Ricorso n. 695/2006       Sent. n. 3736/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della   L.   27  aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

    Bruno Amoroso  Presidente

    Lorenzo Stevanato  Consigliere

    Italo Franco   Consigliere, relatore

  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 695/2006, proposto da XXXXXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Attilio De Martin, domiciliato presso la segreteria del TAR, ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.06.24 n. 1054, come da mandato a margine del ricorso,

contro

- il Comando Regione Carabinieri del Veneto in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

- il Comitato di verifica per la cause di servizio (CVCS) istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante in carica, non costituitosi in giudizio,

per l’accertamento

della violazione dell’art. 2 della legge n. 241/90 in combinato disposto  
 

con il DPR n. 461/2001, in ordine all’emissione del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo,

e per la condanna

degli organi intimati, ciascuno per la propria competenza, in conseguenza del formarsi del silenzio- inadempimento, alla definizione del procedimento amministrativo con l’emissione del provvedimento finale.

   Visto il ricorso, notificato il 3.4.2006 e depositato presso la Segreteria il 5.4.2006, con i relativi allegati;

      visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;   

      visti gli atti tutti della causa;

    visto l’art. 21-bis della L. 6.12.1971 n. 1034, introdotto dall’art. 2 della L. 21.7.2000 n. 205;  

    uditi, nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2006, relatore il Consigliere  Italo Franco, l’avv. De Martin  per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Cerillo per la P.A. resistente.

    Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Espone il maresciallo ordinario dei Carabinieri ...OMISSIS.... xxxxxx, in servizio presso la Regione Carabinieri del Veneto, di essere stato riconosciuto permanentemente non idoneo al servizio di istituto dalla CMO di 2^ istanza di Padova (per l’infermità “personalità impulsiva impaziente con pregresso grave disturbo depressivo”) con verbale del 2.7.2001, infermità dichiarata non dipendente da una causa di servizio.

Con successivo verbale del 23.4.2002 la stessa CMO  riconosceva dipendente da causa di servizio la patologia denominata “stato ansioso reattivo”. Successivamente, con nota del 24.9.002, il Comando Regionale C.C. di Padova inoltrava al Ministero della Difesa l’istanza dell’interessato di liquidazione dell’equo indennizzo, corredata dalla documentazione occorrente.

In mancanza di una qualsivoglia determinazione al riguardo, spirato il termine di legge, il xxxxxx notificava in data 21.2.2006 al CVCS (Comitato verifica cause di servizio) atto di diffida e messa in mora, ex art. 25 del D.P.R. n. 3/57, a pronunciarsi, senza esito.

L’interessato ha quindi adito questo G.A. ai sensi dell’art. 21 – bis della legge n. 1034/71, deducendo con il primo motivo violazione e inapplicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/90 e dell’art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 461/2001 recante il regolamento del procedimento di riconoscimento delle infermità da cause di servizio., ecc..

Il citato regolamento, infatti, prevede termini perentori per la conclusione del procedimento (15 mesi dalla presentazione dell’istanza) nel caso di specie abbondantemente decorso senza che l’Amministrazione abbia provveduto, con conseguente perdita patrimoniale per il ricorrente, il quale vanta una pretesa tutelata alla decisione sull’istanza, favorevole o sfavorevole che sia. Tanto più censurabile è dunque, il comportamento inerte del CVCS, considerato dalla giurisprudenza valutazione tecnica, non surrogabile dalla P.A. procedente con la pronuncia di altro organo.

Resiste il Ministero della Difesa, eccependo che nulla può ad esso rimproverarsi, avendo svolto tutti gli adempimenti di competenza e che l’equo indennizzo potrà essere concesso solo ad avvenuto rilascio del parere da parte del CVCS.

Tanto premesso e considerato, il Collegio non può che delibare la fondatezza del ricorso, palese essendo la violazione delle norme che impongono alla P.A. in generale e all’Amministrazione evocata in giudizio in particolare (con le disposizioni invocate dal D.P.R. 29.10.2001 n. 461), di concludere il procedimento entro termini ben precisi, secondo la nota prescrizione di cui all’art. 2 della legge n. 241/90. Ed invero, il termine previsto normativamente per la conclusione del procedimento di equo indennizzo (a istanza di parte) era più che abbondantemente (e inutilmente) trascorso dalla data di proposizione del ricorso, oggi proponibile, come è noto (in forza della novella arrecata all’art. 2 citato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15), a prescindere dalla previa notificazione di apposita diffida prima ritenuta, invece, necessaria (la diffida è stata, del resto, notificata nel caso di specie).

La P.A. resistente ha sottolineato di avere svolto gli adempimenti che ad essa incombevano. Tuttavia, va considerato che il procedimento di equo indennizzo compete alla P.A. procedente (nella fattispecie il Ministero della Difesa). Il parere che questa è tenuta ad acquisire dal CVCS (dal Consiglio di Stato assimilato ad una valutazione tecnica, come ricordano entrambe le parti in causa) deve considerarsi, invero, atto endoprocedimentale, nonostante che debba essere acquisito da un organo esterno alla P.A. procedente nell’ambito di una visione unitaria  del procedimento, che non potrebbe considerarsi scisso, per la parte concernente il parere del CVCS. Infatti, esistono (e non sono certo rari) anche procedimenti che interessano più amministrazioni, senza che ciò faccia venir meno l’ascrizione della gestione del procedimento alla P.A. procedente.

Se così stanno le cose, non essendosi concluso il procedimento che ne interessa, sia pure per l’inerzia di un organo esterno che partecipa al medesimo (il cui rilievo si esaurisce nell’ambito dei rapporti con la P.A. procedente), appare ovvio che elementari esigenze di tutela sostanziale del cittadino postulano, allorquando il procedimento iniziato non sia pervenuto alla conclusione, e nemmeno vi siano state pronunce interlocutorie (come nel caso di specie), che l’inutile decorso del termine complessivamente previsto per la conclusione del procedimento configura inerzia (e inadempimento dell’obbligo di pronunciarsi sull’istanza dell’interessato) della P.A. procedente, responsabile dell’emissione del provvedimento finale.

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorso contro il silenzio si manifesta fondato e va accolto. Per l’effetto, si ordina, congiuntamente all’Amministrazione dell’Interno (P.A. procedente) e al CVCS, di pronunciarsi sull’istanza di equo indennizzo formulata dal ricorrente, entro il termine di giorni 40 a decorrere dalla data di comunicazione in via amministrativa – o dalla notifica a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie. Per l’effetto

ORDINA

all’Amministrazione intimata di pronunciarsi sulla richiesta di equo indennizzo del ricorrente, entro il termine specificato in motivazione.

      Condanna l’Amministrazione dell’Interno al pagamento delle spese e onorari di giudizio, che liquida forfettariamente in € 2.000,00 (duemila/00) oltre i.v.a. e c.p.a..

      Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

      Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 11 ottobre 2006.

            Il Presidente                                         l'Estensore 
 

                              il Segretario 
 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 1885/05