INCLUSIONE DELL'INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE NELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE
Sentenza del Tribunale civile di Crotone - sez. lav. - G.L. dott.ssa Francesca Romana Pucci
 

N________/_______ Reg. Sent

N________/_______ Reg. Cron

N_______/_______ Ruolo Cont

Oggetto: Controversia di Lav / Prev

Decisa il 13.7.05

Depositata il 21.7.05

 

TRIBUNALE DI CROTONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

La Dott.ssa Francesca Romana Pucci, in funzione del giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da

X+12.

Con il proc. Dom. Avv. Ettore Notti, unitamente all’Avv. Silvana Guglielmo e del Dott. Luigi Muraca del foro di Cosenza

RICORRENTI

Contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore;

Con i funzionari delegati Dott. Giuseppe Ierino e Luca Cilli ex art. 417 bis c.p.c.

RESISTENTE

 

Oggetto: Inclusione dell’indennità di amministrazione nella retribuzione pensionabile

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14.12.04, i ricorrenti di cui in epigrafe, tutti dipendenti del Ministero convenuto con rapporto a tempo indeterminato ed in servizio presso il Tribunale di Crotone, hanno convenuto in giudizio l’amministrazione chiedendo che il Tribunale adito dichiarasse che l’indennità di amministrazione di cui all’art. 34 comma 2 CCNL 16.5.95 ed all’art. 33 CCNL 16.2.99, nonché l’indennità integrativa speciale, deve essere computata nella quota “A” della pensione e, conseguentemente condannare l’amministrazione all’adempimento di detta obbligazione.

Ritualmente costituita in giudizio l’amministrazione ha resistito all’avversa domanda della quale ha chiesto il rigetto, eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore della Corte dei Conti, oltre la prescrizione del diritto nei limiti del quinquennio anteriore.

All’udienza del 13.7.05, invitati i procuratori alla discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in relazione alla domanda proposta dal ricorrente Calabretta Umberto, collocato in quiescenza anteriormente al deposito del presente ricorso (così come dichiarato dal procuratore costituito nelle note autorizzate depositate il 17.5.06), essendo la relativa controversia deferita alla cognizione della Corte dei Conti, ai sensi del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, di approvazione del TU delle leggi sulla Corte dei Conti, mai abrogato che, all’art. 13 espressamente prevede che la Corte “giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge” nonchè degli artt. 62 e ss. sulle modalità di svolgimento dei giudizi innanzi alla Corte “contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato”.

A ciò si aggiunga che la legge 21 luglio 2000, nel disciplinare e regolamentare la materia della giustizia amministrativa, ha ribadito la funzione di della Corte dei Conti quale giudice unico delle pensioni erogate ai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici ed ha disciplinato le modalità di svolgimento dei relativi giudizi, richiamando in materia le norme del codice di procedura civile.

Così definito il disposto normativo di riferimento, si osserva che il petium sostanziale del presente giudizio attiene alla riliquidazione della pensione erogata sull’assunto della commutabilità dell’indennità di amministrazione e dell’indennità integrativa speciale nella base di calcolo della pensione allo stesso effettivamente spettante. Sicchè il presente giudizio ha ad l’oggetto esclusivamente le modalità di calcolo della pensione da erogare, e non già le indennità di cui sopra, che qui vengono in rilievo esclusivamente quali voci della retribuzione da considerare nel calcolo della pensione. Quest’ultima precisazione assume grande rilievo nel presente giudizio, atteso che ai fini del reparto di giurisdizione vanno distinte le controversie relative alle indennità e alle diverse voci della retribuzione, anche dei dipendenti pubblici - che in molteplici casi sono attratte nella sfera di operatività del giudice ordinario - da quelle che hanno ad oggetto la liquidazione delle pensioni spettanti ai dipendenti pubblici, le quali invece appartengono alla giurisdizione della Corte dei Conti laddove il rapporto di lavoro sia cessato, costituendo il rapporto pensionistico l’elemento identificativo essenziale del petitum sostanziale (si veda fra le tante S.U. 7/11/2000, n. 1149).

Di contro deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario adito in relazione alla domanda proposta da tutti gli altri ricorrenti ancora in servizio, tenuto conto che il relativo petitum sostanziale attiene all’asserita illegittimità del comportamento dell’amministrazione datoriale consistente nel diniego di computare le indennità di cui in narrativa nella base di calcolo per la futura determinazione della pensione, con la conseguenza che, per quanto la presente controversia possa avere futuri riflessi sulla determinazione dell’ammontare della pensione, tuttavia non viene in rilievo il rapporto pensionistico bensì quello lavorativo, deferito, a seguito della contrattualizzazione del rapporto, al giudice ordinario.

Ancora preliminarmente deve dichiararsi la nullità della domanda volta all’accertamento della commutabilità dell’indennità integrativa speciale nella quota A della pensione, tenuto conto che tale domanda è contenuta esclusivamente nelle conclusioni del ricorso senza alcuna allegazione né in fatto né in diritto, in violazione del disposto di cui all’art. 414 c.p.c. e senza che neppure sia stata indicata la relativa norma collettiva (in relazione alla quale non può valere il principio iura novit curia, trattandosi appunto di norma pattizia).

Nel merito: la questione controversa attiene alla computabilità o meno ai fini pensionistici dell'indennità di amministrazione prevista dall'art.33 del CCNL Ministeri 1998/2001 sottoscritto il 16.2.1999 ed, in particolare, all'inseribilità di detta voce nel calcolo anche della c.d. quota A di cui all'art.13, co.1, d.lgvo 30.12.1992 n.503, essendo stata detta voce pacificamente inserita nella quota c.d. quota dall'amministrazione.

E' incontestato tra le parti che l'indennità di amministrazione de qua, prevista dall'34 del CCNL comparto Ministeri 1994/1997 sottoscritto il 16.5.1995 (e, successivamente, dall'art.33 del CCNL 1998-2001 sottoscritto il 16.2.1999) e tesa al superamento della preesistente “giungla retributiva” che caratterizzava i diversificati trattamenti dei pubblici dipendenti, ha natura di retribuzione accessoria avente carattere di generalità e continuatività. Essa è, secondo l'art.17, co.11 del CCNL 16.5.2001, integrativo del predetto CCNL comparto Ministeri 1998/2001 sottoscritto il 16.2.1999 (meramente confermativo, e non già innovativo, sul punto: cfr. C.conti, sez.contr.5.4.2002 n.10), voce generale, fissa e ricorrente, erogata in 12 mensilità.

E' parimenti incontroversa tra le parti la piena computabilità di detta indennità nel calcolo, ai fini pensionistici, della c.d. quota B di cui all'art.13, d.lgvo 30.12.1992 n.503, stante la pensionabilità dei trattamenti accessori statuita dall'art.2, co.9 e 10, L.8.8.1995 n.335. Quest'ultima legge, introducendo nel sistema previdenziale italiano il c.d. sistema contributivo (fondato sul rapporto sinallagmatico tra prestazione e finanziamento della stessa) in sostituzione del previgente sistema retributivo (ancorato all'ultima retribuzione percepita), ha doverosamente scaglionato tale epocale passaggio di regime, prevedendo un triplice regime transitorio (retributivo, misto e contributivo). Per il regime retributivo transitorio, lo stesso viene temperato dall'art.13, co.1, d.lgvo n.503 del 1992 (applicabile in base al richiamo operato alla previgente normativa da parte dell'art.1, co.13, L.n.335 cit.) prevedendo un computo pensionistico determinato dalla somma della c.d. quota A (per le anzianità retributive maturate sino al 31.12.1992) e una quota B (per le anzianità retributive acquisite a decorrere dall'1.1.1993).

Orbene, mentre tra le voci computabili ai fini pensionistici nella cennata quota B, con decorrenza dall'1.1.1996, vengono espressamente annoverati dall'art.2, co.9, 10 e 11, L. n.335 cit. i trattamenti accessori (quali l'indennità di amministrazione oggetto di causa), la quota A, in assenza di sopravvenienze normative o contrattuali, va calcolata, ai sensi dell'art.43 del TU 29 dicembre 1973 n.1092, su una base pensionabile caratterizzata dal principio di tassatività e nominatività degli emolumenti, tra i quali non compare l'indennità di amministrazione: scatta pertanto, in tale evenienza, la regola generale codificata nell'art.43 cit., secondo cui “nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile”.

Né la fissità e continuatività dell'indennità predetta consente di equipararla, in assenza di espressa previsione di legge (o contrattuale), allo stipendio in senso stretto, stante il principio di tassatività della previsione di cui al cennato art.43, TU n.1092 (sulla distinzione tra tali voci fisse e continuative e lo stipendio, cfr. C.conti, sez.III app., 24.1.2002 n.14; id., n.95 del 2002).

Le conclusioni ostative alla invocata computabilità dell'indennità di amministrazione nel trattamento pensionistico a cui questo giudicante perviene, sono state confermate dal prevalente indirizzo giuscontabile sulla scorta di analoghi argomenti testuali e sistematici (cfr., ex pluribus. C.conti, sez.contr., 5.4.2002 n.10; id., sez.III app., 8.1.2003 n.8; id., sez.giur.Puglia, 28.5.2002 n.405; id., sez.giur.Sicilia, 28.11.2002 n.2248; id., sez.giur.Toscana 7.12.2001 n.1395; id., sez.giur Lombardia . Contra id., sez.giur.app.Sicilia, n.33/A/03 del 2003).

L’unico precedente contabile contrario alla esposta tesi è quello depositato in atti dai ricorrenti e tuttavia non condivisibile nelle conclusioni cui perviene in quanto (come già peraltro osservato dal giudicante con ordinanza del 23.5.05, alla quale si rinvia) pur ritenendosi l’applicabilità del disposto di cui all’art. 43 T.U. 1092/73 e del connesso principio di tassatività alla cosiddetta quota A, si perviene tuttavia alla contraddittoria conclusione della inclusione dell’indennità per cui è causa malgrado la pacifica assenza di previsioni normative in tal senso.

Vale infine precisare che i precedenti di merito citati dai ricorrenti a sostegno della propria domanda, non solo sono stati superati in senso opposto dai rispettivi giudici di appello, ma devono peraltro ritenersi irrilevanti ai fini della presente controversia in quanto involgenti questioni giuridiche diverse rispetto a quella per cui è causa consistente, si ribadisce, non già nella generica inclusione dell’indennità nel computo della base pensionabile, bensì nella diversa questione della commutabilità nell’ambito della quota “A”.

La domanda va conclusivamente rigettata.

La complessità e novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla posizione di C. U. in favore della Corte dei Conti

Rigetta la domanda;

compensa le spese di lite.

Crotone 13.7.05 Il G.L.

Dott.ssa Francesca Romana Pucci