l’ascrivibilità delle medesime alla categoria 8^ massima  della tabella A delle invalidità , così come previste dal D.p.r. 23 dicembre 1978 n. 815.

     Effettuato tale accertamento medico legale in data 10 marzo 2003 il ricorrente, per il tramite dell’ufficio di appartenenza, richiedeva al competente Ufficio del ministero dell’Interno, la corresponsione dell’equo indennizzo così come previsto per i pubblici dipendenti dal D.p.r. n. 3/1957, presentando apposita istanza.

     Tale istanza veniva trasmessa dalla Questura di Padova al Ministero dell’Interno con nota del 10 marzo 2003 unitamente alla documentazione necessaria sia ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio che all’erogazione dell’equo indennizzo, così come previsto dalla normativa di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento delle infermità di servizio e dell’equo indennizzo, approvata con D.p.r. 29 ottobre 2001 n. 461, entrato in vigore dal 22 gennaio 2002.

     In difetto d’ulteriori notizie, il ...omissismsmvld...., ha con atto di formale messa in mora del 9 novembre 2004, diffidato ex art. 25 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, l’amministrazione di appartenenza, a decidere entro trenta giorni sulla richiesta d’equo indennizzo con “espresso provvedimento formale, di accoglimento”.

     Anche a fronte di tale atto di diffida, ritualmente notificato il 19 novembre 2004 l’amministrazione della P.S. è rimasta inadempiente.

     Ciò premesso il ricorrente chiede l’accertamento del diritto ad ottenere il provvedimento finale di riconoscimento dell’equo indennizzo e la condanna dell’amministrazione alla sollecita definizione del procedimento amministrativo mediante l’adozione del provvedimento definitivo come previsto dall’art. 14 co. 3^ del D.P.R. 461/2001.

     L‘Amministrazione dell’Interno non si è costituita in giudizio, seppure ritualmente intimata.

DIRITTO

     Anzitutto, non dubita il Collegio – conformemente, peraltro, alle deduzioni esposte nel ricorso in esame - che la posizione sostanziale del dipendente al riconoscimento dell’equo indennizzo abbia inizialmente natura d’interesse legittimo, ed acquisti quella di diritto soggettivo di credito soltanto dopo l’eventuale riconoscimento operato dall’Amministrazione: fino ad allora, dunque, il dipendente vanta soltanto una pretesa alla decisione, favorevole o sfavorevole che sia, sulla sua istanza (conf. C.d.S., V, 30 gennaio 1997, n. 109, per cui, appunto, «solo dopo l’emanazione dell’atto che concede l’equo indennizzo, la pretesa dell’interessato ad una corretta liquidazione del “quantum” si configura come diritto soggettivo»; così anche T.A.R. Calabria, Catanzaro, 30 giugno 2000, n. 634; cfr. anche C.d.S., a.p., 1 marzo 1984, n. 4), mentre, a sua volta, l’Amministrazione è tenuta a pronunciarsi nel termine eventualmente stabilito dalla legge.

     Ciò posto, è da ricordare come il procedimento amministrativo de quo fino ad epoca recente fosse retto dal D.P.R. 20 aprile 1994, n. 439, abrogato dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il quale ha nuovamente disciplinato il procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo.

     Ed è tale regolamento, pubblicato sulla G.U. 7 gennaio 2002, n. 5 ed entrato in vigore, secondo le norme comuni della vacatio legis, il seguente 22 gennaio, a trovare applicazione nella presente controversia, atteso che la domanda di riconoscimento della causa di servizio è del 19 luglio 2001 ma quella di equo indennizzo è stata presentata il 10 marzo 2003 e dunque successivamente all’entrata in vigore del regolamento 461/2001.

     Orbene, computati tutti i termini, il ricorrente avrebbe dovuto ottenere il provvedimento (positivo o negativo) di riconoscimento della causa di servizio e di contestuale pronuncia sull’equo indennizzo ex art. 14 comma 3^ del D.p.r. 461/2001, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di inoltro della domanda, ovvero, comunque, entro il termine massimo di 100 giorni dalla trasmissione della documentazione da parte della Questura di Padova all’Ufficio competente del Ministero,  trasmissione intervenuta il 10 marzo 2003.

       Ne consegue che nella specie i provvedimenti richiesti avrebbero dovuto essere adottati entro il mese di giugno dell’anno 2003.

     Invero per la sua formulazione, la norma anzidetta non lascia adito ad incertezze interpretative: determinante è la locuzione “nel rispetto dei termini procedimentali”, la quale conduce ad escludere che l’Amministrazione possa ulteriormente dilazionare la sua decisione, in particolare riferendosi a carenze e ritardi imputabili agli organi chiamati a fornire le proprie valutazioni, e, dunque, anche alla mancanza del parere del C.V.C.S.

     In ordine a tale questione, in particolare, sono di rilievo le osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato, commissione speciale per il pubblico impiego, 5 novembre 2001, n. 480/2000, secondo cui il giudizio espresso dal C.P.P.O. (ora C.V.C.S.), per il suo contenuto complesso, non assume ordinariamente la fisionomia della valutazione tecnica, e non è perciò disciplinato tanto dall’ art. 17 della l. 241/1990 (il quale considera, tra l’altro, l’ipotesi che si debbano acquisire valutazioni tecniche prima di adottare un provvedimento, ed il soggetto tenuto a fornirle non vi provveda tempestivamente), quanto dal precedente l’art. 16 (come sostituito dall’art. 17, comma XXIV, L. 15 maggio 1997, n. 127), il quale si riferisce a pareri non riducibili a tali valutazioni.

     Trovano così applicazione, nella fattispecie, le disposizioni contenute nel I e II comma dello stesso art. 16, per cui gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni devono rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, termine da ritenere prevalente su quelli eventualmente contenuti in atti regolamentari previgenti, come nel caso, alla novella del 1997; mentre, ove il termine sia decorso, senza che il parere sia stato comunicato, o siano state almeno rappresentate esigenze istruttorie, «è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere».

     Quest’ultima prescrizione, peraltro, ad avviso del Collegio, va comunque correlata al dovere di dare risposta tempestiva (e, cioè, nei termini di cui al ripetuto art. 14, 3^ comma) alla domanda di equo indennizzo, prevalente sulla richiamata facoltà, e tale da imporre di assumere senz’altro una determinazione sull’istanza qualora, attendendo il parere del C.V.C.S., venga superato il rammentato limite di novanta giorni.

     Ove poi, per conseguenza, in tal modo mancasse nel corso dell’istruttoria una valutazione tecnica di ordine medico legale, ritenuta comunque necessaria, l’Amministrazione ben potrebbe avvalersi di “altri organi dell’amministrazione pubblica”, di “enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti”, ovvero “di istituti universitari” (come prescrive l’ art. 17, I comma, l. 241/90, e come viene suggerito nel citato parere 480/2000: sul recepimento di tale indirizzo da parte della nuova disciplina, cfr. gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 461/01).

     Il termine indicato nel ripetuto art. 14 3^ co, individua il limite entro il quale l’Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento «mediante l’adozione di un provvedimento espresso» (cfr. art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241): sebbene, ovviamente, la decisione assunta dopo tale scadenza non sia per ciò stesso illegittima, il superamento dell’intervallo temporale, senza che sia stata adottata una pronuncia, determina una situazione d’inerzia, ovvero di silenzio inadempimento, che legittima l’interessato a promuovere il ricorso ex art. 21 bis.

     Il ricorso in esame, pertanto, va dichiarato senz’altro ammissibile e fondato, poiché il Ministero dell’Interno non si è pronunciato sulla domanda di attribuzione dell’equo indennizzo nel ripetuto termine massimo di 120 giorni, che non può ritenersi giustificatamente sospeso solo per la mancanza del prescritto parere del C.V.C.S., poiché, come detto, l’Amministrazione è comunque obbligata a decidere sull’istanza, ove necessario avvalendosi di altri organi tecnici, ma rispettando comunque il predetto limite temporale.

     Infine, deve escludersi che il ...omissismsmvld.... avesse l’onere di sollecitare il Comitato a pronunciarsi o che egli fosse tenuto comunque a farne constare l’inerzia mediante una formale diffida, per ottenere una pronuncia del giudice anche nei confronti di quest’organo.

     In conclusione, va ordinato al Ministero dell’Interno di provvedere - entro 30 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione in via amministrativa della presente decisione - sulla domanda d’equo indennizzo presentata dal ricorrente: l’Amministrazione dovrà uniformarsi a tutte le indicazioni contenute in questa decisione, e, in particolare, sarà tenuta a motivare congruamente l’eventuale decisione sfavorevole all’interessato.

     Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

      Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, I sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, ordinando all’Amministrazione di decidere sull’istanza d’equo indennizzo, presentata dal ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione in via amministrativa della presente decisione.

     Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio, che compensate per metà, liquida, quanto al residuo, in € 1.500,00, di cui € 300,00 per spese ed il restante per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..

     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio addì 31 marzo 2005.

     Il Presidente     l’Estensore 
 

    Il Segretario 
 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione 
 

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 355/05