ORDINANZA SÌ ALLE INDAGINI DELLA GUARDIA DI FINANZA SULLA FIDUCIARIA NELLE CAUSE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

I

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

IL GIUDICE ISTRUTTORE

della causa N. ------/2002 R.G. promossa da YYYXXX nei confronti di XXXXXX con l'intervento del Pubblico Ministero, esaminata la documentazione in atti, vista la nota della Guardia di Finanza del 17/3/2006, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 22/3/2006,
osserva quanto segue.

La Fiduciaria ... S.p.A. ha comunicato alla Guardia di Finanza di non poter fornire alcuna informazione in ordine ai rapporti intrattenuti da YYYXXX, TIZIA, ALFA S.r.l., BETA S.r.l., GAMMA S.r.l. e DELTA S.r.l. con la predetta società fiduciaria adducendo “l'obbligo di riservatezza assunto ai sensi della Legge n. 1966 del 23 novembre 1939, che regolamenta l'attività delle società fiduciarie”.

In realtà, stando al tenore letterale delle disposizioni, la Legge 23 novembre 1939 n. 1966 non prevede alcun “segreto fiduciario” (rappresentato, per definizione, dall'identità del fiduciante, le cui aspettative di protezione si basano esclusivamente sulla convinzione che la propria identità non possa essere oggetto di disclosure da parte della società fiduciaria). Difatti, questo si desume solo in via indiretta, attraverso l'esame del corpus legislativo che si occupa del fenomeno, rappresentato, oltre che dalla fondamentale legge 1966/1939, dall'art. 1 del R.D. 29 marzo 1942 n. 239 e dalle altre normative che disciplinano peculiari modalità di accesso alle informazioni detenute dalle società fiduciarie e specifici obblighi di comunicazione da parte di queste ultime (art. 9 Legge 1745/1962, art. 32 D.P.R. 600/1973, art. 4-bis Legge 216/1974, art. 3 D.L. 26/1979 convertito con la Legge 95/1979, art. 6 Legge 576/1982, art. 1 Legge 936/1982, art. 10 Legge 281/1985, art. 2 D.L. 233/1986, art. 13 Legge 223/1990, art. 13 Legge 20/1991, art. 21 e 110 D.Lgs. 385/1993, artt. 29 e 60 D.Lgs. 415/1996, art. 17 e 115 D.Lgs. 58/1998, art. 83 D.Lgs. 270/1999, artt. 69 e 71 D.Lgs. 209/2005); poiché varie disposizioni ne disciplinano la deroga, indirettamente è confermata la sussistenza del segreto, di cui l'ordinamento dà una sorta di “definizione in negativo”.

Anche la prevalente giurisprudenza ha riconosciuto l'esistenza di un “segreto fiduciario” (Cass. 14 ottobre 1997 n. 10031, Corte d'Appello di Trieste – 15 gennaio 2004, Tribunale di Catania – ord. 7 luglio 2003; sotto forma di parere fornito all'Agenzia delle Entrate, Consiglio di Stato – parere 1 luglio 2003 n. 2345; contra Trib. Pordenone – 9 gennaio 2001, riformata dalla citata pronuncia della Corte d'Appello di Trieste).

Ciò posto, occorre verificare se il segreto fiduciario può essere opposto alla Guardia di Finanza (che opera con le forme previste dall'art. 32 D.P.R. 600/1973) e/o superato attraverso le “indagini” di polizia tributaria disposte nel corso della causa di divorzio (art. 5 Legge 898/1970 e successive modificazioni) o l' “accertamento” di polizia tributaria previsto dal novellato art. 155 cod. proc. civ. (norma prevista per il procedimento di separazione personale, ma applicabile “anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio” in forza dell'art. 4 comma 2° Legge 54/2006, legge che trova applicazione nelle cause pendenti alla sua entrata in vigore).

Sull'opponibilità del segreto all'Amministrazione Finanziaria si era già autorevolmente espresso, in senso negativo, il Consiglio di Stato col parere dell'1 luglio 2003 n. 2345, il quale aveva esplicitamente escluso anche “sotto il profilo costituzionale, l'esistenza di una «zona franca», sottratta ad eventuali acquisizioni di dati ed elementi valutativi, da parte degli uffici fiscali”.

Con specifico riferimento all'art. 32 D.P.R. 600/1973 (modificato dalla Legge 311/2004), si osserva che la disposizione – al n. 7) – ha esteso e chiarito i poteri d'indagine nei confronti delle società fiduciarie (sia di gestione “statica” sia di gestione “dinamica”) consentendo espressamente di richiedere la comunicazione:
a) di “dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi”,

b) delle “generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati”, “specificando i periodi temporali di interesse”.

Nel contempo, la norma ha introdotto particolari cautele che l'Amministrazione finanziaria deve adottare per procedere agli accertamenti previsti dal n. 7. Difatti: occorre una preventiva autorizzazione del “direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate o del Direttore Regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, del Comandante Regionale”; il termine concesso per l'adempimento non può essere inferiore a 30 giorni; sono stabilite dalla normazione secondaria peculiari modalità di trasmissione delle richieste e delle risposte.

Le disposizioni sopra richiamate rendono evidente che il segreto fiduciario cede (o, quantomeno, è derogato) di fronte alle esigenze pubblicistiche dell'accertamento tributario.

Il primo periodo non lascia spazio ad interpretazioni: consente all'Amministrazione Finanziaria di risalire, dietro indicazione delle generalità del soggetto interessato dall'accertamento, alle operazioni – anche fiduciarie – da questo concluse; a questo potere corrisponde il dovere delle società fiduciarie di rendere trasparenti le operazioni che il cliente ha concluso attraverso lo schermo fiduciario.

Quanto al secondo periodo della disposizione, la collocazione della locuzione “inequivocamente individuati” è stata interpretata nel senso che la stessa possa riferirsi alternativamente ai “soggetti” o ai “beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese” oppure che debba riferirsi a entrambi. Conformemente a quanto sostenuto dalla prevalente dottrina, è da escludersi che la locuzione si riferisca solo ai “soggetti”, perché una siffatta interpretazione renderebbe la norma perfettamente inutile e sovrabbondante rispetto a quella contenuta nel primo periodo. L'impostazione che conseguentemente appare più logica e razionale è che la locuzione in questione si riferisca sia al soggetto che ai beni (la stessa collocazione della norma e l'utilizzo dell'intercalare “tra l'altro” depongono per questa tesi; inoltre si pone come norma speciale e complementare rispetto al disposto contenuto nel primo periodo e rivolto alla generalità degli operatori finanziari). Così interpretato, il menzionato art. 32 permette all'Amministrazione Finanziaria di risalire dall'oggetto intestato al soggetto accertato (o accertabile) derogando alla riservatezza fiduciaria, ma a condizione, da un lato, che l'oggetto dell'indagine sia individuato con precisione, con specifica indicazione sia del bene intestato fiduciariamente che del periodo temporale di interesse per l'indagine e, dall'altro, che sia precisato il collegamento fra l'intestazione fiduciaria e l'attività d'indagine svolta nei confronti dei soggetti sottoposti o sottoponibili ad accertamento.

Riguardo alla possibilità/necessità di operare tramite le forme dell'art. 32 D.P.R. 600/1973, la relazione tra il Giudice che ha disposto le indagini e la Polizia Tributaria a queste deputata potrebbe essere inquadrata nel fenomeno della “delegazione intersoggettiva ad efficacia esterna di diritto pubblico” (relazione di diritto pubblico in cui la forma degli atti deve corrispondere a quella propria del delegato, e non già del delegante): secondo l'assunto precedente, la Guardia di Finanza, anche nelle fattispecie in cui opera quale ausiliario del Giudice, deve agire conformemente alle regole ordinamentali previste per la sua attività “ordinaria”.

Conseguentemente, la Polizia Tributaria dovrebbe avvalersi degli strumenti previsti dal D.P.R. 600/1973 per ottenere le informazioni richieste in questa causa; tuttavia, anche se fosse plausibile una simile configurazione dei rapporti tra il Giudice del divorzio (o della separazione) e la Guardia di Finanza (tesi smentita dalle considerazioni successivamente svolte), l'art. 32 D.P.R. 600/1973 deve essere “adattato” alle particolarità del controllo delegato dall'Autorità Giudiziaria): nel caso non si può pretendere, infatti, la previa autorizzazione del Comandante Regionale della Guardia di Finanza che si rende superflua stante l'esplicita delega del Giudice (certo non potrebbe il Comandante Regionale negare l'autorizzazione).

Il corollario dei principi ora esposti è il seguente: anche in assenza della preventiva autorizzazione del Comandante Regionale, la Guardia di Finanza ha il potere di ottenere – come previsto dall'art. 32 n. 7) D.P.R. 600/1973 dalla Fiduciaria ...:

 dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati e le garanzie prestate da terzi, relativi a YYYXXX, TIZIA, ALFA S.r.l., BETA S.r.l., GAMMA S.r.l., DELTA S.r.l.

 la comunicazione delle generalità dei soggetti (se questi coincidono con YYYXXX o TIZIA o ALFA S.r.l. o BETA S.r.l. o GAMMA S.r.l.) per conto dei quali la predetta società ha detenuto o amministrato o gestito le partecipazioni nella DELTA S.r.l. (riguardo a questa informazione pare addirittura che non si possa configurare il segreto fiduciario visto il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1 del R.D. 29 marzo 1942 n. 239).

Già in base all'art. 32 D.P.R. 600/1973, pertanto, il segreto fiduciario non poteva essere opposto.

Ma non basta: sia l'art. 5 Legge 898/1970, sia l'art. 155 cod. proc. civ. attribuiscono al Giudice del divorzio o della separazione il potere di ottenere dalla società fiduciaria una completa disclosure riguardo alle generalità del fiduciante e ai beni fiduciariamente intestati, senza prevedere alcuna limitazione (nemmeno in analogia con i limiti che il D.P.R. 600/1973 ha imposto all'Erario).

La prima delle disposizioni citata consente al Tribunale di disporre “indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria” (art. 5 Legge 898/1970 e successive modificazioni). E' bene precisare che le indagini di polizia tributaria non sono un mezzo di prova necessariamente riservato al Collegio, come dimostra anche l'art. 3 della Legge 154/2001 che attribuisce anche al Giudice monocratico il potere di disporle; peraltro, sono state da tempo eliminate le norme – ancora vigenti all'epoca della Legge 74/1987, che ha modificato l'art. 5 della Legge 898/1970 – che imponevano di rimettere al Tribunale in composizione collegiale la decisione su alcuni mezzi istruttori e quelle che prevedevano la possibilità di reclamare l'ordinanza istruttoria innanzi al Collegio (oggi, salve le ipotesi disciplinate dagli art. 279 e 281 c.p.c., nel rito ordinario è il Giudice Istruttore che ammette e dispone i mezzi di prova).

La giurisprudenza aveva già interpretato l'art. 5 Legge 898/1970 nel senso che le indagini potevano essere estese anche a terzi. La Legge 54/2006 (che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 155 cod. proc. civ. stabilendo: “Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”) ha confermato l'orientamento giurisprudenziale.

La recente disciplina legislativa costituisce norma successiva e speciale rispetto a tutte le disposizioni dalle quali si desume il segreto fiduciario che, pertanto, sono (quantomeno) derogate nelle controversie “di diritto di famiglia”.

Peraltro, proprio da tali normative si evince che il c.d. “segreto fiduciario” deve essere considerato un “segreto privato” (inteso come obbligo di non divulgare ad altri una determinata notizia) il quale, tuttavia, cede (o deve essere attenuato) di fronte ad esigenze pubblicistiche che presiedono ad interessi di rango costituzionale più elevato rispetto alla tutela della riservatezza, della libertà di iniziativa economica e del patrimonio (ad esempio, riguarda la salvaguardia del principio di libera concorrenza – sancito dall'art. 85 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea – la decisione della Commissione n. 79/253/CEE del 31 gennaio 1979 con la quale è stata disposta la soggezione di una fiduciaria ad una visita di accertamento).

Alla protezione di beni giuridici di elevatissimo grado (artt. 30 e 31 della Costituzione) mirano le indagini sui patrimoni che il Giudice, nelle cause di separazione/divorzio, può disporre, anche d'ufficio (nell'interesse materiale della prole) e anche nei confronti dei terzi.
Nel caso, ricorrono tutti i presupposti per disporre le indagini presso la Fiduciaria ...:

 le informazioni fornite da YYYXXX risultano lacunose e poco credibili (in proposito si richiama il contenuto dell'ordinanza del 14/1/2005);

 lo stesso YYYXXX, nel corso dell'interrogatorio libero del 22/3/2006, ha rifiutato di rispondere ad una precisa domanda sui suoi rapporti con Fiduciaria ...;

 il teste CAIO non è stato in grado di ricordare la persona fisica che ha partecipato alle assemblee della DELTA S.r.l. per conto del socio Fiduciaria ...;

 secondo quanto emerso dall'informativa della Guardia di Finanza e dalle dichiarazioni del teste CAIO, la DELTA S.r.l., che è amministrata da un professionista (socio all'1%) e vede una consistente partecipazione di Fiduciaria ... (99% del capitale sociale), ha compiuto solo quattro operazioni, tutte riguardanti l'acquisto di beni di YYYXXX;

 la controparte ha contestato la veridicità delle affermazioni e delle dichiarazioni dei redditi di YYYXXX producendo numerosi documenti;

 la decisione del Tribunale concerne i “provvedimenti riguardo ai figli” (art. 155 cod. proc. civ.), dato che la XXXXXX ha avanzato domanda per ottenere da YYYXXX un contributo al mantenimento di FIGLIA (maggiorenne ma non economicamente indipendente) e FIGLIO (minorenne).

Oltre che in forza del D.P.R. 600/1973, a maggior ragione alla luce delle disposizioni sopra richiamate (art. 5 Legge 898/1970 e art. 155 cod. proc. civ. che non pongono limitazioni di sorta ai poteri istruttori), si ritiene che la Fiduciaria ... non possa validamente opporre il segreto fiduciario a questo Giudice Istruttore, né di conseguenza alla Guardia di Finanza che opera quale suo delegato e – con la delega – è investita dei medesimi poteri del delegante (non si tratta perciò di delegazione intersoggettiva ad efficacia esterna di diritto pubblico, perché, quando il legislatore ha voluto che la Polizia Tributaria – nell'espletamento di compiti ulteriori rispetto a quelli “originari” – si avvalesse dei propri poteri istruttori impiegando le medesime modalità e soggiacendo agli stessi limiti di questi, lo ha espressamente previsto: cfr. art. 2 comma 4° D.Lgs. 68/2001).

Conseguentemente, si dispone che la Guardia di Finanza provveda a comunicare la presente ordinanza a Fiduciaria ... S.p.A., a richiedere le informazioni indicate in dispositivo e ad acquisire copia di tutte le annotazioni relative a YYYXXX o TIZIA o ALFA S.r.l. o BETA S.r.l. o GAMMA S.r.l. o DELTA S.r.l. inserite nel “Libro dei Fiducianti” (che la società fiduciaria è tenuta ad avere – come previsto dalla Circolare n. 3188 del 5 maggio 1989 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e sul quale devono essere annotate le “generalità dei fiducianti stessi, con relativo domicilio, le somme di denaro o i valori mobiliari conferiti, i successivi conferimenti, gli eventuali rimborsi, le restituzioni di valori mobiliari”).

Provveda la Polizia Tributaria a trasmettere a questo Giudice, nel più breve tempo possibile, l'esito dell'accertamento (o a comunicare l'eventuale rifiuto per l'adozione di eventuali provvedimenti coercitivi).

Si dispone altresì l'acquisizione, presso DELTA S.r.l., dei verbali delle assemblee della società, dai quali risulti il nominativo della persona fisica che ha partecipato alle assemblee per conto del socio Fiduciaria ....

La causa deve essere rinviata ad altra udienza in attesa degli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza e, comunque, per l'audizione della teste Sempronia.

P.Q.M.

DISPONE

che la Guardia di Finanza di Reggio Emilia – Nucleo di Polizia Tributaria provveda a

• richiedere alla Fiduciaria ..., previa comunicazione di questa ordinanza:

dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati e le garanzie prestate da terzi, relativi a YYYXXX, TIZIA, ALFA S.r.l., BETA S.r.l., GAMMA S.r.l., DELTA S.r.l.

le generalità dei soggetti (se questi coincidono con YYYXXX o TIZIA o ALFA S.r.l. o BETA S.r.l. o GAMMA S.r.l.) per conto dei quali la predetta società ha detenuto (o detiene) o amministrato (o amministra) o gestito (o gestisce) le partecipazioni nella DELTA S.r.l.

copia di tutte le annotazioni relative a YYYXXX o TIZIA o ALFA S.r.l. o BETA S.r.l. o GAMMA S.r.l. o DELTA S.r.l. inserite nel “Libro dei Fiducianti”

• fornire tempestiva comunicazione della risposta fornita dalla Fiduciaria ... per l'adozione dei provvedimenti conseguenti

• acquisire presso DELTA S.r.l. i verbali delle assemblee della predetta società (dai quali risulti il nominativo della persona fisica che ha partecipato alle assemblee per conto di Fiduciaria ... S.p.A.)

• trasmettere con la massima sollecitudine a questo Giudice la documentazione acquisita nel corso delle indagini così disposte

FISSA

l'udienza del 19/5/2006 alle ore 9.00 per l'assunzione del teste Sempronia e per l'esame degli esiti degli accertamenti disposti

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione integrale del presente provvedimento alle parti, al P.M. e alla Guardia di Finanza di Reggio Emilia – Nucleo di Polizia Tributaria.

Dispone che la notifica alla Guardia di Finanza sia eseguita anche a mezzo fax (ex art. 151 c.p.c.).

Reggio Emilia, 27/3/2006

Il Giudice Istruttore
Dott. Giovanni Fanticini