REPUBBLICA ITALIANA N. Reg. Ric.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. Reg. Sent.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I^ ter ANNO

 
 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.10258/2003–R.G. proposto dal @@@@@@@@ della P.S. @@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dall’ avv. .....è elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;

per l'annullamento

del decreto a firma del Capo della Polizia in data 26.6.2003, successivamente notificato, recante sospensione, per mesi quattro, del ricorrente dall’attività di pilota d’aereo, di elicottero e da qualsiasi attività di istruzione; nonché:

per il risarcimento

dei danni patrimoniali consistenti nelle indennità non corrisposte durante i mesi di sospensione e dei danni biologici e morali conseguenti al provvedimento impugnato nella misura da liquidare secondo il giudizio equitativo dell’adito Tribunale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del  Ministero dell’Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 04.12.2008 la relazione del Consigliere ..... ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, funzionario della Polizia di Stato ( di seguito: P.S.) in possesso della specializzazione di Pilota d’aereo e d’elicottero nonché della qualifica di Istruttore di specialità, rappresenta in fatto che gli è stato contestato di essere, alla guida dell’aereo P68 Observer, decollato dall’Aeroporto .... (ove, il giorno ..., si era recato partendo dal Centro di Addestramento di .... per rifornire di carburante i serbatoi del velivolo) ed atterrato a .... con un peso del velivolo eccedente quello massimo prescritto dalle Istruzioni della Casa produttrice.

Tale “inconveniente di volo” , appurato in una relazione peritale commissionata ad un Ispettore capo della P.S, comportava l’avvio della procedura, disciplinata dal decreto del Capo della Polizia 31.8.1998 e prevista nei casi di accertata violazione dei criteri essenziali di Sicurezza Volo. All’esito della stessa procedura veniva disposta, nei confronti del ricorrente, la sospensione quadrimestrale dei titoli abilitanti l’attività volativa nonché la sospensione di qualsiasi attività istruzionale agli stessi correlata.

Avverso tale provvedimento il @@@@@@@@, con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio, ha dedotto le seguenti censure:

  1. illegittimità per violazione dell’art.1 del d.P.R. n.737 del 1981;
  2. illegittimità per violazione dell’art.10 del decreto del Capo della Polizia del 1998 che disciplina la procedura per la sospensione e revoca dei titoli di volo;
  3. eccesso di potere per illogicità, erronea valutazione, travisamento dei fatti, difettosi istruttoria, errore sui presupposti, sul criterio di calcolo e sugli elementi di valutazione del fatto;
  4. eccesso di potere per incompetenza.

L’intimata amministrazione si è costituita in giudizio per il tramite del Pubblico Patrocinio con mero atto di stile allegando esclusivamente documenti d’ufficio inerenti il contenzioso.

All’udienza del 4.12.2008 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.

DIRITTO

I)- Ragioni di comodità espositiva consentono al Collegio di riservare preliminare trattazione alla censura formalmente rubricata nel terzo dei mezzi di gravame, mirata a rilevare il difetto di istruttoria ed il travisamento dei fatti posti a base dell’impugnato provvedimento. Appare, difatti, ovvio che ove i presupposti di fatto rilevati dall’Organo inquirente ( e cioè un peso complessivo del velivolo eccedente, tanto al momento del decollo dall’... quanto al momento dell’atterraggio a ...., quello limite previsto fissato dalla Casa costruttrice dell’aeromobile), vengano smentiti dai dati risultanti dagli atti versati in giudizio, tutta la procedura sanzionatoria, in quanto originata da un erroneo presupposto, risentirebbe, in via derivata, di tale vizio di fondo con riveniente illegittimità della stessa.

Sul punto il ricorrente, onde comprovare la sussistenza tale vizio, contesta la relazione di servizio presentata dall’Ispettore Capo incaricato, dal proprio superiore, di calcolare il peso effettivo del velivolo al decollo ed all’atterraggio. Osserva il @@@@@@@@ che in seno a tale documento sono errati i dati riguardanti:

- il peso stimato del 1° e 2° pilota (kg 180) che deve convenientemente ridursi a kg.160;

- il peso del carburante al momento del decollo (1lt=kg.0,72): sul punto il ricorrente ricorda (pag.11 gravame) che l’aereo (all’evidenza dopo il precedente rifornimento del 14.1.2003) aveva volato (fino al 12.3.2003: giorno del nuovo rifornimento e dell’inconveniente di volo contestato) per 3h e 45 min; pertanto dopo 15 minuti di rullaggio precedenti il decollo da ... e 10 minuti di rullaggio successivi all’arrivo all’Aeroporto dell’.... il livello del carburante era “appena al di sopra del rosso”. Tanto comporta che al momento del rifornimento (immessi 551 lt nei due serbatoi principali e supplementari), erano residuati solo 38 kg di carburante; al che accede che il velivolo è decollato da ... con 2078 kg di peso complessivo (6 kg in meno del peso limite) ed è atterrato a ..., dopo 15 minuti di volo, con un peso complessivo di kg.2064 e cioè eccedente il peso limite (kg.1980) di 84 kg. Nonostante tale sovraccarico il pilota si è determinato egualmente ad atterrare per non pregiudicare esigenze dell’Amministrazione (il @@@@@@@@ doveva ottemperare all’incarico di esaminatore nell’esame finale di volo a vista del 46° corso di abilitazione al pilotaggio su elicottero: cfr. pag. 2 gravame). Sul comportamento del pilota ha influito inoltre la circostanza e la consapevolezza che la lunghissima pista di .....rendeva possibile effettuare, adoprando le doverose cautele, un atterraggio in sicurezza.

Tanto premesso – ed impregiudicata la circostanza che lo stesso ricorrente riconosce (tant’è che evoca specifiche esimenti della propria responsabilità) che al momento del rientro a ... il peso complessivo del velivolo eccedeva quello limite di Sicurezza Volo stabilito dalla Casa costruttrice – la ricostruzione offerta dal @@@@@@@@ si rivela, alla luce degli atti di causa, non corretta; e tanto anche avvalendosi dei più benevoli parametri forniti dallo stesso in ordine al peso del 1° e 2° pilota (kg.160 in luogo di kg. 180) ed in ordine al consumo di carburante per 10 min di rullaggio (kg.4 in luogo di kg. 2,88 relativi al consumo di 4 lt di carburante come rilevato nella perizia dell’Ispettore capo di cui si è sopra detto).

A tal riguardo – fermo il peso a vuoto del velivolo (ricavabile dai dati forniti dal Costruttore) - non è contestato:

- il tempo di 15min di durata del volo da ...... e l’identico tempo previsto per il rientro dall’....

- il peso di 1lt di carburante (0,72Kg);

- il consumo di carburante pari ad 85lt x h di volo; e quindi il consumo, per 15 min/volo di 21,25 lt. e quindi di 15,3 kg carburante (arrotondati a 15kg);

- il carburante rifornito all’Aeroporto ..... (551 lt pari a kg. 396,72).

Ora, negli atti di causa è presente il Rapporto del volo compiuto dal ricorrente il 12.3.2003, nella cui Parte II, alla voce “carburante” si legge, nel rigo sottostante all’indicazione “quantità presente nei serbatoi”, scritto a penna “ ¼  e ¼” con, a latere, la firma del dott. @@@@@@@@.

Nel rigo sottostante è data indicazione della quantità (incontestata) dei litri riforniti (551).

Segue a tanto che tutte le dissertazioni svolte dal ricorrente in ordine all’effettiva quantità dei litri di carburante presenti nei serbatoi principali del velivolo all’atto della partenza da .... ed all’arrivo all’@@@@@@@@ con livello “appena al di sopra del rosso”, cedono di fronte al riscontro documentale che i due serbatoi principali dell’aeromobile erano pieni, in quanto così attestato e sottoscritto dal Pilota, rispettivamente per ¼ e per ¼ .

Rebus sic stantibus, dall’esame dei “dati caratteristici dell’aeromobile” (allegati dallo stesso ricorrente) si legge che a tale livello corrispondono lt.65 (kg. 47) per serbatoio. Dunque, all’atto della partenza da @@@@@@@@ sul velivolo c’erano 130 lt di carburante per un peso di kg.94.

Dopo 10 minuti di rullaggio (consumo stimato dal ricorrente kg. 4 contro i 2,88 della perizia), l’aero si è alzato in volo ed ha consumato, per 15 minuti, altri 15 kg di carburante. E’ atterrato all’@@@@@@@@ ove, prima di rifornirsi, ha rullato per altri 10 min consumando altri 4 kg di carburante. Residuavano pertanto: 94 – 4 – 15 – 4= 71kg e non, come sostiene il @@@@@@@@ nella propria relazione, 38 kg di carburante. Col rifornimento di 551lt il velivolo si è appesantito di altri 396,72 kg. Prima di ridecollare ha rullato per 10 min e consumato altri 4kg di carburante; ne consegue che il peso ( in Kg) stimato all’atto del decollo da @@@@@@@@ era di:

peso a vuoto velivolo: 1488,4;

peso equipaggio:           160

peso carburante residuo:71

peso carburante rifornito:396,7

peso carburante consumato per rullare:4;

per un totale di 2112 kg; peso questo eccedente di quasi trenta kg, come rilevato dalla Commissione di cui appresso si dirà, il peso massimo che, per ragioni di sicurezza, deve ritenersi consentito al decollo.

Durante i 15 minuti di volo per il rientro in @@@@@@@@ sono stati consumati 15 kg di carburante. L’aereo è dunque atterrato con un peso complessivo di 2097 kg, eccedente (non di 84, come sostenuto dal ricorrente, ma) di 117 kg quello massimo consentito.

Alla luce di tanto la doglianza in trattazione si rivela chiaramente infondata; mentre, per converso, l’analitica resocontazione dei dati del volo e del velivolo consente di approdare al convincimento della sostanziale correttezza del rilievo che l’Organo inquirente ha posto a base del proprio decisum: e cioè la consumata violazione delle norme di Sicurezza Volo tanto al decollo quanto all’atterraggio del aeromobile.

Può dunque procedersi allo scrutinio delle rimanenti doglianze.

II)- Nel primo mezzo di gravame parte attrice deduce la violazione dell’art.1 del d.P.R. n.737 del 1981 che assoggetta l’appartenente ai ruoli dell’amministrazione della P.S. alla sola serie di sanzioni ivi riportate. Conclude dunque per l’illegittimità della sanzione inflittagli in quanto legata alla violazione di uno specifico dovere di servizio e derivante da un decreto del Capo della Polizia che di rango sottoordinato rispetto al predetto d.P.R.

La tesi del ricorrente non è condivisibile.

L’art.1 del d.P.R. n.737 del 1981 – che, attuando la delega contenuta nell’art.70 della legge n.121 del 1981, ha natura di regolamento autorizzato – reprime, con le sanzioni ivi indicate, le violazioni ai doveri ed obblighi (di fedeltà; di diligenza; di legalità; di rettitudine; di subordinazione, di esclusività; di produttività) derivanti dal rapporto di impiego intercorrente tra il dipendente e l’Istituzione. Nel caso di specie al ricorrente che è un funzionario appartenente al ruolo dei Commissari della P.S. , in possesso di una specialità operativa (non esiste difatti in tale Forza di Polizia un ruolo del Personale Aeronavigante), non è stato addebitato:

  1. un contegno lesivo dei suoi doveri di fedeltà verso l’Amministrazione;
  2. di essersi comportato in modo tale da non fornire il massimo rendimento nel compito affidatogli;
  3. di non aver rispettato nell’espletamento del proprio compito la Costituzione od ogni altra norma giuridica;
  4. di aver operato in difformità del buon costume, della morale e del diritto;
  5. di non aver prestato rispetto ed obbedienza al superiore gerarchico;
  6. di non  aver dedicato tutte le proprie energie psico fisiche esclusivamente in favore dell’ufficio cui è preposto;
  7. di non essersi adeguatamente e produttivamente impegnato nel disimpegno delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;

e tanto esclude, per tabulas, che tale contegno fosse disciplinarmente sanzionabile ai sensi del d.P.R. n.737 del 1981.

Nel caso di specie è venuto, invece, in considerazione un comportameno estraneo al novero delle condotte sopra delineate e, nondimeno, poiché violativo (non di doveri d’Ufficio, ma) di quei parametri attinenti alle condizioni di Sicurezza in Volo, egualmente apprezzato dall’Amministrazione in quanto “evento di pericolo” e cioè potenzialmente idoneo a cagionare un incidente all’aeromobile (ed ovviamente al relativo equipaggio).

Correttamente pertanto l’amministrazione ha fissato in puntuali Direttive (quella del 1997 è stata unita in atti dal ricorrente) i principi fondamentali della Sicurezza volo ed ha previsto, nel caso di mancato rispetto dei limiti di utilizzo del velivolo, una procedura disciplinare (fissata in un decreto del Capo della Polizia del 1998) rispettosa ( e tanto non è contestato) dei principi che, in materia regolano il procedimento disciplinare.

Il d.P.R. n.737/81 ed il non impugnato decreto del Capo della Polizia del 1998 afferiscono dunque ad aree di intervento differenti e non sovrapponibili l’una ad all’altra (la sospensione dei titoli dell’attività di volo non comporta sospensione dal servizio d’ufficio del dipendente), con riveniente infondatezza della censura in trattazione.

III)- Col secondo mezzo di gravame si prospetta la violazione dell’art.10 del decreto del Capo della Polizia del 1998 escludendosi che, nel caso di specie, il dirigente del Reparto Volo da cui dipende l’interessato abbia avanzato – come tale disposizione prescrive – la richiesta della sospensione (poi irrogata) dei titoli abilitanti all’attività volativa: vizio questa che si riflette in via derivata sulla successiva procedura con conseguente caducazione del provvedimento impugnato.

Ora, è pur vero che il dirigente del ... di @@@@@@@@ non ha formalmente proposto che al dipendente venissero sospesi i titoli sopra citati; è però innegabilmente vero che tra i documenti istruttori scrutinati dalla competente Commissione vi è:

Orbene poichè i titoli per l’esercizio dell’attività di volo sono sospesi dalla Commissione per “accertata violazione dei criteri essenziali di Sicurezza volo che attengono, in particolare, …..alle norme di impiego degli aeromobili” (art.10 cit.) rimane ovvio che alla “segnalazione ai sensi dell’art.10 del decreto del Capo della Polizia 31 agosto 1998”, che seguiva la comunicazione telegrafica del precedente 14 marzo, altro significato non può darsi che quello di proposta alla competente Commissione di applicazione della sospensione prevista da tale norma quale conseguenza del denunciato inconveniente di volo.

IV)- Rimane da trattare delle argomentazioni svolte nell’ultimo e sintetico mezzo di gravame col quale si denuncia l’irregolare composizione della Commissione di cui all’art.12 del decreto del Capo della Polizia 31.8.1998 fra i cui membri non era presente il Direttore del @@@@@@@@ ma altro dirigente nominato in sua sostituzione.

Ora al ricorrente è noto che il Dirigente del @@@@@@@@ era il diretto superiore del ricorrente e colui che ne ha proposto la sospensione dei citati titoli di volo. Per tale ragione l’Amministrazione ne ha disposta la sostituzione con altro Funzionario di pari qualifica ed anch’esso dotato della specializzazione di Pilota. Ora tale contegno appare al Collegio pienamente rispettoso di quel principio da antica data intimo al procedimento disciplinare secondo il quale la caratteristica afflittiva e repressiva delle sanzioni applicabili richiede specularmente la massima tutela del diritto di difesa del dipendente rispetto all'addebito contestatogli e, conseguentemente, comporta l'automatico richiamo della categorie giuridiche volte a garantire l'imparziale valutazione dei fatti. Altrimenti detto la condotta della p.a. merita condivisione in quanto, all’evidenza, tesa a garantire la posizione di assoluta terzietà dei componenti della commissione, che non devono avere alcun interesse concreto o coinvolgimento di carattere personale nella vicenda che sono chiamati ad esaminare e valutare sotto il profilo disciplinare, sicché la detta posizione di assoluta terzietà è condizione di legittimità del provvedimento da emanare.

V)- Conclusivamente il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Possono compensarsi, attesa la peculiarità della controversia, tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ ter respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I^ ter nella Camera di Consiglio del 04.12.2008, con l’intervento dei sigg.ri Giudici :

...

IL PRESIDENTE

IL MAGISTRATO ESTENSORE