Ricorso n. xxxx       Sent. n. 3252/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della   L.   27  aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

  Bruno Amoroso  Presidente

  Elvio Antonelli  Consigliere 

  Fulvio Rocco   Consigliere, estensore

  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

  sul ricorso R.G. xxxx, proposto da xxxxxxxxxxxxx, , rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Attilio De Martin, con elezione di domicilio in Venezia presso la Segreteria della Sezione

contro

  - il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio;

  - il Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Ministero dell’Interno), in persona del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Capo della Polizia, non costituitosi in giudizio,

  - l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio,

  per l’accertamento

  del diritto del ricorrente ad ottenere i benefici retributivi di sei scatti, nella misura del 2,50% ciascuno, utili ai fini del computo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, nonché, a’ sensi della L. 15 luglio 1950 n. 539, l’adeguamento dall’1,25% al 2,50% del beneficio economico conseguente alla 6^ categoria delle infermità a lui ascritte, sempre ai fini del computo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita

  e per la condanna

  del Ministero dell’Interno e dell’I.N.P.D.A.P. a corrispondere al ricorrente medesimo quanto a lui conseguentemente spettante, sia a base del calcolo dell’indennità di buonuscita, sia nella base di calcolo della pensione privilegiata in godimento, maggiorato della rivalutazione del credito e degli interessi sino al soddisfo del credito medesimo.

  Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 18 marzo 2004 e depositato il 23 marzo 2004;

  visti gli atti tutti di causa;

  udito nella pubblica udienza del 27 aprile 2007 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l’Avv. A. De Martin per il ricorrente,

  ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO  E  DIRITTO

    1. Il ricorrente, sig. xxxxxx, espone di aver prestato servizio nella Polizia di Stato quale Ispettore Capo e di essere stato giudicato non idoneo permanentemente al servizio dalla Commissione Medica Ospedaliera di Firenze mediante processo verbale mod. AB n. 623 dd. 20 febbraio 2002 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).

 In relazione alle infermità riscontrate (cfr. ivi: “persistente e continua insonnia “a nervosismo” con ricorrenti crisi di pianto; si sente sfiduciato; a volte si sente una spazzatura e gli viene in mente di farla finita. Al colloquio il paziente si mostra ansioso, abbattuto, demotivato, con umore teso e disforico; non  si riscontrano alterazioni psicopatologiche a carico del pensiero e delle senso-percezioni. Visto il perdurare dell’attuale grado clinico appare problematico il reinserimento del paziente. Diagnosi: stato depressivo – ansiosità marcata e persitente”), peraltro già accertate in precedenza e riconosciute come dipendenti da causa di servizio, è stata assegnata al medesimo xxxx la 6^ categoria delle invalidità di cui alla tab. A annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, con diritto al trattamento di pensione privilegiata a’ sensi dell’art. 67, secondo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.

 In conseguenza di ciò e in attesa dell’emissione del provvedimento di dispensa dal servizio che il Ministero dell’Interno avrebbe dovuto adottare nei suoi confronti, il xxx ha presentato in data 26 febbraio 2002 al medesimo Ministero, per il tramite della struttura presso la quale prestava a quel tempo servizio (Reparto Mobile di Firenze), la  domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento a proprio favore della pensione privilegiata.

 Tale istanza è stata accolta con decreto n. 11-328539 dd. 4 dicembre 2002, a firma del Direttore della Divisione I^ del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale del Personale – Sevizio trattamento di pensione e previdenza (cfr. ibidem, doc. 2).

 Il medesimo ricorrente precisa – altresì – che tale pensione privilegiata, prevista nella misura del 50% della base pensionabile, è stata peraltro computata senza l’attribuzione sulla base pensionabile medesima dei sei scatti stipendiali del 2,50% contemplati dall’art. 21 della L. 7 agosto 1990 n. 232, recante a sua volta modifiche all’art. 6-bis del D.L.21 settembre 1987 n. 387 convertito, con modificazioni, in L. 20 novembre 1987 n. 472.

 Nella base medesima è stato inoltre computato l’incremento dell’1,25% previsto dalla L. 15 luglio 1950 n. 539 per le infermità contemplate nelle categorie 7^ ed 8^, già in godimento del medesimo xxx prima del giudizio permanente di inidoneità, e non invece l’incremento del 2,50% previsto per le infermità ascrivibili alla 6^categoria.

 Il ricorrente precisa anche che il Ministero da lui adito non ha emesso nei suoi confronti il provvedimento di dispensa dal servizio ma ha disposto, con decreto del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Capo della Polizia dd. 15 aprile 2002 notificato il 2 luglio 2002, la decadenza dall’impiego, in relazione ad una medio tempore intervenuta condanna penale, resa definitiva con sentenza della Corte di Cassazione e comportante a’ sensi dell’art. 28 c.p. la sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.

 Il xxx è materialmente cessato dal servizio il 2 luglio 2002, ossia nella stessa data in cui gli è stato notificato il decreto testè descritto.

 Il ricorrente rileva che all’atto dell’erogazione della pensione privilegiata gli sono stati pure trattenuti, da parte dell’I.N.P.D.A.P. ma su richiesta del Ministero dell’Interno, gli stipendi relativi al periodo intercorrente tra il 19 febbraio 2002 e l’1 luglio 2002 e che, peraltro, per effetto della sentenza n. 641 dd. 12 febbraio 2004, resa da questa stessa Sezione, tali emolumenti gli sono stati restituiti con maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione del credito; viceversa – come si è detto - la pensione privilegiata e l’indennità di buonuscita gli sono state liquidate non includendo gli anzidetti sei scatti stipendiali del 2,50% contemplati dall’art. 21 della L. 232 del 1990 e non elevando, in violazione della L. 539 del 1990, dall’1,25% al 2,50% l’incremento per le infermità, in quanto non più  ascrivibili alla 7^ e all’8^ categoria, ma alla 6^ categoria.

 Il xxxx espone e documenta di aver sollecitato più volte il Ministero a provvedere al riguardo, non ottenendo peraltro risposta (cfr. doc. 3 di parte ricorrente).

 1.2.Con il ricorso in epigrafe, pertanto, il xxxx chiede l’accertamento del proprio diritto ad ottenere i benefici retributivi di sei scatti, nella misura del 2,50% ciascuno contemplati dall’art. 21 della L. 7 agosto 1990 n. 232, recante a sua volta modifiche all’art. 6-bis del D.L. 21 settembre 1987 n. 387 convertito, con modificazioni, in L. 20 novembre 1987 n. 472, utili ai fini del computo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, nonché, a’ sensi della L. 15 luglio 1950 n. 539, l’adeguamento dall’1,25% al 2,50% del beneficio economico conseguente alla 6^ categoria delle infermità a lui ascritte, sempre ai fini del computo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, con la conseguente condanna del Ministero dell’Interno e dell’I.N.P.D.A.P. a corrispondergli quanto spettante, maggiorato della rivalutazione del credito e degli interessi sino al soddisfo del credito medesimo.

 Il ricorrente deduce al riguardo la violazione e l’omessa applicazione dell’art. 21 della L. 232 del 1990 e della L. 539 del 1950.

 2. Alla pubblica udienza del 27 aprile 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.

 3.1. Tutto ciò premesso, il ricorso in epigrafe va accolto.

 3.2 .Dalla lettura del predetto decreto n. 11-328539 dd. 4 dicembre 2002 nulla invero traspare in ordine ai motivi  per i quali l’Amministrazione intimata ha ricusato di riconoscere a favore del xxxx sia il beneficio discendenti dalla L. 232 del 1990, sia il beneficio discendente dalla L. 539 del 1950.

 La motivazione implicita verosimilmente risiede, peraltro, nella circostanza che il xxx è stato medio tempore dichiarato decaduto dall’impiego e non già dispensato dallo stesso, e che entrambi i benefici in questione, trovando il proprio presupposto in un processo verbale di visita innanzi alla Commissione medica ospedaliera risalente ad una data (20 febbraio 2002) successiva di un giorno rispetto alla data di emissione della sentenza della Corte di Cassazione di rigetto del ricorso ivi proposto dal medesimo xxxxx, non potrebbero trovare ingresso nell’ambito del trattamento economico, inerente sia all’indennità di buonuscita, sia alla pensione, spettante all’interessato.

 Il Collegio dissente da tale tesi.

 Giova innanzitutto rimarcare che per effetto della predetta sentenza n. 641 del 2004, resa da questa stessa Sezione, è già stata accertata a favore del xxx la spettanza di tutti gli emolumenti comunque da lui percepiti nel periodo intercorrente tra il 19 febbraio 2002 e l’1 luglio 2002, considerando espressamente al riguardo che “l’art. 2126 cod. civ. - prestazione di fatto con violazione di legge, stabilisce che la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa; …che nella specie non è configurabile né illiceità della causa né illiceità dell’oggetto, non sussistendo contrasto con i principi etici fondamentali dell’ordinamento e non essendo le prestazioni eseguite intrinsecamente illecite; … (e) che … né l’adozione del decreto di cessazione dal servizio né la notificazione del decreto medesimo sono intervenuti dopo periodi di tempo abnormi rispetto alla data della pronuncia del dispositivo di sentenza emesso dalla Corte di Cassazione”.

 E’ vero che il giudizio della Commissione medica ospedaliera è intervenuto, nella specie, in data 20 febbraio 2002, ossia il giorno successivo alla pronuncia del dispositivo della predetta sentenza della Corte di Cassazione che ha reso definitiva la condanna del xxx e la conseguente applicazione nei suoi confronti della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici: ma risulta, allo stesso tempo, incontrovertibile che le infermità in questione sono state contratte dal medesimo ricorrente durante il pregresso svolgimento del rapporto di lavoro e già riconosciute invalidanti, sia pure in una categoria diversa.

 Né va sottaciuto che la stessa decisione della Commissione medica ospedaliera è intervenuta nel contesto di un rapporto rimasto produttivo di effetto tra le parti, a’ sensi dell’art. 2126 cod civ., non configurandosi nella specie ipotesi di illiceità dell’oggetto o della causa del rapporto medesimo, e che pertanto anche i diritti patrimoniali conseguenti a quest’ultimo e che sono comunque maturati a favore dello stesso xxx nell’anzidetto periodo di tempo intercorrente tra il il 19 febbraio 2002 e l’1 luglio 2002 non possono essere disconosciuti da parte delle Amministrazioni intimate e, segnatamente, da parte del Ministero dell’Interno.

 Va anche rilevato che, come comprovato dalla stessa difesa del ricorrente mediante ulteriore suo deposito documentale dd. 6 agosto 2005, lo stesso Ministero dell’Interno, con ulteriore decreto n. 1318 dd. 5 agosto 2004 a firma del Direttore della Divisione IV del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza, ha comunque ottenuto la liquidazione dell’equo indennizzo di 6^ categoria conseguente alla predetta visita presso la Commissione Medica Ospedaliera, nonché con susseguente decreto del Direttore della Divisione III del medesimo Dipartimento il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di talune infermità pregresse (cfr. ivi): sintomo eloquente, questo, della complessiva contraddittorietà tra le azioni amministrative posta in essere dal Ministero e riguardanti il xxx, posto che a taluni fini sono stati comunque riconosciuti a quest’ultimo anche benefici economici comunque accertati in epoca successiva alla predetta data del 19 febbraio 2002 e – comunque – riguardanti il servizio antecedentemente reso, nel mentre ad altri fini tale riconoscimento non è avvenuto.

 3.3. Oltre al ricalcolo della buonuscita e del trattamento di pensione, compete al xxxx la corresponsione degli interessi e della rivalutazione del credito sino al soddisfo di quest’utilo, peraltro nei limiti di quanto qui appresso specificato.

 Va infatti a tale riguardo ribadito che, al fine di evitare ingiustificate forme di duplicazione degli elementi di calcolo del credito retributivo, gli interessi legali che il giudice deve determinare, a’ sensi dell'art. 429 comma 3 c.p.c., si computano sull’importo originario del credito e non su quello risultante dalla rivalutazione sulle somme via via rivalutate, a nulla rilevando l’assimilabilità dei relativi  crediti ai crediti di valore sotto il profilo della loro valutabilità poiché, indipendentemente dalla diversa funzione della rivalutazione monetaria nelle due ipotesi del risarcimento del danno e della determinazione dell’equivalente monetario, dalla disciplina del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione non risulta – di per sé - deducibile un principio di rivalutazione degli interessi, neppure in riferimento ai debiti di valore (cfr. Cons. Stato,. Sez. V, 22 maggio 2003 n. 2780).

 Gli accessori del credito dovranno essere calcolati, per il resto, in base a quanto dispongono gli articoli 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991 n. 412 e dell’art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994 n. 724, nonché secondo i criteri indicati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la decisione 15 giugno 1998 n. 3.

 4. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti.

P.Q.M.

 Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie , e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici di cui all’art. 21 della L. 232 del 1990 e della L. 539 del 1950 ai fini sia dell’indennità di buonuscita che ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza.

 Condanna il Ministero dell’Interno e l’I.N.P.D.A.P. a corrispondere quanto spettante al ricorrente, maggiorato di interessi e di rivalutazione del credito, sino al soddisfo, come da motivazione.

 Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

  Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 27 aprile 2007.

  Il Presidente      l’Estensore 
 

  Il Segretario 
 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione 
 
 
 
 
 
 
 

T.A.R. per il Veneto – I Sezione                                              n.r.g. xxxx