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Sino al 2005 |
2006 |
2007 |
29 dicembre 2008
Consiglio di Stato (..) Si deve considerare non affetto da illegittimità il
comportamento del Dirigente di un Compartimento, al quale apparteneva un
dipendente della
Polizia
di
Stato
sottoposto a procedimento disciplinare che, nel dare avvio al procedimento
stesso abbia dato giustificazioni della scelta di impostarlo secondo lo schema
di cui all'art. 19, D.P.R. n. 737/1981, anziché in quello di cui all'art. 18,
essendo data, la differenza fra i due schemi procedimentali, dal fatto che
solo quello disciplinato dall'art. 19 può portare all'adozione di sanzioni più
gravi. Così agendo, infatti, il Dirigente non ha proposto l'applicazione di
una sanzione, nei confronti del dipendente, ma ha giustificato una scelta,
riguardo alla quale è competente, sull'impostazione del procedimento,
evidenziando che in base alla prima valutazione (di sua competenza), non si
poteva escludere la necessità di concludere il procedimento, ove il dipendente
fosse risultato responsabile, con una sanzione anche della massima gravità.
23 dicembre 2008
Consiglio di Stato (..) Sospensione del procedimento amministrativo in attesa
di quello penale. La pendenza di un procedimento penale giustifica il mancato
avvio dell'azione disciplinare, nei confronti dell'appartenente alla
Polizia
di
Stato,
fino alla definizione del procedimento stesso. Infatti, l'art. 11 del D.P.R.
n. 737/1981 dispone che nel caso in cui l'appartenente all'Amministrazione di
pubblica sicurezza venga sottoposto, per i medesimi fatti, sia a procedimento
disciplinare che a quello penale, il primo si deve sospendere fino alla
definizione del secondo con sentenza passata in giudicato; ne consegue,
quindi, che la pendenza di un procedimento penale per fatti che coinvolgano,
comunque, tale soggetto, anche se non nella veste di indagato o di imputato,
giustificano pienamente il mancato avvio dell'azione disciplinare.
18 dicembre 2008 Consiglio di Stato (..) All’odierno appellato, ispettore della Polizia di Stato, è stata comminata la sanzione della destituzione in quanto “si assentava dal servizio per motivi di salute, omettendo di presentare istanza per la relativa pratica sanitaria. Inoltre assente dal servizio, per motivi di salute, non si rendeva reperibile, sia presso il proprio domicilio che presso l'abitazione dei genitori, durante la fascia di reperibilità antimeridiana, alla notifica di provvedimento dell'ufficio sanitario. Recidivo specifico ".
18 dicembre 2008 Consiglio di Stato (..) Con ricorso notificato il 19.11.1994 e depositato al TAR per la Lombardia, la sig.ra @@@@@@@@ @@@@@@@@, agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Milano, impugnava, unitamente a tutti gli atti comunque connessi, il decreto del Capo della Polizia 4.11.1993 n....., con il quale veniva disposta la sua destituzione, motivata in relazione alla delibera del Consiglio provinciale di disciplina in data 10.9.1993, da cui risultava che la medesima aveva frequentato assiduamente “al di fuori delle esigenze di servizio … persona dedita ad attività criminosa dalla quale riceveva regali alcuni dei quali trovati presso la propria abitazione in sede di perquisizione domiciliare”, evidenziando “nel complesso un comportamento immorale ed in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento”. E ciò in quanto, da intercettazioni telefoniche e da successiva perquisizione domiciliare, era emerso che la sig.ra @@@@@@@@ – coinvolta con l’agente @@@@@@@@ e con il proprio marito, anch’egli agente di P.S., in un’indagine relativa a spaccio e traffico di stupefacenti e poi sottoposta a procedimento penale, conclusosi tuttavia con decreto di archiviazione della notizia di reato - aveva ricevuto dal pluripregiudicato @@@@@@@@ @@@@@@@@, elemento di spicco nell’indagine stessa, i regali suddetti in cambio di favori ricevuti, regali poi sequestrati per la ritenuta provenienza illecita.
26 novembre 2008
Consiglio di Stato (..) Il procedimento disciplinare del poliziotto va sospeso
fino alla definizione del giudizio penale? (..)
“Quando l’appartenente ai ruoli
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi
fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve
essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza
passata in giudicato.”
15 novembre 2008 Consiglio di Stato (..) L’art. 11 del d.P.R. 25.10.1981, n. 737, recante norme in tema di sanzioni e di procedimento disciplinare del personale della Polizia di Stato, stabilisce che “quando l’appartenente ai ruoli della Pubblica Sicurezza viene sottoposto per gli stessi fatti a procedimento penale il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato”.
13 novembre 2008 Consiglio di Stato (..) Avverso detta sentenza propone appello il sig. @@@@@@@@ @@@@@@@@, criticando gli argomenti del decisum e chiedendo la sua riforma parziale, per l’effetto ordinando al Ministero dell’Interno di pagargli l’intero trattamento economico dovuto quale ispettore di Polizia dal 17/11/1999 e fino alla data del 6/4/2005 in cui è stato reintegrato in servizio, con tutti gli aumenti di classe e periodici e con conseguente condanna al pagamento delle somme dovute, nonché della svalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate, interessi per anatocismo a norma dell’art. 1283 c.c., nonché diritto al riconoscimento della sistemazione dal punto di vista dell’avanzamento in carriera, contributivo e previdenziale, assegnando un termine per l’esecuzione della sentenza e disponendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
12 novembre 2008 Consiglio di Stato (..) Il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia adeguatamente motivato in relazione alle disposizioni di cui all’art. 13, comma 1, D.P.R. n. 737/1981. L’Amministrazione ha dato, infatti, conto di come l’anzianità di servizio costituisse per il dipendente una circostanza aggravante ed ha coerentemente evidenziato che i fatti accertati a carico del @@@@@@@@ erano di gravità tale da prevalere nettamente su qualsiasi altro elemento, quali l’assenza di procedimenti disciplinari ed il conseguimento di recenti giudizi positivi.
11 novembre 2008 Tar Puglia (..) Risulta in particolare fondato il primo motivo di ricorso (il quale ha carattere assorbente delle altre censure, fra le quali è pure fondata quella con cui si deduce la mancata acquisizione del parere della Commissione consultiva di cui all’art. 15 del DPR n. 737/1981, visto che di tale parere non vi è traccia nel preambolo degli atti impugnati), con il quale il ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati, nella parte in cui, nel disporre la rinnovazione del procedimento a suo tempo annullato dal TAR, il Capo della Polizia ha disposto la sostituzione dei soli componenti del Consiglio di Disciplina per i quali era stata accertata una situazione di incompatibilità. Da ciò è derivato che, in fase di riedizione della procedura, la vicenda è stata inammissibilmente riesaminata da alcuni soggetti che avevano già espresso il proprio giudizio nell’ambito della precedente fase procedimentale
07 novembre 2008
Cassazione (..)
Procedimento disciplinare, elementi utili per valutare la condotta
dell'incolpato
07 novembre 2008 Consiglio di Giustizia della Sicilia (..) Assunti i fatti in tal senso, il Consiglio ha proceduto a valutare i precedenti numerosi e specifici dell'incolpato, la natura dell'illecito disciplinare, l’illegittimità delle modalità di accensione del debito e sua garanzia, attraverso assegni post datati e quindi contra legem, i precedenti diversi indebitamenti, valutando la personalità del @@@@@@@@ come inaffidabile per lo svolgimento di delicati compiti di Polizia in quanto in grado di subire condizionamenti. Per altro le medesime modalità, vale a dire la utilizzazione di metodi illegali come gli assegni post datati, sono stati assunti dal Consiglio ad ulteriore dimostrazione della contrarietà ed incompatibilità della personalità del @@@@@@@@ con lo status rivestito.
07 novembre 2008 Consiglio di Giustizia della Sicilia (..) L’infrazione contestata al funzionario riguarda in particolare la violazione dell’art. 7, c. 2, nn. 1,2 e 4 d.p.r. n. 737/1981 per avere lo stesso mantenuto “contatti con persone non confacenti il proprio status, dimostrandosi disponibile nei loro confronti con consigli e suggerimenti inopportuni ed illeciti che hanno evidenziato un habitus mentale non conforme ai doveri propri di un funzionario di polizia”.
06 novembre 2008 Consiglio di Stato (..) All’agente scelto @@@@@@@@ @@@@@@@@ è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi uno sulla base della seguente motivazione: “Inviava al Questore una relazione dal contenuto fortemente denigratorio ed offensivo nei confronti dei suoi diretti superiori, tenendo , in tal modo, un comportamento non conforme alla dignità delle funzioni rivestite”.
01 novembre 2008 Consiglio di Stato (..) Con ricorso notificato il 19.11.1994 e depositato al TAR per la Lombardia, la sig.ra @@@@@@@@ @@@@@@@@, agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Milano, impugnava, unitamente a tutti gli atti comunque connessi, il decreto del Capo della Polizia 4.11.1993 n.333 – D/27579, con il quale veniva disposta la sua destituzione, motivata in relazione alla delibera del Consiglio provinciale di disciplina in data 10.9.1993, da cui risultava che la medesima aveva frequentato assiduamente “al di fuori delle esigenze di servizio … persona dedita ad attività criminosa dalla quale riceveva regali alcuni dei quali trovati presso la propria abitazione in sede di perquisizione domiciliare”, evidenziando “nel complesso un comportamento immorale ed in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento”. E ciò in quanto, da intercettazioni telefoniche e da successiva perquisizione domiciliare, era emerso che la sig.ra @@@@@@@@ – coinvolta con l’agente @@@@@@@@ e con il proprio marito, anch’egli agente di P.S., in un’indagine relativa a spaccio e traffico di stupefacenti e poi sottoposta a procedimento penale, conclusosi tuttavia con decreto di archiviazione della notizia di reato - aveva ricevuto dal pluripregiudicato @@@@@@@@ @@@@@@@@, elemento di spicco nell’indagine stessa, i regali suddetti in cambio di favori ricevuti, regali poi sequestrati per la ritenuta provenienza illecita.
25 ottobre 2008 Tar Lazio (..) che, in data 12.12.2001, rendeva noto all’Ufficio di appartenenza di non aver rinvenuto ( e tanto a causa di un presumibile borseggio del quale era stata vittima, la mattina del 10.9.2001, in metropolitana) il proprio portadocumenti contenente il tesserino di riconoscimento, la patente di guida e la tessera di accesso al Ministero dell’Interno;
21 ottobre 2008 Consiglio di Stato (..) All’agente scelto @@@@@@@@ @@@@@@@@ è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi uno sulla base della seguente motivazione: “Inviava al Questore una relazione dal contenuto fortemente denigratorio ed offensivo nei confronti dei suoi diretti superiori, tenendo , in tal modo, un comportamento non conforme alla dignità delle funzioni rivestite”.
29 settembre 2008 Consiglio di Stato 3873.2008 (..) il primo giudice, con la sentenza suindicata, ha accolto il ricorso proposto dal dottor @@@@@@@@, vice questore aggiunto della polizia di Stato, avverso il decreto del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, in data 23 aprile 2002, con cui è stata inflitta la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, n. 10), del d.p.r. 25 ottobre 1981, n. 737 (“grave negligenza in servizio”);
26 luglio 2008 Corte Costituzionale (..) Guardia di Finanza Reati militari: incostituzionale l'assoggettamento del peculato d'uso militare al medesimo trattamento sanzionatorio del peculato militare. Sono incostituzionali l'art. 3 della l. 9 dicembre 1941, n. 1383, e l'art. 215 c.p.m.p., nella parte in cui, per il reato di peculato, si riferiscono anche al militare che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita.
14 luglio 2008 Consiglio di Stato 1922/08 (..) In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che, nei riguardi di un agente di pubblica sicurezza, preposto per compiti di istituto alla tutela della sicurezza pubblica e che, come tale, deve riscuotere la fiducia nell’ambiente di lavoro e nella collettività che alle forze di polizia affida la propria sicurezza, è sufficiente che dal provvedimento emergano elementi logici e chiari, che siano adeguati a rendere la figura dell’agente offuscata da ombre idonee a nuocere, attraverso la sua persona, al prestigio dell’ufficio. E’ stato anche riconosciuto che la valutazione da parte della p.a. dei fatti i quali possono far ritenere nociva, per il prestigio dell’ufficio, l’ulteriore permanenza nella sede di servizio va correlata alla delicatezza delle funzioni che sono affidate alle forze di polizia.
12 luglio 2008 Consiglio di Stato 2438.08 (..) Con ricorso (n.38/2001) proposto al TAR per la Calabria, sede di Catanzaro, il sig. @@@@@@@@ @@@@@@@@, ispettore superiore della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di ......., impugnava il provvedimento in data 19.11.1999 del Questore di Catanzaro con il quale gli veniva inflitta la sanzione disciplinare del richiamo scritto, nonché il decreto del Capo della Polizia, datato 3.8.2000, con cui era stato respinto il proprio gravame avverso la sanzione anzidetta; e ciò a conclusione di un procedimento iniziato con una contestazione di addebiti notificata al ricorrente dal competente funzionario istruttore - per il quale, sulla base della documentazione acquisita, l’ispettore predetto aveva “arrecato grave difficoltà all’Ufficio di appartenenza poiché, nel corso di delicate indagini di P.G. espletate nei confronti di noti pregiudicati della zona, avrebbe tenuto un comportamento censurabile, interferendo nell’attività di P.G”, il che avrebbe integrato gli estremi delle fattispecie previste e sanzionate con la destituzione nell’art.7 n.2 del D.P.R. n. 737/1981 - contestazione a cui erano seguite, poi, le giustificazioni dell’interessato, la relazione conclusiva del funzionario istruttore, la deliberazione della Commissione consultiva richiesta dal Questore e, infine, l’irrogazione nei suoi confronti del richiamo scritto per la seguente mancanza: “teneva un contegno scorretto nei confronti dell’ufficio di appartenenza per essersi messo in contatto telefonico con la Sezione di P.G. del Commissariato di @@@@@@@@, conferendo alla presenza di una persona estranea all’Amministrazione (ed utilizzando l’utenza telefonica di quest’ultima) in merito ad alcune rimostranze, occasionalmente esternategli dal terzi, riferibili all’attività di Polizia Giudiziaria dispiegata nei confronti di quest’ultimo”.
08 luglio 2008 TAR Calabria (..) Lamenta il ricorrente, destinatario dell’epigrafato provvedimento questorile recante la irrogazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare della deplorazione, che illegittimamente la amministrazione intimata avrebbe adottato la gravata misura disciplinare nei suoi confronti, in carenza dei presupposti di legge.
03 luglio 2008 Tar Bolzano (..) Il bene protetto dalla suddetta previsione è la dignità ed il prestigio della Polizia di Stato che può essere lesa o messa in pericolo dall’inadempimento dell’interessato che, pertanto, deve ponderare adeguatamente l’assunzione di obbligazioni pecuniarie con riferimento ai mezzi finanziari di cui dispone, e comunque deve porre in essere un comportamento ispirato a principi di lealtà nel relativo adempimento, così da tutelare l’amministrazione di appartenenza dal discredito che su di essa potrebbe derivare dal comportamento dei propri dipendenti (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 19.04.2006, n. 2890).
21 giugno 2008
Cassazione (..)
L'ADDEBITO DISCIPLINARE DEVE ESSERE RIFERITO A FATTI SPECIFICI - La
contestazione è immutabile
19 giugno 2008
Cassazione (..) Provvedimenti disciplinari: se il sottufficiale adduce
motivazioni verosimili l'omesso accertamento dei fatti vizia il provvedimento
di perdita del grado per rimozione. Se non si sono svolti specifici
accertamenti sulle circostanze addotte dall'incolpato a motivazione del
proprio comportamento il provvedimento disciplinare va considerato affetto da
carenza di istruttoria
14 giugno 2008 TAR Veneto 664.08 (..) Non si può addebitare al ricorrente un comportamento poco consono alla sua funzione, atteso che lo stesso ha cercato in ogni modo di giungere ad una soluzione bonaria e non ha partecipato ad alcuna lite, ma è stato, nella realtà dei dati, oggetto delle offese del sig. @@@@@@@@, il quale, in un primo momento, non resosi conto dell’irrisorietà dell’accaduto, come lui stesso afferma nella dichiarazione del 6.2.2005, si era alquanto agitato.
11 giugno 2008 Tar Veneto (..) Il ricorrente, Signor @@@@@@ @@@@@@, ha prestato servizio presso la Polizia di Stato, rivestendo il grado di Agente Scelto presso la Sottosezione della Polizia Stradale di @@@@@@ @@@@@@ all’epoca dei fatti che hanno dato origine al procedimento disciplinare a proprio carico e contestato nel suo esito nella presente sede di giudizio.
04 giugno 2008 Tar Bologna 465.08 (..) In tale quadro non appare ingiustificata e sproporzionata l’adozione della sanzione del richiamo scritto posto che il senso del dovere e della disciplina costituiscono per gli appartenenti ad un corpo militarizzato, come la Polizia di Stato, dei caposaldi essenziali nell’assolvimento dei compiti istituzionali.
31 maggio 2008 Consiglio di Stato 1047.08 (..) il termine di novanta giorni previsto dall'art. 110 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 non è automaticamente estensibile al procedimento relativo al personale della polizia di Stato retto da normative specifiche e, in ogni caso, si riferisce all'espletamento della inchiesta disciplinare, dal cui ambito resta estraneo il decreto ministeriale che irroga la sanzione;
23 maggio 2008 Consiglio di Stato 763/2008 (..) La destituzione non può conseguire di diritto a seguito di condanna penale, ma occorre un’approfondita e reale valutazione della personalità del dipendente e della sua idoneità a proseguire lo svolgimento del servizio. Sia in sentenza che negli atti impugnati sussiste l’omessa valutazione della mera occasionalità, era la prima ed unica volta che al ricorrente era stato contestato l’uso e comunque era stata la prima e unica volta che il medesimo non aveva fatto uso terapeutico di stupefacenti; era possibile una diversa interpretazione della condotta censurata e dei precedenti di servizio, non è stata chiarita l’incidenza della condotta censurata sul servizio, quali possibili e non accertate circostanze attenuanti.
23 maggio 2008
Cassazione (..)
Malattia - Svolgimento altra attività lavorativa - Licenziamento
disciplinare. Circa lo svolgimento di un'altra attività
lavorativa da parte del dipendente assente per malattia, la Cassazione ha
ricordato il proprio consolidato orientamento secondo cui "tale
comportamento può giustificare il licenziamento per violazione dei doveri
generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali
di diligenza e fedeltà, oltre che nell'ipotesi in cui l'attività esterna sia
di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche
quando la medesima attività, valutata ex ante in relazione alla natura della
patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la
guarigione e con essa il rientro del lavoratore in servizio".
16 maggio 2008
Cassazione (..) Il datore di lavoro può dilazionare la
sanzione disciplinare in attesa di conoscere l’esito di indagini in
corso in sede penale. Non v’è pregiudizio per il principio di
immediatezza.
08 maggio 2008 Consiglio di Stato 1577/2008 (..) L’appellante sostiene peraltro che la correttezza del proprio comportamento sarebbe dimostrata dalla sentenza con la quale lo stesso Tribunale Amministrativo per la Calabria ha respinto il ricorso di un altro appartenente alla Polizia di Stato, al quale era stata irrogata una pena pecuniaria per essersi presentato in servizio in abiti civili.
08 maggio 2008 Consiglio di Stato 1138.08 (..) L’appellato @@@ (collocato a riposo, a domanda, dal 29 luglio 1992, con provvedimento dell’8 aprile 1998) si costituiva in giudizio e riproponeva le medesime argomentazioni già prospettate in prima istanza, insistendo (al mero scopo di una possibile ricostruzione giuridico-economica della propria carriera) in quelle non esaminate dai primi giudici: illegittimità derivata per violazione degli artt. 3 e 24, Cost., e degli artt. 9 e segg., d.P.R. n. 737/1981, nonché assoluto difetto istruttorio e motivazionale, per l’impossibilità di avvalersi di un difensore in sede disciplinare e per l’omesso esame autonomo delle risultanze fattuali emerse dalla sentenza di condanna.
24 aprile 2008
Consiglio di Stato (..) È legittima l'espulsione del poliziotto trovato in una
situazione pregiudizievole all'immagine dell'Amministrazione. Un
comportamento in grave contrasto con le norme di contegno corretto e di
condotta irreprensibile che gli appartenenti alle forze di polizia devono
osservare rende lecita la sanzione espulsiva
19 aprile 2008 Consiglio di Stato 1424/2008 (..) Con decreto del 20.06.2003 a firma del Capo della Polizia era disposta la destituzione dall’ Amministrazione della Pubblica Sicurezza, con decorrenza 23.04.2003. dell’ Assistente Capo della Polizia di Stato @@@ @@@ ricorrendo i presupposti dell’ illecito disciplinare rubricato all’ art. 7, n. 1, del d.P.R. 25.10.1981, n. 737 (aver compiuto atti che “rivelino mancanza del senso dell’ onore e del senso morale”)
18 aprile 2008
Consiglio
di Stato (..)
Guardia di Finanza. Perdita del grado. se il sottufficiale adduce motivazioni
verosimili l'omesso accertamento dei fatti vizia il provvedimento di perdita
del grado per rimozione
16 aprile 2008 Consiglio di Stato 512.08 (..) Con decreto n. 238292 del 18 settembre 1997 al M.M.A. c.s. in congedo @@@ @@@ veniva inflitta la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, con conseguente messa a disposizione del Distretto Militare competente come semplice soldato, all’esito del procedimento disciplinare avviato a seguito dell’archiviazione disposta (per infondatezza della notizia di reato) in data 17 dicembre 1996 dal Giudice per le Indagini preliminare del Tribunale di @@@ del procedimento penale a suo carico per il reato previsto dall’articolo 335 C.P., per presunte condotte illecite nell’espletamento dell’attività d’istituto e, in particolare, per aver avuto nel periodo 1985 – 1994 la disponibilità di una consistente somma di danaro di provenienza sconosciuta.
01 aprile 2008 Consiglio di Stato 1122.08 (..) Il primo giudice, con la sentenza suindicata, ha accolto il ricorso proposto dal signor @@@ @@@ avverso il decreto del capo della Polizia in data 3 luglio 2001, con cui lo stesso è stato destituito dai ruoli dell’amministrazione. Il suddetto, assistente di pubblica sicurezza, è stato destituito, poiché: a) si era rifiutato di sottoporsi a vista specialistica e ad analisi presso il Servizio operativo centrale di sanità – Centro neurologia e psicologia medica;
29 marzo 2008
Consiglio di
Stato (..)
Polizia di Stato - Destituzione per comportamento fuori servizio
26 marzo 2008 Tar Lecce 537/2008 (..) Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso la Polizia Ferroviaria di Brindisi, impugna i provvedimenti con i quali il Capo della Polizia, dopo aver disposto la rinnovazione parziale del procedimento disciplinare, gli ha inflitto la sanzione della deplorazione, recependo la proposta formulata dal Consiglio Provinciale di Disciplina. La rinnovazione del procedimento si è resa necessaria in quanto questo Tribunale, con sentenza della Sez. I n. 1892/2005, aveva annullato il precedente provvedimento sanzionatorio per illegittima composizione del Consiglio di Disciplina.
22 marzo 2008 Consiglio di Stato 624/2008 (..) Con la sentenza in epigrafe specificata, l’adito TAR accoglieva il proposto gravame, ritenendolo fondato in relazione al primo ed assorbente motivo, con il quale l’interessato aveva prospettato – richiamando l’art. 9, comma 2, della legge 7.2.1990 n. 19 e la decisione della Corte Costituzionale n. 197 del 1999 – l’inapplicabilità della predetta disposizione al personale dipendente dalla Polizia di Stato e l’applicabilità, invece, delle norme di cui al T.U. n. 737 del 1981 (in particolare, dell’art. 9, che fissa il termine di 120 giorni per la sottoposizione a procedimento disciplinare decorrente dalla pubblicazione della sentenza penale ex art. 444 c.p.p., e comunque dalla data di irrevocabilità); veniva così condivisa con detta pronuncia la tesi del ricorrente, che aveva appunto sostenuto che la sentenza che lo riguardava era passata in giudicato il 29.12.1999, sicchè, sommando a tale data giorni 120, il termine per l’avvio del procedimento disciplinare era scaduto il 27.4.2000, mentre nella specie l’ instaurazione del procedimento stesso era avvenuta soltanto in data 29.5. 2000 (data di contestazione degli addebiti) e, quindi, tardivamente.
08 marzo 2008 TAR Catanzaro 93/08 (..) per l'annullamento del provvedimento del Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di ... in data 9 agosto 2006, prot. n° 371/3-1 con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato avverso la sanzione disciplinare della consegna di giorni uno e del provvedimento del Comandante della Compagnia Carabinieri di ... in data 29 aprile 2006 prot. n° 217/2-5 con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della consegna di giorni uno
22 febbraio 2008 Tar Bologna 108/2008 (..) del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’illecita condotta tenuta dal datore di lavoro, che nel complesso può essere ricondotta nella definizione di mobbing, da cui è derivata la lesione all'integrità psicofisica della ricorrente (danno biologico) nonché della qualità della sua vita (danno esistenziale) (..) Con il ricorso n. XYXYXY/2000 l'Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria XYXYXY XYXYXY ha impugnato il provvedimento n. 2748 del 31/12/1999 con cui il Provveditore Regionale dell'Emilia Romagna dell’Amministrazione penitenziaria le ha irrogato la sanzione disciplinare della censura; di tale determinazione l'interessata ha chiesto l'annullamento, prospettando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.(..) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese dei giudizi riuniti nel limite di 1/3 e nella misura complessiva di € 7.000,00 (settemila/00) oltre a CPA e IVA; compensa le spese tra le parti per quanto riguarda i restanti 2/3.
18 febbraio 2008 Consiglio di Stato 226/2008 (..) Con l’impugnata sentenza il Tar per la Puglia ha respinto il ricorso proposto da XYXYXY XYXYXY, sovrintendente della Polizia di Stato, avverso il decreto del Capo della Polizia del 21 febbraio 2003, con il quale gli è stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione.
02 febbraio 2008 TAR Roma 113/2008 (..) PER L’ANNULLAMENTO del decreto ministeriale 13 febbraio 1997, notificato il 23 aprile 1997, con cui è stata disposta la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo obbligatorio dell’istante, con decorrenza 13 febbraio 1997 e con riduzione della metà dello stipendio.
29 gennaio 2008 TAR Bologna 40/2008 (..) L’Appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., in servizio presso il Nucleo Reparto Operativo di ...omissismsmvld.... ed impiegato prevalentemente in attività di polizia giudiziaria, con provvedimento 7 marzo 2006 della Regione Carabinieri Emilia Romagna è stato trasferito alla Stazione CC di ...omissismsmvld.... (FC) per incompatibilità ambientale, per avere avvisato telefonicamente alcuni indagati – per traffico di stupefacenti – che i loro telefoni erano sottoposti ad intercettazione
25 gennaio 2008
Consiglio di Stato (..) Polizia: i termini che scandiscono il procedimento
disciplinare sono ordinatori. A condizione, però, che non sia prevista
alcuna decadenza per la loro inosservanza. E per garantire la difesa del
lavoratore basta il limite perentorio fissato per l'intero provvedimento
24 gennaio 2008 TAR Napoli 38/2008 (..) Con ricorso notificato il 16 dicembre 2004 e depositato il 24 successivo il dott. ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., commissario capo della Polizia di Stato, all’epoca dei fatti in servizio presso la Questura di Padova, ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, con i quali è stato rigettato il ricorso gerarchico da lui proposto avverso il provvedimento (anch’esso impugnato) di comminazione della sanzione disciplinare del richiamo orale da parte del Questore di Padova.
23 gennaio 2008 Consiglio di Stato 80/2008 (..) Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... avverso il decreto del Capo della Polizia del 22.12.1000, che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi uno. Il Tribunale, in particolare, ha reputato fondato il motivo di gravame con cui il ricorrente ha contestato la violazione dei termini dettati, per lo svolgimento del procedimento disciplinare, dall'articolo 20, 1° comma D.P.R. 737/ 81, dall'articolo 113, 2° comma, D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, dall'art. 19 D.P.R. 737/81 cit. e dall'articolo 21, ultimo comma D.P.R. 737 / 81. Segnatamente il Giudice di prime cure, pur mostrandosi consapevole della non univocità della giurisprudenza sulla questione, ha reputato che tutti i termini del procedimento disciplinare hanno natura perentoria, ivi compresi quelli endoprocedimentali. E ciò in quanto la loro funzione non è solo quella di consentire tempestive controdeduzioni all'incolpato (c.d. termini a difesa), ma anche quella di far si che il procedimento disciplinare nel suo complesso si concluda in tempi rapidi e definiti, così da evitare il crearsi di situazioni di incertezza perniciose tanto per l'incolpato, quanto per l'Amministrazione.
19 gennaio 2008 TAR Lazio 42/2008 (..) del decreto n. 333-D/51426 dell’1.8.2001, notificato il 29.8.2001, col quale è stata inflitta la sanzione disciplinare – deliberata dal CPD della PS di Roma con atto n. 037/2001 C.D.P. del 26.5.2001 – della pena pecuniaria pari a 5/30 di una mensilità di stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, co. 2, n. 18, del D.P.A. 25.10.1981, n. 737, nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi al procedimento.
16 gennaio 2008 TAR Roma 40/2008 (..) Con il proposto ricorso, affidato a molteplici ed articolati motivi di ricorso, è avversato il decreto del Capo della Polizia, di cui in epigrafe, con cui è disposta la destituzione dal servizio dell’odierno ricorrente.
11 gennaio 2008 TAR Lazio 38/2008 (..) Con delibera del Consiglio provinciale di disciplina di Roma del 21 febbraio 2007 è stata proposta la sua destituzione dal servizio in relazione ai seguenti episodi : <a seguito di diverse telefonate, durante il periodo dal 4.1.2006 al 15.2.2006, si annunciava ammalato, omettendo, in alcuni casi, di riferire diagnosi e prognosi; benché più volte sollecitato non provvedeva ad esibire la prevista certificazione sanitaria; sottoposto a visita fiscale, predisposta per i periodi di malattia di cui sopra, nonostante sia stato giudicato idoneo al servizio, comunicava il protrarsi della malattia a decorrere dal giorno precedente al giudizio di idoneità; a seguito di ulteriore visita fiscale veniva invitato a presentarsi presso la CMO competente, invito al quale non ottemperava>.
07 gennaio 2008 Consiglio di Stato 1743/2007 (..) Con la sentenza in epigrafe il Tar ha accolto in parte il ricorso proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., agente di Polizia riammesso in servizio a seguito di annullamento giurisdizionale del diniego opposto dall’Amministrazione alla sua istanza di riammissione, avverso il provvedimento che lo riammetteva in servizio disponendo la corresponsione degli arretrati stipendiali solo dal 5 aprile 1994, data di asserita notifica della destituzione annullata, riconoscendogli una qualifica diversa da quella in precedenza posseduta.
07 gennaio 2008 Consiglio di Stato 1216/2007 (..) L’appuntato dei C.C. ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... veniva raggiunto da una proposta di cessazione dal servizio per scarso rendimento ai sensi dell’art. 12, lett. c), l. n. 1168 del 1961. Tutta la linea gerarchica esprimeva parere favorevole evidenziando le sanzioni di corpo comminate al militare (4 recanti la consegna, 3 recanti la consegna di rigore), ed il suo scarso ed inaffidabile rendimento essendo stato valutato per molti anni “inferiore alla media” ed “insufficiente”.
07 gennaio 2008 Consiglio di Stato 925/2008 (..) Con distinti ricorsi notificati il 25 giugno 2001 e il 5 luglio 2001, gli agenti della Polizia di Stato ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... e ...omissismsmvld.... Di ...omissismsmvld.... impugnavano, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, i provvedimenti in data 4 aprile 2001, con i quali il Capo della Polizia, all’esito dei procedimenti disciplinari ai quali entrambi erano stati sottoposti, aveva disposto la loro destituzione dal servizio.
01 gennaio 2008 Consiglio di Stato 3367/2007 (..) Con il provvedimento impugnato in primo grado il signor ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., agente di polizia penitenziaria, veniva destituito dall’impiego (..) Condanna il Ministero appellante a rifondere in favore dell’appellato le spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (eurotremila/00).
01 gennaio 2008 Consiglio di Stato 4172.07 (..) Con il ricorso di primo grado l’odierno appellato ha chiesto l’annullamento del decreto n. 333-D/4038 del 31 agosto 1994 (con cui il Capo della Polizia lo ha sospeso disciplinarmente dal servizio per la durata di 6 mesi) e del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza volta ad ottenere il riesame di tale determinazione.(..)
01 gennaio 2008 Consiglio di Stato 4455.07 (..) Con decreto in data 06.03.2000 il Capo della Polizia, in esito a procedimento disciplinare instaurato nei confronti dell’ Ispettore Capo r.e. ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... a seguito di condanna con sentenza definitiva per il reato di cui all’art. 318, primo comma, c.p. (sentenza della Corte di Cassazione del 24.10.1997) infliggeva la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, n. 1, del d.P.R. n. 737/1981 per aver compiuto “atti che rivelano la mancanza del senso dell’onore e del senso morale, arrecando grave pregiudizio all’ amministrazione della pubblica sicurezza” e per i quali è intervenuta condanna in sede penale.
01 gennaio 2008 Consiglio di Stato 6461.07 (..) Con ricorso al T.a.r. Liguria l’assistente capo della Polizia ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... impugnava, chiedendone l’annullamento, il decreto citato in epigrafe, con cui il Capo della Polizia gli aveva inflitto la misura disciplinare della destituzione dal servizio.(..) L’appello è fondato e va accolto.