REPUBBLICA ITALIANA | N. Reg. Ric. |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO | N. Reg. Sent. |
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I^ ter | ANNO |
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.9734/2005–R.G. proposto dall’Isp. Capo della P.S., @@@@@@@@ @@@@@@@@ rappresentato e difeso dagli avv. ..
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
per ottenere
per la condanna
dell’amministrazione al risarcimento dei danni:
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 04.12.2008 la relazione del Consigliere ... ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
L’Ispettore Capo @@@@@@@@, al tempo di produzione del gravame in epigrafe in servizio presso la Questura di @@@@@@@@, rappresenta in fatto di essere di essere stato destinatario e vittima, nell’ambiente di lavoro, di una serie di comportamenti e provvedimenti – che il ricorrente omogeneamente definisce illegittimi – successivi alla denuncia, con due esposti, dallo stesso presentata nel 1993, nei confronti dell’allora suo superiore dott. @@@@@@@@, Direttore del ... ., che aveva utilizzato un aeromobile dell’amministrazione in condizioni di sovraccarico e dunque oltre i limiti di impiego previsti dalle Istruzioni di Sicurezza volo del velivolo. A seguito di tali esposti, che provocavano un’inchiesta amministrativa sia da parte dell’Ufficio Ispettivo di Milano che della Guardia di Finanza, il @@@@@@@@ denuncia:
Tale pluralità di comportamenti, azioni e provvedimenti a carattere persecutorio sono unificati, ad avviso del ricorrente, dall’intento di isolarlo, emarginarlo ed a discreditarne la figura e l’immagine professionale: comportamenti, all’evidenza, cc.dd. mobizzanti e dei quali, con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio, chiede che ne venga accertata l’illegittimità ed imposta, iussu iudicis, la cessazione e la riparazione economica dei danni dagli stessi prodotti nella misura in gravame quantificata.
Altro capo di domanda mira al conseguimento di un ordine giudiziale all’intimata amministrazione di assegnarlo alla mansioni di Pilota d’aereo compatibilmente, si specifica, “con le esigenze organizzative della struttura e della pianta organica”.
Nel novembre 2008 il ricorrente – che dal 9.2.2006 presta servizio presso il @@@@@@@@ di P.S. ...... - ha depositato documentazione attestante:
In una nota difensiva del 22.11.2008 si accenna anche – a dimostrazione del fatto che il ricorrente svolge compiti estranei alla sua qualifica – alla rottura di un dito della mano dx di seguito a colluttazione con un extracomunitario ubriaco che veniva condotto da una volante in @@@@@@@@.
L’amministrazione evocata non si è costituita in giudizio.
All’udienza del 04.12.2008 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.
DIRITTO
I)- Il ricorso in epigrafe è complesso. In esso, infatti, si agitano e si addensano una serie di domande che vanno dall’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti con cui la p.a. ha estromesso il ricorrente dal Servizio aereo con correlato demansionamento della sua professionalità, all’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti con cui la p.a. ha denegato al ricorrente la riammissione in seno al Servizio aereo (senza il rispetto delle regole di pubblicità, trasparenza ed in violazione delle prescrizioni normative e contrattuali al riguardo); ed ancora, ulteriormente spaziando, domande con cui si invoca dall’adito Giudice di impartire all’amministrazione il comando di riassegnare il dipendente al Servizio aereo e di cessare da qualunque iniziativa finalizzata a privarlo del proprio ruolo di Pilota. Alla base di tale variegata serie di domande, parte attrice prospetta che i provvedimenti e comportamenti di cui si chiede rispettivamente l’accertamento dell’illegittimità ovvero (tramite comando del Giudice) la rimozione siano tutti unificati da un comune intento persecutorio e discriminatorio che riconduce tale complessa fattispecie a quella del c.d. mobbing. In tale contesto senza approfonditamente specificare il tipo di azione proposta parte ricorrente ricorda, con modalità espositiva, che il danno derivante da mobbing può essere rivendicato dal dipendente in due modi: in via extra contrattuale, a norma dell’art.2043 del cod. civ. ovvero in via contrattuale, tenuto conto dell’obbligo del datore di lavoro, riconducibile all’art.2087 del cod. civ., di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei datori di lavoro.
I.1)- Tale essendo l’implementazione del gravame occorre ricordare, in primo luogo, che, anche con riguardo ai dipendenti cc.dd. non contrattualizzati ( come nel caso di specie), la Corte regolatrice ha specificato che, ai fini del riparto di giurisdizione, assume valore determinante l'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta in quanto solo l’azione per responsabilità contrattuale è ritenuta rientrante nella cognizione del Giudice amministrativo mentre deve ritenersi di competenza dell’A.g.o. l’azione proposta in via extracontrattuale (cfr. Cass. ss. uu. nn.22101 e 2507 del 2006; e in analogo senso nella giurisprudenza amministrativa Cons.St. n.2515 e 1739 del 2008; idem n.4825 del 2007).
Sennonché nel caso di specie, rispetto alle condotte evocate quali rappresentative del disegno unitario vessatorio e persecutorio ( e quindi mobizzante) della p.a., il rapporto di lavoro non rappresenta un mero presupposto estrinseco ed occasionale della tutela invocata (il che verrebbe a legittimare la richiesta risarcitoria a titolo di responsabilità extracontrattuale); invero qui la tutela attiene a diritti soggettivi (recte: interessi legittimi) derivanti direttamente dal medesimo rapporto, che si assumono lesi da comportamenti che rappresentano l'esercizio di tipici poteri datoriali, in violazione non solo del principio di protezione delle condizioni di lavoro, ma anche della tutela della professionalità prevista dall'art. 2103 cod. civ. (in relazione alla quale si chiede il ripristino della precedente posizione di lavoro e della corrispondente qualifica). La fattispecie di responsabilità va così ricondotta alla violazione degli obblighi contrattuali stabiliti dalle norme in materia di p.i., indipendentemente dalla natura dei danni subiti dei quali si chiede il ristoro e dai riflessi su situazioni soggettive (quale il diritto alla salute) che trovano la loro tutela specifica nell'ambito del rapporto obbligatorio. (cfr., per una fattispecie analoga, Cass.ss.uu. n.8438 del 2004).
In tale contesto, allora, la sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi, considerando l’idoneità offensiva della condotta, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell’azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificatamente da una connotazione emulativa e pretestuosa (cfr., in tal senso, Cons.St. n.1015 del 2008).
Sennonché l’impianto del ricorso non offre una compiuta dimostrazione di un tale disegno persecutorio. Per converso dallo stesso emerge, ed è confermata dall’analisi degli atti versati al fascicolo di causa, la sussistenza di una situazione fortemente conflittuale tra il @@@@@@@@ ed il @@@@@@@@; al riguardo basta leggere la sentenza del Trib.penale di Roma del 20.1.2005 (che ha mandato assolto il @@@@@@@@ dal reato di calunnia) ove il @@@@@@@@ riferisce che si è trovato ad affrontare ben sette procedimenti penali, conseguenti ad iniziative del @@@@@@@@, dai quali “era uscito sempre a testa alta”; e basta considerare il fatto che il @@@@@@@@, in esito a querele sporte dal @@@@@@@@ si è trovato ad affrontare, a sua volta, due procedimenti penali riuscendone prosciolto da quanto imputatogli.
Ora che tali vicende, come deduce il @@@@@@@@, gli abbiano cagionato “gravi danni sia in termini di serenità, sia sotto il profilo economico” è un dato difficilmente dubitabile. Ma è altresì vero che perlomeno tali specifiche condotte rimangono circoscritte nell’ambito del rapporto conflittuale tra i due protagonisti e non possono essere invocate quali manifestazioni espressive di un unitario disegno persecutorio dell’amministrazione nei confronti del dipendente. Altrimenti detto qui si è in presenza di fatti rispetto ai quali (pur se rivenienti la loro remota origine nell’ambito lavorativo) l’amministrazione è terza con la conseguenza che i danni che a tali fatti direttamente si intendono ricollegare seguono, ai fini risarcitori, la disciplina propria e vanno reclamati innanzi al Giudice ordinario titolare della giurisdizione.
E se si eccettuano le vicende processuali penali che hanno visto il @@@@@@@@ ed il ricorrente in posizione di antagonisti, gli ulteriori fatti che il ricorrente denuncia quali espressivi di un unitario disegno persecutorio:
E difatti, quanto al punto a): il ricorrente ingloba unitariamente nella propria denuncia sia una serie di provvedimenti amministrativi emessi dall’amministrazione centrale (disattendendo sue istanze di riassegnazione al Servizio Aereo), che due provvedimenti disciplinari adottati dal Questore di @@@@@@@@ (che certamente non aveva il potere di trasferire il @@@@@@@@ al Servizio Aereo) per fatti completamente diversi e legati a contegno non rispettoso che il dipendente aveva assunto nei confronti di un funzionario e del Questore della provincia di @@@@@@@@.
Anche il collegamento del danno alla salute con le asserite condotte vessatorie poggia su basi estremamente precarie. E così dicasi per l’ernia jatale (diagnosticatagli nel 2002) che il ricorrente addebita ad una serie di sforzi fisici consistenti nel sollevare pesi di piccole e medie dimensioni quali batterie, pneumatici, pezzi di ricambio per le auto di servizio; ovvero per l’“ipertensione arteriosa” “esofagite e gastrite antrale”: infermità tutte denunciate negli anni 2007 e 2008 e per le quali ha chiesto (così come per l’ernia jatale) il riconoscimento della loro dipendenza da causa di servizio; e cioè della loro natura professionale, il che è in perfetta antitesi con quanto sostenuto nel gravame ove i danni alla salute asseritamene subiti si prospettano non come professionali (e quindi indennizzabili) ma quale conseguenza diretta di una condotta vessatoria della p.a. ( e quindi risarcibili).
Quanto poi al punto b): scorda il ricorrente che nell’ambito del pubblico impiego non contrattualizzato, di regola, l’attività gestionale dell’amministrazione si svolge attraverso provvedimenti autoritativi espressione di funzione pubblica, nei confronti dei quali campeggiano posizioni soggettive aventi consistenza di interesse legittimo.
Nel caso di specie è indubbio che gli atti contestati dal ricorrente abbiano natura autoritativa, esprimendo le scelte discrezionali – tecniche ed amministrative – degli organi preposti alla cura di rilevanti interessi pubblici.
Conseguentemente, per ottenere il risarcimento dei danni discendenti dalle sanzioni disciplinari che ritiene ingiustamente inflittegli ovvero dalle reiezioni delle sue istanze di rassegnazione al Servizio Aereo ovvero dall’asserito demansionamento, risalente ai su detti provvedimenti, questi ultimi avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnati ed annullati come peraltro insegna l’Ad.Pl. del Cons. St. (cfr. sent. n.4 del 2003 e n.12 del 2007; ved. anche Cons. St. n.2515 del 2008).
II)- Rimane quindi da valutare se le rimanenti condotte dell’amministrazione non formalizzate attraverso provvedimenti autoritativi ed evocate dal @@@@@@@@ favoriscono, unitariamente considerate, l’emersione di una grave alterazione del rapporto sinallagmatico tale da comportare un danno all’immagine professionale ed alla salute del ricorrente.
Qui vengono in considerazione:
Orbene quanto al punto 1.): nei documenti depositati dal ricorrente l’11.11.2008, il primo allegato, che è una lettera di contestazione di addebiti, contiene, all’ultimo periodo, una frase che descrive la decisione del G.i.p. di disporre l’archiviazione per i profili di reato ipotizzati (nei confronti del @@@@@@@@) nella denuncia sporta dal @@@@@@@@; ebbene ivi si riporta che il Gip avrebbe osservato “che le visite mediche avevano trovato adeguati fondamenti nei comportamenti pregressi posti in essere dal @@@@@@@@” (che poi, per tali comportamenti subì la sanzione della sospensione trimestrale dei titoli di volo). Dunque l’assunto che le richieste di sottoposizione a visita medica costituiscano espressione di un chiaro intento vessatorio e persecutorio nei confronti del ricorrente, trova, da un lato, esclusione nel testuale riconoscimento contenuto nella predetta decisione del G.i.p. e dall’altro ulteriore confutazione nel fatto che la stessa Amministrazione – come indicato nella lett. b) della narrativa – il 10.9.1996, a seguito delle considerazioni svolte dal col. ..... (diretto superiore del ricorrente presso il Reparto volo di .....), escludeva la necessità di ogni ulteriore visita senza assumere alcun comportamento disciplinare nei confronti del ricorrente che si era rifiutato di sottoporvisi.
Quanto al punto 2.): non può essere considerata vessatoria la condotta di un’amministrazione che una volta denegata la richiesta di riassegnazione ai Reparti Volo del ricorrente non replica, volta per volta, ad istanze della stessa natura.
Ed analoga conclusione deve trarsi con riferimento alle richieste di trasferimento presso sedi diverse dalla Questura di @@@@@@@@; e ciò in quanto, da un lato, lo stesso ricorrente riconosce che tale istanza veniva evasa in modo generico a distanza di mesi ( e ciò nonostante non venne gravata); mentre d’altro canto, alla data del 9.2.2006 lo stesso risultava accontentato in quanto prendeva servizio, nella Capitale, alle dipendenze del ....
III)- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto sulla base delle considerazioni delineate nei precedenti periodi.
Non v’è luogo a pronuncia sulle spese non essendosi la p.a. costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ ter respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I^ ter nella Camera di Consiglio del 04.12.2008, con l’intervento dei sigg.ri Giudici :
IL PRESIDENTE
IL MAGISTRATO
ESTENSORE