(Tribunale
Civile di Roma – sentenza n. 1760 del 2.2.2005 – causa r.g. 214340/2001)
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con ricorso
ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe deduceva: di lavorare dal
2.3.1981 in Roma alle dipendenze dell’Istituto ……………; di aver lavorato sin
dall’assunzione presso la …..e sino al dicembre 1983 quale addetto al reparto
meccanica pesante, svolgendo mansioni di operaio aggiustatore meccanico; a far
tempo dal gennzio 1984 era stato assegnato al reparto…..nel quale vengono
realizzate fusioni artistiche (bassorilievi, statue e medaglie a tutto tondo) in
bronzo argento e oro sia per ….che per i committenti esterni, nonche’ fusioni di
parti meccaniche di macchine e impianti della…; dal gennaio 1984 al 31.12.2000
aveva svolto mansioni di operaio formatore e fonditore di metalli;
successivamente, dal gennzio 2001, era stato addetto al reparto…..dove svolgeva
mansioni di stampatore di monete speciali; le lavorazioni cui era stato addetto
nel periodo dal gennaio 1984 al 31.12.2000 producevano la diffusione nell’ambiante
di lavoro di polveri e fumi di metalli e leghe, polveri di fonderia, ossido di
carbonio, radiazioni; cio’ era stato accertato dal servizio igiene industriale e
medicina del lavoro; per lo svolgimento di tali mansioni era stato esposto
quotidianamente per sedici anni ad alte temperature (1.200 gradi) e umidita’
nonche’ all’inalazione di poleveri e fumi di metalli e leghe, polvere di
fonderia, ossido di carbonio e anidride solforosa, solfuro di ammonio e
potassio, etere di petrolio, benzina rettificata, vernice alla nitro, acquaragia
ed era stato altresi’ soggetto alla esposizione a radiazioni e a onde
elettromagnetiche; aveva invano richiesto con lettera del proprio procuratore,
in data 13.11.1990, il riconosicmento dei benefici previsti in materia di lavori
usuranti dal DPR 1092/73, dal decreto legislativo 374/93, dalla legge 335/95,
dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 19.5.1999, il
rapporto di lavoro e’ disciplinato dal contratto collettivo di lavoro per i
dipendenti da aziende grafiche e affini, che prevede, all’art. 9 parte V
classificazione professionale unica, che al personale addetto alla bronzatura
debba essere corrisposta la maggiorazione del 15% sul salario contrattuale
(valore base e indennita’ di contingenza); a far tempo dal giugno 1999 l’…, con
provvedimento unilaterale, non aveva piu’ corrisposto al ricorrente e agli altri
addetti del reparto fonderia l’indennita’ di bronzatura, pur non avendo adottato
alcuna misura idonea a rimuovere i fattori di nocivita’. Tanto premesso,
chiedeva al giudice adito di, - accertare e dichiarare che le mansioni svolte
dal ricorrente devono ritenersi, in base alla legislazione in materia, l. n.
421/92, decreto legislativo 374/93, l. 335/95, l. 449/97 e decreto del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale 19.5.1999, particolarmente usuranti, con
diritto del medesimo ricorrente all’anticipazione del limite di eta’
pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attivita’,
fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati, nonche’ della
riduzione del limite di anzianita’ contributiva di un anno ogni dieci di
occupazione nelle predette attivita’, fino ad un massimo di ventiquattro mesi
complessivamente considerati; accertare e dichiarare che l’…e’ tenuto, in base a
quanto disposto dalla legge n. 421/92, dal decreto legislativo n. 374/93 e dalla
legge n. 335/95, dalla legge n. 449/97 e dal decreto del Ministero del lavoro e
della Previdenza Sociale 19.5.1999, al versamento in favore del ricorrente,
presso l’INPS, della somma occorrente per ottenere la anticipazione del limite
dell’eta’ pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione in attivita’
usurante, nonche’ la riduzione del limite di anzianita’ contributiva di un anno
ogni dieci di occupazione nella predetta attivita’ e condannare l’….al
versamento in favore del ricorrente presso l’INPS della somma occorrente per
ottenere i predetti benefici, in misura da determinarsi a mezzo di consulenza
tecnica, in base alle indicazioni fornite dall’INPS e dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale; dichiarare che il ricorrente ha diritto in virtu’
dell’art. 9 parte V Classificazione professionale unica del CCNL per i
dipendenti delle aziende grafiche e affini a che l’INPS, per il periodo dal
1.6.1999 al 31.12.2000, gli corrisponda la indennita’ di bronzatura nella misura
del 15% del salario contrattuale; condannare l’…..al pagamento in favore del
ricorrente, per il predetto titolo, della complessiva somma di Lit. 8.601.682,
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; accertare e dichiarare che,
per le condizioni di disagio e di rischio in cui il ricorrente ha lavorato dal
gennaio 1984 al 31.12.2000, egli ha diritto, anche ex
artt. 36 [1] e 41 Cost. [2], nonche’ exart. 2041 c.c.
[3] ad un adeguamento retributivo; condannare pertanto l’…a
corrispondere al ricorrente, a titolo di adeguamento retributivo e/o di
risarcimento, un importo non inferiore a Lit. 100.000.000 o al diverso importo
che risultera’ dovuto secondo giustizia, oltre accessori. Si costituiva
l’….eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla
domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla normativa in
materia di tutela dei lavoratori con mansioni c.d. usuranti, osservando che
unico soggetto passivo in ordine alla domanda di riconoscimento del diritto
all’applicazione dei benefici previdenziali doveva ritenersi l’INPS. Nel merito
deduceva che le mansioni dal ricorrente svolte non potevano essere in alcun modo
ricondotte alla tipologia dei lavori c.d. usuranti, atteso che le attivita’ che
si svolgono presso la cosidetta fonderia della sezione ….non sono assolutamente
riconducibili a compiti propri dei lavori c.d. usuranti; trattasi, infatti, di
una fonderia a carattere semiartigianale, ove vengono svolte lavorazioni di
metalli preziosi o similari, e non di metalli pesanti, quali ad esempio,
l’acciaio, inoltre le attivita’ di fusione non avvengono a ciclo continuo, ma
sporadicamente – in relazione al tipo di commessa – per le produzioni piu’
varie; cio’ comporta che se e’ vero che gli operatori svolgono anche compiti di
colata manuale del metallo fuso, cio’ avviene di volta in volta per piccolissime
quantita’ e per pochi minuti e comunque non piu’ di tre quattro volte la
settimana. In ordine alle indennita’ di bronzatura, deduceva che la medesima non
era stata sospesa arbitrariamente a decorrere al 1999, ma a seguito della
valutazione congiunta delle strutture aziendali preposte e dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza, la detta maggiorazione era stata accertata come
non dovuta a seguito delle migliorie introdotte e dei risultati ottenuti dal
monitoraggio effettuato in sede di redazione delle c.d. mappe di rischiuo
(verbale dell’11.11.1998 sottoscritto dai partecipanti alla riunione).
L’….convenuto, inoltre, eccepiva la nullita’ della domanda di risarcimento del
danno, mancando la deduzione dell’evento dannoso occorso al ricorrente e la
infondatezza e la genericita’ della domanda di retribuzione del disagio salute,
non essendo risarcibile la esposizione a rischio della salute dei lavoratori, ma
solo il danno eventualmente accertato. Concludeva chiedendo il rigetto della
domanda con vittoria di spese. Si costituiva l’Inps chiedendo la condanna
dell’…al pagamento in proprio favore della contribuzione non prescritta, da
quantificarsi in separata sede, una volta accertato lo svolgimento di mansioni
particolarmente usuranti da parte del ricorrente e la durata delle stesse. La
causa veniva istruita con l’assunzione delle prova testimoniale e alla odierna
udienza veniva discussa e decisa come da separato dispositivo, previo deposito
di note autorizzate.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Osserva il
giudicante che, in ordine alla domanda di mero accertamento della natura
usurante delle mansioni svolte dal ricorrente, sussiste la piena legittimazione
a contraddire dell’…..e dell’Inps, entrambi convenuti nel presente giudizio. Con
lettera raccomandata del 27.4.2000 indirizzata ad entrambi i convenuti, il
ricorrente ha infatti richiesto di poter usufruire dei benefici di legge per lo
svolgimento di lavori insalubri presso il…; in relazione a tale domanda sussiste
la legittimazione passiva sia del datore di lavoro (…) quale soggetto tenuto al
versamento della contribuzione necessaria ai fini del beneficio previdenziale
richiesto, sia dell’ente previdenziale preposto all’erogazione del trattamento
pensionistico (…). Peraltro, deve osservarsi che nel caso di specie non ricorre
uno dei presupposti previsti ai fini del riconoscimento dell’invocato beneficio
previdenziale, ovvero la maturazione dei requisiti per il pensionamento di
anzianita’ o di vecchiaia per effetto del riconoscimentodei benefici di
riduzione dei limiti di eta’ e anzianita’ contributiva entro il 31.12.2001
(requisito previsto
dall’art. 78-comma 8,lettera b), l. 388/2000 [4]).
Dall’estratto assicurativo proveniente dall’Inps in atti emerge infatti che il
ricorrente aveva maturato 1.423 contributi al 31.12.2001, pertanto, allo stato,
non sussiste l’indicato presupposto per il riconoscimento del beneficio
previdenziale invocato. Nelle note autorizzate, parte ricorrente ha contestato
tale ricostruzione del meccanismo con cui operano i benefici pensionistici di
cui alla legge n. 374/93, emergente dalla nota a firma del consulente
previdenziale dell’…. del 23.6.2004, evidenziando che tale calcolo non tiene
conto della circostanza che il …..applica ai propri dipendenti in materia di
prepensionamento la legge 416/81, che
all’art. 37 [5]prevede unicamente il requisito della anzianita’
contributiva, fissata per il lavoratori poligrafici in 1560 contributi
settimanali a fronte dei 1820 ordinariamente richiesti. Sul punto il giudicante
osserva che non risulta, tuttavia, che sia stata proposta dal ricorrente ed
accolta alcuna domanda di pensionamento anticipato, con la conseguenza che deve
ritenersi che non ricorre, nella specie, il requisito contributivo minimo
previsto dalla legge ai fini della applicazione dei benefici previdenziali
previsti per il lavori usuranti. La mancata maturazione di tale requisito,
tuttavia, non fa venir meno l’interesse ad agire del ricorrente al fine di
ottenere una pronuncia di mero accertamento della natura usurante delle
prestazioni svolte, atteso che degli effetti di tale pronuncia il G. potrebbe
avvalersi qualora vi sia una nuova disposizione di legge finanziaria relativa ai
presupposti per accedere al beneficio previdenziale invocato e nel caso in cui
l’… attui un piano di esodo incentivato ex art.
P.Q.M.
Ogni altra
istanza, eccezione e deduzione disattesa: a) accerta e dichiara che le mansioni
del ricorrente devono ritenersi, ai sensi del D.lvo n. 374/93, della legge
8.8.1995 n. 335, della legge 27.12.1997 n. 449 e del decreto del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale del 19.5.1999, particolarmente usuranti; b)
condanna l’…al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro
4.442,39, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; c) respinge ogni
altra domanda; d) condanna l’….al pagamento delle spese processuali, che liquida
in complessivi euro 1.699,00, ivi compresi diritti ed onorari e compensa
interamente le spese di giudizio nel rapporto processuale tra il ricorrente e l’Inps.
Roma il
15.11.2004 Il Giudice
Depositato in cancelleria in data 2.2.2005
Note:
[1]
Ai sensi dell’art. 36 della Cost. "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantita’ e qualita’ del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a se’ e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa e’ stabilita per legge. Il
lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non
puo’ rinunziarvi".
[2] Ai sensi dell’art. 41 Cost. "l’iniziativa economica privata
e’ libera. Non puo’ svolgersi in contrasto con l’utilita’ sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla liberta’, alla dignita’ umana. La legge
determina i programmi e i controlli opportuni perche’ l’attivita’ economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".
[3] Ai sensi dell’art. 2041 c.c. "chi, senza una giusta causa,
si e’ arricchito a danno di un’altra persona e’ tenuto, nei limiti
dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione
patrimoniale. Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una coda determinata,
colui che l’ha ricevuta e’ tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo
della domanda".
[4] Ai sensi dell’art. art. 78-comma 8, lettera b), della legge
n. 388/2000 "In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di
attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
recante benefici per le attivita’ usuranti, e successive modificazioni, e’
riconosciuto, entro i limiti delle disponibilita’ di cui al comma 13, il
beneficio della riduzione dei requisiti di eta’ anagrafica e contributiva
previsti dall'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e
successive modificazioni, e dall'articolo
1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli
assicurati che: a) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del
predetto decreto legislativo n. 374 del 1993, risultino avere svolto
prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di
maggior gravita’ dell'usura che queste presentano, individuate dall'articolo 2
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; b) entro il 31
dicembre 2001 potrebbero far valere: 1) i requisiti per il pensionamento di
anzianita’ tenendo conto della riduzione dei limiti di eta’ anagrafica e di
anzianita’ contributiva previsti rispettivamente dall'articolo
1, comma 36, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal secondo
periodo del comma 1 dell'articolo
2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come
introdotto dall'articolo 1, comma 35, della citata legge n. 335 del 1995; 2) i
requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo o misto
tenendo conto della riduzione dei limiti di eta’ pensionabile e di anzianita’
contributiva previsti dall'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e
successive modificazioni; 3) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel
regime contributivo con la riduzione del limite di eta’ pensionabile prevista
dall'articolo
1, comma 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335".
[5] Ai sensi dell’art. 37 della legge n. 416/81 "Ai lavoratori
di cui ai precedenti articoli, con esclusione dei dipendenti giornalisti delle
imprese editrici i giornali periodici, e’ data facolta’ di optare, entro
sessanta giorni dall'mmissione al trattamento di cui all'art. 35 ovvero, nel
periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal
maturare delle condizioni di anzianita’ contributiva richiesta, per i seguenti
trattamenti: a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unita’
ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di
pensione per coloro che possano far valere nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita’,
[6] Ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.lgs n. 374/93 "Sono
considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento e'
richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo,
condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee. 2.
Le attivita' particolarmente usuranti di cui al comma 1 sono individuate nella
tabella A allegata al presente decreto che puo' essere modificata, sulla base di
valutazioni tecnico scientifiche, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale".
[7] Ai sensi dell’art. 2 del D.lgs n. 374/93 "1. Per i
lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonche’ per i lavoratori autonomi
iscritti all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, nelle attivita’ particolarmente
usuranti di cui all'art. 1, il limite di eta’ pensionabile previsto dai
rispettivi ordinamenti previdenziali e’ anticipato di due mesi per ogni anno di
occupazione nelle predette attivita’, fino ad un massimo di sessanta mesi
complessivamente considerati. Per i lavoratori impegnati in lavori
particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravita’ dell'usura
che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e
dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita’, viene,
inoltre, ridotto il limite di anzianita’ contributiva di un anno ogni dieci di
occupazione nelle attivita’ di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro
mesi complessivamente considerati. 2. Fermo restando il requisito minimo di un
anno di attivita’ lavorativa continuata di cui al comma 1, il beneficio di cui
al medesimo comma e’ frazionabile in giornate che sono attribuite sempreche’, in
ciascun anno considerato, il periodo di attivita’ lavorativa svolta abbia avuto
durata non inferiore a centoventi giorni. 3. Nei casi in cui i singoli
ordinamenti previdenziali prevedano anticipazioni dei limiti di eta’
pensionabile in dipendenza delle attivita’ particolarmente usuranti si applica
il trattamento di maggior favore".
[8] Ai sensi dell’art. 1, comma 35, della legge n. 335/1995
"All'art.
2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavoratori impegnati in lavori
particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravita’ dell'usura
che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e
dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita’, viene,
inoltre, ridotto il limite di anzianita’ contributiva di un anno ogni dieci di
occupazione nelle attivita’ di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro
mesi complessivamente considerati".
[9] Ai sensi dell’art. 2 del D.M. del 19.5.1999 "Viene
riconosciuto, per le mansioni elencate nel comma 1, un concorso dello Stato, che
non puo’ superare il 20% del corrispondente onere ed e’ attribuito nell'ambito
delle risorse preordinate a tale scopo ai sensi dell'art.
3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
come introdotto dall'art.
1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335".