Tribunale di Bologna

Sentenza 21 giugno 2007, n. 1752

Sentenza n. 1752/07
Pronunziata il 13.06.2007
Motivazione depositata il 21.06.2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BOLOGNA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott. MAURIZIO PASSARINI

all’udienza dibattimentale del 13 GIU 2007 ha pronunciato

e pubblicato mediante lettura del dispositivo

la seguente

SENTENZA

SENTENZA DIBATTIMENTALE

nei confronti di:

XX nato il (omissis)/1963 in Algeria

- contumace -

IMPUTATO

del reato p. e. p. dall'art. 186, 1° comma, 2° comma e 4° comma bis D.Lvo nr. 285/92 COME MODIFICATO DALLA L. 284/03, conduceva il velocipede marca Concordia, in condizione di alterazione psicoficica determinata dall'assunzione di bevande alcooliche, rimanendo coinvolto in sinistro stradale. Tasso alcoolemico accertato mediante prelievo ematico pari a 282 mg./100ml.

In Bologna il 4 settembre 2004.

In esito all'odierna udienza, sentiti:

il P.M. che ha concluso:

come da verbale

Il difensore dell'imputato che ha concluso:

come da verbale

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'imputato è stato tratto a giudizio, per rispondere del reato di cui in epigrafe, con decreto di citazione diretta emesso dal Pubblico Ministero ai sensi dell' art. 550 c.p.p.

Nel corso del giudizio, svoltosi in contumacia dell' imputato, sono stati sentiti i testi Nanetti e Tartari (rispettivamente, assistente ed ispettore della Polizia Municipale di Bologna) e Giuseppina M.

All'esito dell' istruttoria dibattimentale, ai sensi dell' art. 511 c.p.p., sono stati dati per letti gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento e se ne è dichiarata la loro utilizzabilità ai fini della. decisione.

Le parti hanno successivamente concluso come da verbale di udienza

* * *

Dalle dichiarazioni dei testi N. e T. emerge che l'imputato, conducendo la propria bicicletta, fu coinvolto in un incidente stradale con un autobus. Allorquando i testi intervennero, il XX era già stato condotto all'ospedale.

Dall' esame alcoolimetrico cui l'imputato, lo stesso giorno dell'incidente, fu sottoposto in ospedale, emerge che lo stesso presentava un altissimo tasso alcolico (282 mg/100 ml: v. referto acquisito agli atti del giudizio), ben superiore a quello massimo consentito dalla normativa in materia di circolazione stradale.

Il teste G. M. - indicato dalla difesa - ha riferito che poco prima dell'incidente aveva notato l'imputato armeggiare intorno al manubrio della propria bicicletta, manubrio che appariva storto. La teste non ha peraltro poi assistito all'incidente.

In forza della testimonianza G. M., assume la difesa dell'imputato che costui non viaggiava sulla sua bicicletta. L'assunto appare privo di ogni pregio, in quanto:

il fatto che, poco prima dell'incidente, l'imputato stesse armeggiando intorno al manubrio del suo velocipede non è in alcun modo incompatibile con il fatto che, di lì a poco, lo stesso sia rimasto coinvolto in un incidente;

i testi N. e T. descrivono un sinistro in cui pacificamente è rimasta coinvolta la bicicletta del ciclista XX, tra l'altro trasportato all'ospedale subito dopo il sinistro.

Del tutto priva di pregio è poi l'ulteriore tesi, sostenuta dalla difesa dell'imputato, secondo la quale la norma incriminatrice relativa alla guida in stato di ebbrezza non trova applicazione per i ciclisti. È vero soltanto - ma è cosa all'evidenza ben diversa - che in caso di guida in stato di ebbrezza di una bicicletta (veicolo per la cui guida non è prevista patente alcuna) non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Deriva da quanto precede che è dimostrato che:

l'imputato, conducendo la propria bicicletta, fu coinvolto in un sinistro;

l'imputato presentava un tasso alcolico nettamente superiore a quello consentito.

Il XX va pertanto dichiarato colpevole del reato ascrittogli.

La sua incensuratezza consente la concessione delle attenuanti generiche.

Valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., si reputa equa la sua condanna alla pena di giorni venti di arresto e 600 euro di ammenda (pena base: mesi uno ed euro 900; ridotta per effetto delle attenuanti generiche).

Consegue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Sulla base di un favorevole giudizio prognostico, può concedersi all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara

XX colpevole del reato ascrittogli e, concessegli le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di giorni venti di arresto ed euro 600 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Bologna, 13.6.2007

Il Giudice
(Dr. Maurizio Passarini)

La presente sentenza è stata redatta senza l'ausilio delle trascrizioni delle dichiarazioni rese in sede di istruttoria dibattimentale, in quanto la A. L. non ha provveduto a fornire dette trascrizioni nei termini previsti dal contratto nazionale per il servizio di documentazione degli atti dibattimentali stipulato in data 5.5.2006 e, in ogni caso, in tempo utile per il rispetto, da parte di questo giudice, del termine per il deposito della sentenza.

Motivazione depositata in Cancelleria il 21 GIU 2007.