Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, sentenza n. 1744/06

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso Presidente

Fulvio Rocco Consigliere

Marco Buricelli Consigliere, rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2518/2001 proposto da A, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Romeo e Andrea Bordignon, con elezione di domicilio presso il loro studio in Venezia, S. Polo n. 2114;

contro

il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro "pro tempore", costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge in Piazza San Marco n. 63;

per l’accertamento

del diritto del ricorrente di percepire l’indennità di trasferimento di cui agli articoli 1 e 13, comma 1, della l. n. 86 del 2001 e

per la condanna

dell’Amministrazione della difesa al pagamento dell’indennità con gli accessori;

visto il ricorso, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero della Difesa

vistala documentata nota di chiarimenti Min. dif. –D. g. personale militare, 10 maggio 2006, prot. n. DGMIL 36098;

visti gli atti tutti della causa;

uditi, all’udienza pubblica dell’11 maggio 2006 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati Romeo per la parte ricorrente e Cerilloper la P.A. resistente;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1.-Con il ricorso in epigrafe A ha esposto:

-di essere maresciallo aiutante dell’Esercito Italiano, già in servizio ad Affi, presso il Comando Alleato Interforze del Sud, e di essere stato trasferito d’autorità, in data 12 marzo 2001, presso il Comando Alleato Interforze del Sud –Verona;

-di avere chiesto, in seguito al suddetto trasferimento d’autorità, ma senza ottenerla, l’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge n.86 del 2001 [1];

-di essersi perciò risolto a domandare al Tar l’accertamento del diritto predetto, oltre alla condanna della P.A. al pagamento della richiesta indennità con svalutazione e interessi e di avere, a questo riguardo, proposto un unico motivo di ricorso, concernente violazione degli articoli 1 e 13, comma 1,della legge n. 86/2001[2];

Resiste l’Avvocatura dello Stato.

2. Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.

L’art. 1 della l. n. 86/2001 dispone che "al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze Armate, ………., trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso dal quello di provenienza, compete un’indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. ……".

L’art. 13 della citata l. n. 86/2001 dispone poi che "le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2001 ……".

Il maresciallo A fa parte del personale in servizio permanente delle Forze Armate.

Inoltre, come risulta dal documento n. 1 allegato al ricorso, egli risulta essere stato "comandato in missione per servizio isolato da Affi a Verona (il 9 aprile 2001) per il seguente motivo: trasferimento d’autorità …… datato 12.03.2001 di SME reparto impiego del personale".

Il collegio ritiene che non possano esistere dubbi sul fatto che il trasferimento in esame rientri nel campo di applicazione previsto dal legislatore.

Il trasferimento di autorità vi è stato, è avvenuto dopo il 1° gennaio del 2001 (il Sogos si è spostato da Affi a Verona il 9 aprile 2001 in seguito a provvedimento del 12 marzo 2001) ed ha comportato lo spostamento del ricorrente in un comune diverso da quello di provenienza.

D’altronde, se si guarda alla "ratio" di questa indennità, che è quella di sovvenire il trasferito a fare fronte alle prime esigenze e ai conseguenti disagi connessi a un trasferimento, "ratio" confermata anche dalla durata temporanea dell’erogazione del beneficio, non si può che confermare l’applicabilità della norma in questione al caso "de quo".

Considerando che l’indennità in questione è finalizzata a far fronte alle prime esigenze dipendenti dal trasferimento, si ritiene che la somma sia dovuta, nella misura e per il tempo stabiliti dalla legge (vale a dire "in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30% per i secondi dodici mesi"), dalla data dell’effettivo trasferimento, cioè dal 9 aprile 2001.

Per quanto riguarda la domanda relativa agli interessi legali ed alla rivalutazione il collegio ritiene che la natura meramente indennitaria della somma dovuta non permetta di riconoscere la rivalutazione monetaria, in quanto "non costituisce appropriato strumento di restituito in integrum" (Cons. St., sez. IV, 7 marzo 1997 n. 213), mentre "occorre applicare alla somma tardivamente corrisposta gli interessi legali" (Cons. St., sent. cit.).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P. Q . M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima accoglie in parte il ricorso in epigrafe e per l’effetto

- accerta il diritto del ricorrente e condanna l’Amministrazione resistente al pagamento dell’indennità dovuta, oltre ad interessi legali dal 9 aprile 2001 al saldo.

- condanna l’Amministrazione della difesa al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in € 1.000,00, oltre a IVA e a CPA.

La presente sentenza verrà eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell’11 maggio 2006.

Il Presidente L'Estensore

Il Segretario

Depositata in Segreteria il 13 giugno 2006

[1] L’art. 1 L. n. 86/2001(" Disposizioni in materia di personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia") è il seguente:

1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

2. L’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.

3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l’alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l’articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. L’indennità di cui al comma 1 del presente articolo compete anche al personale in servizio all’estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e 27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni, all’atto del rientro in Italia.





[2]
L’art. 13, comma 1, stessa legge, stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2001.