Ricorso n. 1788/2006       Sent. n. 273/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

   Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con l’intervento dei magistrati

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della   L.  27  aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

  ...OMISSISVLD... Amoroso   - Presidente

  Italo Franco    - Consigliere

  Fulvio Rocco    - Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1788/2006, proposto da ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentino Menon e Giovanni Attilio De Martin, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

contro

il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

e nei confronti

di ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto di nomina a Vice periti tecnici del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato, n. 333-E/275.1 TC/ 20 27/2006 del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, datato 22 febbraio 2006, nella parte in cui ha determinato la decorrenza giuridica dell’attribuzione del grado dell’odierno ricorrente a far data dal 14 luglio 2003, anziché dal 12 dicembre 1998. Il contenuto di tale provvedimento è stato comunicato all’odierno ricorrente dopo il giorno 10 giugno 2006 ed esso è stato fatto oggetto di apposita istanza di accesso, ex articoli 5, 22 e ss. della novellata L. 241/1990;

e per l’accertamento

del diritto in capo all’odierno ricorrente Vice Perito ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD... ad ottenere l’inquadramento nella qualifica di Vice Perito Tecnico del Ruolo dei Periti Tecnici della Polizia di Stato a far data dal 12 dicembre 1998, a norma dell’art.18- ter., n.3, del D.Lgs. 12 maggio 1995, n.197;

 visto il ricorso, notificato l’1.9.2006 e depositato presso la Segreteria il 5.9.2006, con i relativi allegati;

   visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

   visti gli atti tutti di causa;

   uditi all’udienza camerale del 31 gennaio 2007 (relatore il Consigliere Fulvio Rocco), gli avvocati: De Martin per il ricorrente e Brunetti per la P.A.;

considerato

   che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

   che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

   che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

   Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

   il ricorso in epigrafe va accolto, avuto riguardo alla circostanza che l’art. 18 –ter del D.L.vo 12 maggio 1995 n. 197, introdotto dall’art. 10 del D.L.vo 28 febbraio 2001 n. 53 dispone che “ai soli fini giuridici”, la nomina del personale che ha superato le procedure concorsuali di cui all’art. 3 della L. 6 marzo 1992 n. 216 per l’immissione “nel ruolo dei revisori tecnici in data successiva al compimento di tre anni di anzianità nel ruolo di provenienza…decorre dalla data di inquadramento”.

   Nel caso di specie, consta che il ricorrente, avendo conservato “l’anzianità maturata nel ruolo e nella qualifica di provenienza” (cfr. decreto n. 333-E/270-3-133/2003 dd. 14 luglio 2003 a firma del Direttore Centrale per le Risorse Umane del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza  - cfr. doc. 2 di parte ricorrente), risulta inquadrato a’ sensi dell’art. 10 del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 339 nel ruolo dei revisori tecnici, con la conseguenza che nei suoi confronti va disposto l’inquadramento nella sua nuova qualifica a Vice perito tecnico con decorrenza 12 dicembre 1998.

   Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono liquidati nel dispositivo.

P.Q.M.

   Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

   Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese di causa a favore del ricorrente, liquidandole in complessivi € 1.500,00 (millecinquecentoeuro/00) oltre i.v.a. e c.p.a..

   Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

   Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 31 gennaio 2007.

   Il Presidente     l’Estensore 
 

  Il Segretario 
 
 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione 
 
 

      T.A.R. per il Veneto – I Sezione   n.r.g. 1788/06