REPUBBLICA ITALIANA N. 58 REG. DEC.     
                      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1262/2005  REG. RIC.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER LA CALABRIA,  SEZIONE PRIMA

alla presenza dei Signori:

                  ANNO  2008

 
 

 

..

ha pronunciato la seguente:

                                                      SENTENZA

sul ricorso n. 1262/2005 proposto da @@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dall’Avv....

contro

- il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

- il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

- il Comando Regione Carabinieri Calabria, in persona del Comandante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

- il Comando Regione Carabinieri Calabria – Compagnia di Rossano - Nucleo Operativo e Radiomobile, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

per l’annullamento

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTI gli atti tutti della causa;

RELATORE all’udienza pubblica del 23 novembre 2007 il dott. ..

uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;

                                                         FATTO

Il ricorrente ha impugnato con  ricorso gerarchico in data 21 agosto 2004 il documento caratteristico della scheda valutativa  (numero d’ordine ..) relativa al periodo 10 settembre 2002 – 25 settembre 2003.

Egli ha lamentato che gli è stato attribuito il giudizio complessivo “nella media”, mentre con la precedente valutazione gli era stato attribuito un giudizio “superiore alla media”.

Egli ha dedotto in particolare l’illogicità e l’incongruenza di talune valutazioni espresse dal compilatore e dal revisore rispetto a quelle espresse in epoca prossima a quella oggetto di gravame, nonché la repentinità del mutamento di talune qualità, soprattutto intellettuali e culturali del ricorrente, che sono suscettibili di diverso apprezzamento solo in presenza di elementi oggettivi che difetterebbero nel caso di specie.

Con il provvedimento impugnato il Ministero della Difesa ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente.

                                                      DIRITTO

Il ricorrente lamenta eccesso di potere per illogicità manifesta e per contraddittorietà tra quanto assunto in parte motiva nel decreto impugnato, il documento caratteristico oggetto di gravame e i documenti caratteristici precedenti nonché tra le stesse valutazioni espresse nel provvedimento censurato; carente e/o insufficiente motivazione; motivazione apparente; contrasto con le risultanze documentali acquisite.

Egli lamenta in particolare che la valutazione delle qualità intellettuali, culturali del ricorrente non è suscettibile di mutamento nel breve periodo, se non per particolari contesti che nel caso di specie non ricorrono.

La doglianza è infondata.

Infatti ciascun periodo di valutazione è oggetto di una valutazione autonoma.

Un improvviso abbassamento dei lusinghieri giudizi riportati precedentemente da un militare nella propria scheda valutativa non deve essere sorretto da un’idonea motivazione, in quanto note di qualifica o giudizi formulati annualmente hanno carattere autonomo e l’Amministrazione, per ciascun periodo di tempo considerato e tenuto conto del servizio svolto, può pervenire a valutazioni diverse da quelle anteriori, in quanto il carattere, le attitudini e i risultati del lavoro compiuto dall’interessato, lungo il corso degli anni, non sono necessariamente uniformi. Pertanto i giudizi analitici e quello complessivo possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile alcuna illegittimità per contrasto coi giudizi relativi ad anni diversi (così TAR Firenze I n° 152 del 18 gennaio 2005).

D’altro canto il ricorrente non ha fornito elementi sintomatici di manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto che potrebbero inficiare il giudizio valutativo.

Tale non può configurarsi la querela presentata dal ricorrente nei confronti del superiore che formula la valutazione.

In relazione a quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, rigetta il ricorso di cui in epigrafe;

Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio;

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

      Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2007.

         Il Giudice Estensore                                                       Il Presidente  
  
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