REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 24 del 2007 proposto da @@@@@@@@ @@@@@@@@ e @@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentati e difesi dall’avv. @@@@@@@@ ...

CONTRO

Il MINISTERO DELL’INTERNO - COMMISSARIATO DEL GOVERNO - QUESTURA DI TRENTO, in persona  del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9 è, per legge, domiciliata

per l’annullamento

dei decreti del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento dell’11.5.2006 prot. n. 11317/S.C.G.F. e prot. n. 11318/S.C.G.F., con cui sono state respinte le istanze degli agenti della Sezione della Polizia Stradale di Trento @@@@@@@@ @@@@@@@@ e @@@@@@@@ @@@@@@@@, intese ad ottenere l’attribuzione dell’indennità speciale di seconda lingua di cui alla legge n. 1165 del 23.10.1961, con conseguente accertamento del diritto in capo ai ricorrenti di percepire, a far data dalla domanda, l’indennità di bilinguismo nella misura di legge ovvero, in subordine, riconoscendo il diritto alla corresponsione dell’indennità nel periodo 1.7.2004 - 30.6.2005 e con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle dette indennità ai ricorrenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 14 febbraio 2008 - relatore il consigliere ....

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato il 10.1.2007 e depositato il successivo 25.1.2007, i sigg. @@@@@@@@ @@@@@@@@ e @@@@@@@@ @@@@@@@@, entrambi con qualifica di Assistente Capo della Polizia di Stato, hanno impugnato - chiedendone l’annullamento - i provvedimenti del Commissariato del Governo di data 11.5.2006, con cui, accertato che per gli interessati non si configuravano i presupposti prescritti per il riconoscimento dell'indennità in materia di bilinguismo, è stata respinta la domanda dagli stessi avanzata per l’attribuzione della ridetta indennità.

A sostegno del prodotto ricorso sono state formulate plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere ed in particolare:

- la violazione dell’art. 7 della L. 7.8.1990, n. 241  per non essere mai stato comunicato ai ricorrenti l’avvio del procedimento;

- la carenza di potere in capo all’Amministrazione emanante e per essere stato i provvedimenti impugnati emessi senza alcuna previa rideterminazione da parte del Commissario di Governo dell’ambito di operatività della Sezione di Polizia Stradale di Trento;

- la carenza di sufficiente motivazione (anche in violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, che prevede che la motivazione debba indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria; dall’esame del provvedimento non si dedurrebbe, infatti, alcunché rispetto alla previa e necessaria intervenuta modifica dell’ambito di operatività della Sezione di Trento;

- la disparità di trattamento con altri agenti di P.S. che avrebbero beneficiato di tale indennità fino alla revoca disposta in via generale a seguito di provvedimento della Direzione Centrale Risorse umane del Ministero dell'Interno n. 333-G/3.01.Biling., con effetto dall’1 luglio 2005.

L'Amministrazione statale intimata, costituitasi in giudizio, resiste all’introdotto ricorso, chiedendone la reiezione.

Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato, posto che gli impugnati dinieghi appaiono incondizionatamente legittimi tanto sul piano della normativa applicata, quanto su quello procedimentale.

1. Va prioritariamente esaminata la proposta azione di accertamento diretta a verificare se ai ricorrenti spetti  l'indennità di bilinguismo introdotta dalla legge 23.10.1961, n. 1165.

Premette, al riguardo, il Collegio che gli interessati sono in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca (il cd. “patentino di bilinguismo”) di cui al D.P.R. 26.7.1976, n. 752, recante “norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”.

L’art. 1 della n. 1165 del 1961 stabilisce che ai dipendenti civili dello Stato, nonché a quelli dei corpi organizzati militarmente “in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l’esame o ottenuta l’attestazione di cui all’articolo 2 della presente legge, viene attribuita un’indennità speciale di seconda lingua…”.

L’art. 1 del citato D.P.R. n. 752/1976 prevede che “la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano....”, chiarendo, altresì, che detto requisito “è richiesto per il personale degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento, limitatamente ai contingenti determinati, di intesa con i presidenti della giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della giunta provinciale di Bolzano nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca, con decreto adottato…….dal commissario del Governo per la provincia di Trento per il restante personale statale....”.

In tale quadro normativo, la questione circa la spettanza dell’indennità di bilinguismo è stata definita in senso negativo dal citato provvedimento n. 333-G/3.01.Biling. emesso dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Divisione III, con cui - a seguito di attività istruttoria svolta dalla Direzione Centrale Risorse umane del Ministero dell'Interno unitamente alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale e per i Reparti speciali della Polizia di Stato -, è stato chiarito che l'ambito operativo di competenza della Sezione Polizia stradale di Trento s'identifica con il territorio provinciale.

Sulla vicenda questo Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi (cfr. sentenza n. 20/2007), enunciando proposizioni che assumono rilevanza anche nel presente giudizio; in essa si statuisce, infatti, che “l'attenzione va richiamata, in particolare, sulla nota 8.6.2005 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella quale si precisa appunto che l'ambito operativo istituzionale della Sezione di Trento si identifica con il territorio provinciale e che quindi (salvo per quanto riguarda il Distaccamento di ...) non appare configurabile una competenza regionale della Sezione”.

A conferma di ciò, va osservato che l'articolo 9 del D.M. 16.3.1989 esplicitamente stabilisce che "le sezioni della polizia stradale hanno competenza in ambiti territoriali coincidenti con quelli delle province e sede nei relativi capoluoghi”.

Ciò comporta dunque - come sottolineato nella ridetta sentenza 20/2007 - che “gli eventuali sconfinamenti in occasione di singole specifiche operazioni di polizia nel territorio della Provincia di Bolzano non portano certo a radicare in capo alla Sezione trentina una competenza regionale, che non ha e che non può esserle attribuita”.

E, del resto, il parere Cons. Stato, sez. I. n. 4404/2005 (emanato in sede contenziosa su ricorso straordinario) ha autorevolmente confermato l’orientamento espresso dall'Amministrazione, secondo cui l'indennità di bilinguismo "costituisce un emolumento fisso mensile che presuppone, in quanto tale, una ordinaria attività lavorativa in un ufficio che, pur avendo sede nel Trentino, abbia istituzionalmente competenza regionale".

Alla luce di quanto suesposto, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, emerge dunque l’assoluto difetto, nella specie, del presupposto normativo, stabilito espressamente dal D.P.R. n. 752/1976, per l'attribuzione della pretesa indennità di bilinguismo.

2. Chiarito quanto precede restano, ora, da esaminare i profili di censura, con cui è stata dedotta la violazione dei principi in tema di procedimento amministrativo e di corretta motivazione degli atti, per i quali potrebbe, anzitutto, rilevarsi che, in applicazione dell’art 21-octies della L. 7.8.1990, n. 241, come introdotto dall’art. 14 della L. 11.2.2005, n. 15, “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

Nella vicenda all’esame, premesso che i provvedimenti impugnati riconoscono che il presupposto normativo per l'attribuzione al personale statale della indennità di bilinguismo è proprio lo svolgimento del servizio nel territorio della provincia di Bolzano, mentre l'ambito operativo di competenza della Sezione Polizia stradale di Trento s'identifica con il territorio provinciale, ogni ulteriore vizio del tipo di quelli indicati dalla suddetta norma regredisce necessariamente a mera irregolarità, facendo conseguentemente divieto al Giudice amministrativo di pronunciare l’annullamento degli impugnati provvedimenti.

Per mera completezza è dunque appena il caso di sottolineare che l'Amministrazione ha puntualmente fatto richiamo al provvedimento della Direzione Centrale Risorse umane del Ministero dell'Interno n. 333-G/3.01.Biling., aventi ad oggetto l’area della competenza della Polizia stradale di Trento, coincidente con il confine del territorio della Provincia autonoma, per cui alcun vizio di motivazione è ravvisabile nelle determinazioni assunte.

Né l’Amministrazione era, poi, sotto alcun profilo tenuta a dare ai ricorrenti avviso dell’apertura del procedimento per assicurarne la relativa partecipazione, posto che quest’ultimo era stato attivato dalle richieste inoltrate dagli interessati, che erano, quindi, perfettamente a conoscenza che, proprio per un atto risalente alla loro volontà, tale evento si era prodotto, consentendo loro ogni intervento in seno al procedimento stesso.

Quanto alla pretesa incompetenza dell’Amministrazione Centrale va replicato che i detti dinieghi sono stati formalmente adottati dal Commissario del Governo per la Provincia di Trento, previo richiamo, ai soli fini d’integrare la relativa motivazione, al richiamato avviso del Ministero.

Infine, avendo i ricorrenti avanzato in questa sede un’azione di accertamento del loro diritto alla percezione della ridetta indennità, vale osservare che la contestata disparità di trattamento, integrata dal fatto che altri agenti di P.S. avrebbero beneficiato di quest’ultima fino alla sospensione disposta in via generale a seguito della citata ministeriale n. 333-G/3.01.Biling., con effetto dall’1 luglio 2005, è del tutto ininfluente in questa sede di giurisdizione esclusiva, una volta che, come si è più sopra argomentato, la pretesa avanzata è stata disattesa.

Per tale ragione anche la domanda subordinata che è stata prospettata di fruire dello stesso emolumento dalla data in cui altri agenti ne hanno goduto fino alla sua sospensione e, cioè, tra il 1.7.2004 ed il 30.6.2005, è totalmente infondata, irrilevante essendo la circostanza che l’Amministrazione l’abbia arbitrariamente attribuita, successivamente sospesa, se del caso astenendosi poi dall’ingiungerne la ripetizione.

3. Per le suesposte considerazioni resta confermata la legittimità dei provvedimenti impugnati ed il ricorso deve essere, quindi, respinto.

Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione tra le parti alla stregua della peculiarità della vicenda sopra definita.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 24/2007, lo respinge.

Spese del giudizio compensate.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2008, con l’intervento dei Magistrati:

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Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 5 giugno 2008 
 

      Il Segretario  Generale

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        N. 131/2008    Reg. Sent.  

N.  24/2007    Reg. Ric.