Ricorso n. 1657/2004       Sent. n. 936/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della   L.   27  aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione  

..

  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull’opposizione a decreto ingiuntivo, di cui al ricorso n. 1657/2004, proposta dal Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio col patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia presso cui è ex lege domiciliato in Venezia, San Marco n. 63;

contro

.... con elezione di domicilio presso la Segreteria del T.A.R., a tenore dell'art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, come da procura a.l. in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;

     visto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso la Segreteria il 16.6.2004, con i relativi allegati;

     visto il decreto presidenziale n. 8 del 13.7.2004 che accorda il richiesto provvedimento;

     visto l’atto di opposizione  proposto dalla resistente Amministrazione, notificato il 2.9.2004;

     visti gli atti tutti della causa;

     uditi, all'udienza pubblica del 13 marzo 2008 ...

     ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

     F A T T O e D I R I T T O

     I ricorrenti rappresentano di prestare servizio presso il Comando della Regione Carabinieri del Veneto, ed esattamente presso il Nucleo Operativo Provinciale di @@@@@@ e presso la Procura della Repubblica del Tribunale di @@@@@@ e di aver espletato, tra l’1.11.95 ed il 31.5.99, servizi esterni al Comando di appartenenza, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, che avrebbero dovuto essere retribuiti con la speciale indennità di cui all’art. 42, comma 1 del D.P.R. 395/95, come integrato dal D.P.R. 254/99.

     Rilevato che solo alcuni ricorrenti avevano percepito il dovuto, e neppure in maniera piena, nel dicembre 2000 e gennaio 2001 gli stessi presentavano apposita istanza all’Amministrazione, che la rigettava osservando che, prima del 1999, non spetta alcun ulteriore compenso per i servizi esterni prestati, dato che l’art. 50 del D.P.R. 254/99 ha esteso il beneficio al personale che precedentemente ne era escluso, senza prevedere effetti retroattivi.

     Tutti gli istanti presentavano, ma senza esito, richiesta di riesame.

     Sul presupposto della sicura spettanza delle somme per servizi esterni (che l’Amministrazione ha certificato), ritenuto che il diritto alle somme in contestazione emerga chiaramente dall’art. 42 del D.P.R. 395/95 (e non dall’art. 50 del D.P.R. 254/99) e che il problema della retroattività valga - testualmente - solo per la Guardia di Finanza, gli instanti chiedevano a questo Tribunale di emettere decreto ingiuntivo per le somme puntualmente indicate.

     Il Presidente supplente, con atto n. 8 del 13.7.2004, emetteva il decreto richiesto.

     Con ricorso in opposizione  del 6.9.2004, l’Amministrazione ne chiede l’annullamento osservando che i servizi prestati dai ricorrenti (che gli stessi non descrivono, né precisano in alcun modo) nel periodo indicato non hanno i  requisiti prescritti dall’art. 42, e sono divenuti retribuibili (con esclusione di ogni effetto retroattivo) solo con l’entrata in vigore dell’ art. 50 del D.P.R. 254/99.

     In rito, osserva che manca la prova scritta della sussistenza del credito e ciò  determina ex se l’inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e la nullità del decreto emesso.

     In subordine, eccepisce, in ogni caso, la prescrizione (di durata quinquennale) dei crediti, dato che i ricorrenti hanno fatto le loro rimostranze solo a partire dal dicembre 2000.

     Sulla questione in generale, il Collegio osserva  che la norma invocata, cioè l’art. 42 del D.P.R. 31.7.95 n. 395, intitolata “servizi esterni ed ordine pubblico in sede”, al primo comma (che qui rileva) stabilisce che “a decorrere dal 1° novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, è corrisposto un compenso giornaliero pari a £. 5.100 lorde”.

     La disposizione, contenuta in un D.P.R. di recepimento di accordi sindacali, si applica alle “Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato)” ed alle “Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza”).

     Nessun dubbio, quindi, che riguardi anche i ricorrenti (ovviamente, purchè i servizi di cui trattasi abbiano i caratteri individuati dalla norma e meglio precisati dalla giurisprudenza).

     L’art. 50 del D.P.R. 16.3.99 n. 254 (anch’esso di recepimento di un accordo sindacale) stabilisce, invece, che a decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all’art. 42, comma I, del  D.P.R. 31.7.95 n. 395 spetta anche al “personale del Corpo della Guardia di Finanza impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio che esercita precipuamente attività nel campo della verifica e del controllo per il contrasto all’evasione fiscale e di tutela degli interessi economici e finanziari, svolti all’esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi”.

     Quindi, come correttamente precisano i ricorrenti, il primo comma effettivamente non riguarda il Corpo dei Carabinieri, ma solo quello della Guardia di Finanza.

     Il secondo comma, invece,  che vale anche per essi, recita: “la corresponsione del compenso di  cui al comma 1, con la stessa decorrenza, è estesa al personale di cui all’art. 41, comma I, che esercita precipuamente attività di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalità nonché tutela delle normative in tema di lavoro, sanità di radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all’esterno dei comandi e presso entri e strutture di terzi”.

     Pertanto, ad ogni appartenente all’Arma dei Carabinieri, sin dal 1995, spetta l’indennità di cui trattasi se “impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio”, laddove, la stessa spetterà solo dal 1999 (con esclusione di effetti retroattivi) al carabiniere che “esercita precipuamente attività di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalità nonché tutela delle normative in tema di lavoro, sanità di radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all’esterno dei comandi e presso entri e strutture di terzi”.

     Quanto alle caratteristiche che deve avere il servizio prestato onde poter usufruire dell’indennità di cui all’art. 42, comma I, del D.P.R. 395/95, la giurisprudenza (si veda, ex plurimis, C.S., sez. IV, n. 7441 del 15.11.04; id, n. 7421 del 15.11.04, nonché sez. III, parere n. 1252 del 28,7,98; Tar Veneto sez. I, n. 3349 del 18.6.03) ha ritenuto che essa spetta  quando il servizio giornaliero sia interamente prestato all’esterno rispetto ai locali di pertinenza del proprio reparto di appartenenza (dovendosi intendere quest’ultimo, come quello che ne dispone l’impiego secondo formali ordini di servizio). Detto servizio deve essere “interamente” prestato all’esterno, cioè per tutto l’orario d’obbligo della giornata, proprio perché il compenso è previsto dalla legge come “giornaliero”, e pertanto non si presta ad essere arbitrariamente frazionato (Tar Puglia - Lecce n. 6578 del 21.9.04).

     La norma, peraltro, non richiede (C.S., sez. IV, n. 7441 del 16.11.04) che i servizi siano organizzati in turni che coprano necessariamente l’arco delle 24 ore, in quanto “l’esigenza di compensare il disagio connesso ai servizi esterni organizzati in turni deriva dal fatto che il personale deve preventivamente essere destinato a svolgere tali servizi esterni con una certa regolarità, ma ciò non implica anche che i turni debbano svolgersi per l’intero arco della giornata, dato che non vi è una differenza sostanziale tra il disagio sopportato dal dipendente che espleta il servizio esterno nell’ambito di un turno ricompreso in una turnazione continuativa nell’arco delle 24 ore e il disagio di chi svolge lo stesso servizio, sulla base di un ordine di servizio preventivamente emesso ma non ricompreso in un turno continuativo” Ciò che esula dall’ambito di attribuzione del beneficio economico in questione è, invece, il servizio avente natura occasionale e sporadica, poiché in quest’ultimo caso fa difetto proprio l’elemento della preventiva e ricorrente disponibilità allo svolgimento di servizi disagiati.

     La giurisprudenza ha precisato anche il significato dell’espressione  “servizi esterni” di cui all’art. 42,  e servizi resi “all’esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi”, di cui all’art. 50. Come ritenuto da C.S., sez. IV, n. 7050 del 29.10.04, “l’aumento del supplemento giornaliero dell’indennità d’istituto appare finalizzato a compensare il personale che si trova ad operare in situazioni di particolare disagio, consistenti nella esposizione ad agenti atmosferici e ai rischi connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni”, laddove, invece, “tenuto conto della ratio legis …, non appare riconducibile alla previsione normativa in esame l’ipotesi del servizio effettuato fuori dagli uffici della unità di appartenenza, ma presso altri uffici (ad esempio: ispezione fiscale). In quest’ultimo caso, infatti, non ricorre quell’esigenza di ristorare il particolare disagio derivante da un servizio gravoso poichè esposto a particolari fattori di rischio ambientale” in quanto ciò costituisce “una semplice modalità di articolazione del servizio d’istituto presso enti esterni e, ove si ritenesse anche questa ipotesi meritevole di essere ricompresa nell’ambito di applicazione” della legge “si finirebbe praticamente con il ricomprendere nell’ambito del servizio esterno qualsiasi ipotesi di attività svolta fisicamente al di fuori del proprio ufficio di appartenenza e, quindi, anche presso altri enti o uffici pubblici. Il che, come appare evidente, forzerebbe in maniera impropria la portata dell’intervento normativo in questione”.

     Tanto premesso e considerato, il Collegio ha disposto, con ordinanza istruttoria n. 1076 del 21 marzo 2005 (donde è tratto il brano fin qui riportato) incombenti istruttori a carico della P.A. opponente, diretti ad ottenere elementi probatori dell’asserita prestazione, da parte degli originari ricorrenti, dell’attività di servizio da ciascuno svolta nel periodo di riferimento in conformità ai caratteri fissati nelle norme invocate retro riportate (servizio esterno organizzato in turni, ordini di servizio).

     Orbene, dallo specchietto depositato si evince che i servizi de quibus degli originari ricorrenti, tutti in servizi presso il “Nucleo operativo” di per sé implica servizio esterno ed esigenze di copertura giornaliera di eventuali operazioni urgenti di polizia (dunque l’organizzazione del lavoro svolto all’esterno dei comandi in turni e sulla base di ordini di servizio trascritti nel memoriale.

     Del resto, in relazione al fatto che la documentazione fornita dal Ministero non appare in toto esauriente, di osserva che l’onere della prova integrale – di non avere i dipendenti svolto il servizio con le modalità richieste dalla legge – in presenza di elementi a favore degli stessi e di una presunzione, dato il tipo di attività svolto dall’unità di appartenenza, ad essi favorevole, non può che ricadere sulla P.A. opponente. Questa, invece, non ha aggiunto altro al riguardo.

     Pertanto, alla luce anche delle conclusioni raggiunte nella richiamata sentenza della Sezione n. 1370 dell’8 aprile 2005 (riguardante un collega degli originari ricorrenti nella causa che se ne occupa), non può che essere riconosciuto il diritto in contestazione.

     Quanto all’eccepita prescrizione, osserva il Collegio che come correttamente eccepito dalla difesa avversaria, la stessa è stata interrotta con le richieste degli interessati risalenti, quanto meno al 10.02.2001 e in un caso (maresciallo Aretini) al 17.01.2001. Se così è, rispetto alla prescrizione quinquennale, soltanto le indennità relative a due mesi sarebbero prescritte per taluni.

     Tuttavia, avuto riguardo al fatto che mai l’Amministrazione ha inteso contestare la spettanza astratta del diritto, solo eccependo in ordine alla decorrenza, non è scorretto trovare in ciò la deduzione che vi è un sostanziale riconoscimento del diritto in termini astratti nel senso appena chiarito; in termini concreti alla stregua della regula iuris individuata dal Collegio sulla scorta della giurisprudenza citata, che ha chiarito spettare il diritto all’indennità, ai sottufficiali interessati, con decorrenza originaria (come più addietro chiarito).

     Conclusivamente, per le ragioni suesposte, il ricorso in opposizione va rigettato, siccome infondato. Per l’effetto, è accertato il diritto degli originari ricorrenti, nei termini risultanti dal decreto ingiuntivo.

     Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.

     P.Q.M.

  il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni altra domanda o eccezione, rigetta il ricorso in opposizione, con conseguente salvezza degli effetti del decreto ingiuntivo n. 8 del 9 luglio 2004.

  Condanna il Ministero della Difesa il pagamento, a favore degli originari ricorrenti, delle spese e onorari di giudizio che liquida forfettariamente in € 2.000.00 (duemilaeuro/00) oltre agli oneri di legge (IVA e CPA)

      Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

      Così deciso in Venezia, nella  Camera di Consiglio del 13 marzo 2008.

        Il  Presidente f.f.     L' Estensore 
 

Il  Segretario 
 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione                                                 n.r.g. 1657/04