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07 dicembre 2007 Consiglio di Stato 1745.2007 (..) Con la sentenza in epigrafe il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., ispettore della Polizia di Stato, avverso il decreto del Questore di Lecco del 30 gennaio 2001 con cui gli era stata inflitta la sanzione del richiamo scritto, in quanto avrebbe trattato una pratica di denunzia possesso armi in modo errato, sulla base di un’interpretazione normativa non corretta, incorrendo in comportamento negligente ai sensi dell’art.3, punto 2, del DPR 737\81.
02 dicembre 2007
Consiglio di Stato
(..)
Sanzione disciplinare al dipendente: l'Amministrazione ha 120 giorni di tempo
per irrogarla. Il termine perentorio si riferisce all'adozione del
provvedimento e non alla successiva notifica al lavoratore. La fase di
comunicazione rappresenta, infatti, l'efficacia e non la validità dell'atto
amministrativo
30 novembre 2007 TAR Bolzano 248/2007 (..) Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento, con provvedimento di data 24.12.2005, promuoveva azione disciplinare nei confronti della dott.ssa ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., Commissario Capo della Polizia di Stato e Dirigente del Commissariato di P.S di ...omissismsmvld.....
27 novembre 2007 Consiglio di Stato 5660/2007 (...) Vista la sentenza del Tribunale penale di Torino (del 14 giugno 2002) che dopo aver accertato, in concreto, la responsabilità penale del carabiniere scelto ...omissismsmvld.... D’...omissismsmvld.... per i reati di usura impropria (644 bis, c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.), lo ha cond...omissismsmvld....to per il reato p.p. dall’art. 629, e dichiarato il n.d.p. per intervenuta prescrizione, in relazione ai due episodi contestati di usura impropria;
21 novembre 2007 TAR Venezia 2308/2007 (..) Secondo quanto affermato nella contestazione di addebiti anzidetta, “alle ore 23.45” il ...omissismsmvld...., “comandato quale Capo Equipaggio in servizio di Volante, dopo aver effettuato un controllo a persona sottoposta agli arresti domiciliari in ...omissismsmvld.... Po, riceveva una nota radio dalla sala operativa del Commissariato di P.S. di ...omissismsmvld.... per un normale intervento da effettuarsi nello stesso Comune di ...omissismsmvld..... L’autista dell’autovettura di servizio, Agente Scelto ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., partiva immediatamente per dirigersi lungo la strada arginale che costeggia il fiume Po, sul luogo dell’intervento.
21 novembre 2007 TAR Milano 453/2007 (..) Il provvedimento disciplinare è stato così motivato “al termine di un periodo di malattia, dopo essere stato dichiarato idoneo al servizio da sanitario della Polizia di Stato, comunicava nella serata dello stesso giorno una nuova indisponibilità al servizio per motivi di salute arrecando un grave pregiudizio alla organizzazione dei servizi dell’ufficio di appartenenza”.
12 novembre 2007 Consiglio di Stato 4393/2007 (..) Il m.llo capo ( ora in congedo) del Corpo della Guardia di Finanza ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... è stato sottoposto ad indagini penali perché accusato di aver fornito ad alcuni partecipanti ad un concorso per il reclutamenti di allievi sottufficiali le soluzioni dei test psico-attitudinali nonché altra documentazione.
12 novembre 2007 Consiglio di Stato 4392/2007 (..) Il brigadiere del Corpo della Guardia di Finanza ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... è stato sottoposto ad indagini penali perché accusato di aver fornito, in concorso con altro appartenente al Corpo, a due nipoti partecipanti al concorso per il reclutamento di allievi sottufficiali le soluzioni dei test di cultura generale nonché altra documentazione.(..) Il Comandante in seconda del Corpo tuttavia ha ritenuto di discostarsi da tale parere e con decreto del 23 luglio 2004 ha irrogato all’interessato la sanzione della perdita del grado per rimozione.
11 novembre 2007 Corte dei Conti 491/2007 (...) Con atto di citazione del 30.9.2005, la Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale conveniva in giudizio i signori ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... e ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., già in servizio rispettivamente presso la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, per sentirli condannare al risarcimento dei danni all'immagine arrecati alle rispettive Amministrazioni di appartenenza.
31 ottobre 2007 Consiglio di Stato 1743/2007 (...) Con la sentenza in epigrafe il Tar ha accolto in parte il ricorso proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., agente di Polizia riammesso in servizio a seguito di annullamento giurisdizionale del diniego opposto dall’Amministrazione alla sua istanza di riammissione, avverso il provvedimento che lo riammetteva in servizio disponendo la corresponsione degli arretrati stipendiali solo dal 5 aprile 1994, data di asserita notifica della destituzione annullata, riconoscendogli una qualifica diversa da quella in precedenza posseduta.
31 ottobre 2007 Consiglio di Stato 4455/2007 (..) Con decreto in data 06.03.2000 il Capo della Polizia, in esito a procedimento disciplinare instaurato nei confronti dell’ Ispettore Capo r.e. ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... a seguito di condanna con sentenza definitiva per il reato di cui all’art. 318, primo comma, c.p. (sentenza della Corte di Cassazione del 24.10.1997) infliggeva la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, n. 1, del d.P.R. n. 737/1981 per aver compiuto “atti che rivelano la mancanza del senso dell’onore e del senso morale, arrecando grave pregiudizio all’ amministrazione della pubblica sicurezza” e per i quali è intervenuta condanna in sede penale.
31 ottobre 2007 Consiglio di Stato 4172/2007 (...) Con il ricorso di primo grado l’odierno appellato ha chiesto l’annullamento del decreto n. 333-D/4038 del 31 agosto 1994 (con cui il Capo della Polizia lo ha sospeso disciplinarmente dal servizio per la durata di 6 mesi) e del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza volta ad ottenere il riesame di tale determinazione.
11 ottobre 2007 TAR Toscana 947/2007 (..) Con il ricorso in esame il ricorrente, Ispettore Capo della Polizia di Stato, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale gli è stata irrogata, ai sensi dell’art. 3, punto 6, del D.P.R. 737/1981, la sanzione disciplinare del richiamo scritto per la seguente mancanza: “teneva comportamento scorretto verso superiori non osservando i normali rapporti di subordinazione gerarchica”.
06 ottobre TAR Toscana (..) del decreto del Questore della Provincia di Prato Cat. 2.8/2005 Uff. Pers. – Prot. n. 1670 del 26 ottobre 2005, notificato al ricorrente il 27 ottobre successivo, con il quale veniva inflitta al ricorrente, ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, la sanzione disciplinare del “richiamo orale” con la seguente motivazione “Responsabile di equipaggio sospendeva in occasione della consultazione referendaria un servizio di osservazione e vigilanza automontata cui era comandato unitamente ad altro componente l’equipaggio omettendo nel contempo di informare tempestivamente il Dirigente l’ufficio di appartenenza e la sala operativa della Questura”;
06 ottobre 2007 TAR Piemonte 523/2007 (..) Con ricorso notificato in data 14.11.2000 e depositata in data 7.12.2000, il ricorrente ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., Assistente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Alessandria, ma in aspettativa ininterrotta e con soluzione di continuità a partire dal 29.12.1998 per gravi condizioni di salute, insorte nonostante la giovane età, espone di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare per due presunti ma non ancora acclarati episodi, non inerenti causa di servizio ma normali relazioni della vita.
04 ottobre 2007 TAR Toscana 125/2007 (..) Solo nell’ipotesi, che qui non ricorre, del richiamo orale che “può essere inflitto da qualsiasi superiore”, non vi è, come espressamente dispone l’art. 2 del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, “obbligo di rapporto”.
04 ottobre 2007 TAR Veneto 2308.07 (..) Inoltre, ritiene che il fatto di averlo fermamente redarguito possa essere considerato alla stregua di un richiamo orale nei confronti dello stesso autista.
04 ottobre 2007 Tar Lazio 789/207 (..) Ritenendosi leso, col ricorso in epigrafe ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., premesso di essere stato Assistente della Polizia di Stato ed in tale veste di essere stato oggetto del provvedimento di destituzione pure in epigrafe indicato, lo impugnava sulla base dei seguenti motivi:
06 settembre 2007 Consiglio di Stato 4156/2007 (..) Con ricorso proposto dinanzi al T.a.r. Veneto ...omissisvld... ...omissisvld... domandava l’esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica del 20 settembre 1999 emesso su ricorso straordinario proposto per l’annullamento del D.M. 22.11.1988, che lo aveva dichiarato decaduto dal servizio per aver prestato attività lavorativa presso terzi in periodo di sospensione cautelare.
25 luglio 2007 Consiglio di Stato 1213.07 (..) La direzione generale per il personale militare della marina si discostava dalla proposta, ex art. 77, comma 3, cit., a cagione della estrema gravità degli addebiti, deferendo il ...omissisvld... al consiglio di disciplina in vista della comminatoria della perdita del grado per rimozione (cfr. nota del 17 febbraio 1997).
18 luglio 2007 Consiglio di Stato 3887/2007 (..) Il provvedimento originariamente impugnato ha inflitto all’odierno appellante, finanziere in servizio permanente, la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione in quanto l’interessato ha fatto uso per quattro o cinque volte di eroina e contattato alcuni ragazzi del proprio paese, già assuntori di stupefacenti, per rifornirsi di droga.
12 luglio 2007 Cass. civ. Sez. lavoro, 10-05-2007, n. 10668 Procedimento disciplinare, il mancato rispetto dei termini nelle fasi intermedie deve tener conto del principio della tempestività e della immediatezza
10 luglio 2007
Con una importantissima ordinanza, il T.A.R. Sicilia, ha
rimesso al vaglio della Corte Costituzionale l'art. 20 D.P.R. 737/81 per la
sua sospetta incostituzionalità nella parte in cui impone al dipendente
dell'Amministrazione della P.S. sottoposto a procedimento disciplinare, di
essere assistito esclusivamente da un difensore appartenente all'Amm.ne
medesima.
04 luglio 2007 Consiglio di Stato 2894/2007 (..) Il ...omissisvld..., maresciallo capo della Guardia di Finanze, attuale appellato, con il ricorso di primo grado impugnava gli atti relativi alla comminazione della sanzione disciplinare della perdita di grado in esito al procedimento penale per il reato di corruzione, conclusosi con la sentenza della Corte d’Appello di Genova, passata in giudicato, del 20 ottobre 2000 che dichiarava di non doversi procedere nei suoi confronti perché il reato ascrittogli era prescritto.
04 luglio 2007 Consiglio di Stato 2830.2007 (..) L’appellato, carabiniere scelto, la mattina del 13 luglio 2003 alle ore 7,20 circa, dopo aver trascorso la serata e la notte in compagnia di amici, ha perso il controllo della propria autovettura, collidendo con un albero di grosso fusto posto ai margini della carreggiata.(..) Per quanto più specificamente attiene alle Forze armate, per l’art. 36 del regolamento di disciplina, l’abuso di sostanze alcoliche e l’uso di sostanze stupefacenti costituiscono illecito disciplinare come costantemente rilevato dalla pacifica giurisprudenza di questa sezione (cfr. da ultimo sez. IV, n. 5759 del 2006 cit.).
04 luglio 2007 Consiglio di Stato 3289/2007 (..) Con la decisione appellata la Sezione di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa dichiarava inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso n.331/98, proposto dal sig. ...omissisvld... ...omissisvld..., finanziere in ferma volontaria, avverso i provvedimenti con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza aveva annullato un primo procedimento disciplinare indetto nei suoi confronti, ne aveva attivato un altro ed aveva formalizzato, nell’ambito di quest’ultimo, la contestazione degli addebiti e, in accoglimento del ricorso n.82/99, annullava il provvedimento con il quale era stata disposta la perdita del grado per rimozione del ricorrente, giudicando, tra l’altro, preclusiva dell’anzidetta sanzione disciplinare la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in favore dell’interessato.
04 luglio 2007 Consiglio di Stato 3367/2007 (..) Con il provvedimento impugnato in primo grado il signor ...omissisvld... ...omissisvld..., agente di polizia penitenziaria, veniva destituito dall’impiego
05 giugno 2007 Consiglio di Stato 910.07 (..) Con ricorso notificato il 30 maggio 1998, il sig. ...omissisvld... ...omissisvld..., agente scelto della Polizia di Stato, impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il provvedimento in data 28 febbraio 1998, con il quale il Ministero dell’Interno lo aveva destituito dall’Amministrazione della P.S., con effetto dal 18 febbraio 1992, all’esito del procedimento disciplinare instaurato successivamente alla condanna definitiva a sei anni di reclusione e alla interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni, comminatagli dalla Corte di Appello di Napoli per una serie di reati.
05 giugno 2007 Consiglio di Stato 2293/2007 (..) I provvedimenti di sospensione cautelare riguardano: il rinvenimento presso la residenza del ...omissisvld... di una domanda di congedo ordinaria in originale dalla quale l’Amministrazione ha dedotto il godimento di giorni di congedo ordinario eccedenti quelli spettanti; la registrazione di una conversazione avuta con un collega al fine di reperire eventuali notizie di reato a carico del Questore.
17 maggio 2007 TAR Lazio (..) Attraverso il ricorso in esame, notificato il 26.5.2005, la signora ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD... – Agente scelto del corpo di Polizia Penitenziaria, alla data degli atti prodotti in giudizio – chiede il risarcimento dei danni subiti per cosiddetto “mobbing”, ovvero per il “comportamento illegittimo e dispotico della sig.ra L. ...OMISSISVLD... e del sig. M. ...OMISSISVLD... invece di direttrice e comandante della Casa Circondariale Rebibbia femminile, all’epoca dei fatti superiori gerarchici” della ricorrente; nella medesima impugnativa è contenuta, inoltre, una domanda di annullamento di non chiara definizione, esplicitata solo nelle conclusioni del ricorso come richiesta di “annullare totalmente il menzionato atto”, mentre nella parte espositiva dei fatti di causa si afferma di voler impugnare “i procedimenti disciplinari”, già oggetto di “memorie difensive” e di “regolare ricorso gerarchico”; altre doglianze sembrano investire, inoltre, le classifiche riportate dalla ricorrente negli anni 2000 e 2001, nonché un non meglio precisato “demansionamento”.
16 maggio 2007 Cassazione 1648/2007 (..) La vicenda oggetto della presente controversia concerne esatta ricostruzione di carriera nei confronti di un Maresciallo ordinario, sospeso dal servizio in quanto colpito da ordine di cattura, collocato in quiescenza per perdita del grado a seguito di conferma in Cassazione della condanna inflittagli, riammesso in servizio con l’anzianità posseduta al 9 novembre 1982, cui è stato riconosciuto in base a giudicato amministrativo (alla stregua di numerose sentenze di merito e di ottemperanza, in primo grado e d’appello) il diritto ad essere valutato per l’avanzamento a maresciallo capo, ora per allora, sin dal 24 maggio 1975.
28 aprile 2008 TAR Torino 1321.2007 (..) Considerato che la sentenza della quale il ricorrente chiede l’ottemperanza, passata in giudicato, ha annullato il provvedimento di destituzione dall’impiego in quanto l’amministrazione non aveva rispettato il termine previsto dall’art. 9 legge n. 19 del 1990 per la conclusione del procedimento disciplinare, decorrente dalla data di contestazione degli addebiti, e che tale vizio ha determinato la consumazione del potere;
22 aprile 2007 Consiglio di Stato 1216/2007 (..) L’appuntato dei C.C. ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD... veniva raggiunto da una proposta di cessazione dal servizio per scarso rendimento ai sensi dell’art. 12, lett. c), l. n. 1168 del 1961.Tutta la linea gerarchica esprimeva parere favorevole evidenziando le sanzioni di corpo comminate al militare (4 recanti la consegna, 3 recanti la consegna di rigore), ed il suo scarso ed inaffidabile rendimento essendo stato valutato per molti anni “inferiore alla media” ed “insufficiente”.
22 aprile 2007 Consiglio di Stato 12171/2007 (..) Le argomentazioni svolte dall’appellante non riescono infatti a scalfire l’assunto fattuale che sorregge il provvedimento di destituzione, ossia la circostanza che l’assistente capo della Polizia di Stato ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., nonostante i ripetuti solleciti rivoltigli, in proposito, dal competente Ufficio del personale, non ha tempestivamente prodotto la documentazione sanitaria atta a giustificare le sue ripetute assenze dal servizio, verificatesi a far data dal 23.4.2003 e, comunque (seguendo la tesi dell’appellante), dal 26.7. 2003.
19 aprile 2007 Consiglio di Stato 1058.07 (..) Il sig. ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD... ha proposto ricorso innanzi al Tribunale contro il provvedimento ministeriale del 28.9.1994 n. 333-D/12039 di sospensione cautelare dal servizio di assistente capo della Polizia di Stato sino alla conclusione del procedimento penale, in cui era stata ipotizzata la commissione del reato di cui all’art. 479 c.p. da parte del medesimo.
17 aprile 2007 Consiglio di Stato 1458/2007 (..) Con la sentenza in epigrafe, impugnata da ambo le parti (Ministero e appellata), il TAR Napoli, previa riunione dei quattro ricorsi proposti dalla istante, ha accolto i ricorsi nn. 5864/1997 e 10290/1999 avverso il decreto con il quale le è stata inflitta la sanzione pecuniaria della riduzione dello stipendio di 1/30 di una mensilità dello stipendio, e avverso il rapporto informativo per l’anno 1997, ed ha respinto i ricorsi nn. 5864/1997 e 10290/1999 avverso i rapporti informativi. per l’anno 1995 e 1996.
15 aprile 2007 Consiglio di Stato 536.07 (..) Con ricorso al Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, il sig. ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD... impugnava la decisione n. 333-D/38341 in data 22/6/1998 con la quale il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell’Interno, gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della destituzione, deducendo cinque mezzi di gravame e chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
15 aprile 2007 Consiglio di Stato 1539.2007 (..) Con ricorso proposto dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, il sig. ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., agente scelto della Polizia di Stato, in servizio presso l’Ufficio Polizia di Stato, in servizio presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera dello scalo marittimo ed aereo di ...OMISSISVLD..., ha impugnato il procedimento del Capo della Polizia di Stato in data 22.5.2000 con il quale è stato disposto il suo trasferimento “per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale” al Reparto Mobile di ...(..)
07 aprile 2007
Tribunale militare della Spezia ha dichiarato ...colpevole di diserzione
propria ai sensi dell'art. 148 c.p.m.p., n. 1, così riqualificato il fatto di
cui al capo F) originariamente rubricato come diserzione impropria ai
sensi del n. 2 dello stesso articolo, per essersi il (OMISSIS)
allontanato senza autorizzazione dall'ospedale militare di (OMISSIS) ove
era sottoposto ad accertamenti sanitari, non ancora conclusi, sulla sua
idoneità psicofisica all'impiego e per non essersi poi più ripresentato,
malgrado vari inviti, per completare detti accertamenti e per tale
reato,
01 aprile 2007 TAR Palermo 746/2007 (..) Con ricorso notificato il 26.01.2006, e depositato il successivo 11.02., il ricorrente – Agente scelto della Polizia di Stato – impugna la sanzione disciplinare inflittagli per fatti accaduti al di fuori del servizio, e segnatamente durante alcuni giorni di vacanza trascorsi in una struttura balneare. (..) il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato
30 marzo 2007 Consiglio di Stato 1258/2007 (..) Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dall’agente scelto della Polizia di Stato ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD... avverso il provvedimento con cui il Capo della Polizia gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dallo stipendio per cinque mesi. (..) Condanna l’amministrazione appellata al pagamento, in favore dell’appellato delle spese del giudizio di appello che si liquidano nella misura di Euro 3.000 (tremila).
30 marzo 2007 Consiglio di Stato 925/2007 (..) Con distinti ricorsi notificati il 25 giugno 2001 e il 5 luglio 2001, gli agenti della Polizia di Stato ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD... e ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD... impugnavano, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, i provvedimenti in data 4 aprile 2001, con i quali il Capo della Polizia, all’esito dei procedimenti disciplinari ai quali entrambi erano stati sottoposti, aveva disposto la loro destituzione dal servizio.
28 marzo 2007 Consiglio di Stato, sezione VI, n. 1232 E' illegittimo il
provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un appartenente alla
Polizia di Stato senza il rispetto del termine dilatorio di dieci giorni fra
l'acquisita conoscenza da parte dell'inquisito della sua convocazione davanti
al Consiglio di disciplina e la data fissata per quest'ultima.
17 marzo 2007
Tar Lazio
Favoreggiamento della prostituzione: l'assoluzione non esclude la destituzione
dell'ispettore di polizia L'Amministrazione può legittimamente porre fine
al rapporto di lavoro se i comportamenti del dipendente, anche senza un
connesso giudizio penale di condanna, sono incompatibili con le sue delicate
funzioni
17 marzo 2007 TAR Roma 442/07 (..) Espone preliminarmente il ricorrente – appartenente all’Arma dei Carabinieri – di aver subito un procedimento penale, conclusosi con una sentenza di primo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 319, 321, 378, in concorso con altri soggetti ex art. 110 c.p., confermata in appello (con riduzione della pena e del periodo di interdizione dai pubblici uffici).
15
marzo 2007 TAR Lazio 2173/2007
(..) Procedimenti disciplinari tardivi non applicabili. I procedimenti
disciplinari promossi dalla pubblica amministrazione devono concludersi
nei termini previsti dalla legge. Di conseguenza , in caso di
provvedimento tardivo, il dipendente non può essere destituito e la
riammissione in servizio non può essere subordinata ad un nuovo accertamento
della sua idoneità psico – fisica, non essendo stato mai interessato da alcuna
invalidità e non essendo plausibile che possa averla contratta durante il
breve periodo di assenza dal lavoro.
11 Tar Brescia 168/2007 (..) Con ricorso notificato il 13/11/2003 e depositato il successivo 28/11/2003 l’ispettore capo della Polizia di Stato ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... impugna, per i motivi di seguito analiticamente indicati, l’atto con cui il Capo della Polizia gli ha inflitto la sanzione disciplinare di mesi uno di sospensione dal servizio e la corrispondente proposta del Consiglio Provinciale di Disciplina. Dagli atti di causa emerge che il 12/12/1997, unitamente all’agente Di Nunzio, l’isp. ...OMISSIS.... ricevette un esposto di tale ...OMISSIS...., che ebbe a denunciare presunte collusioni tra funzionari della Questura di Mantova e soggetti dediti ad agevolare il clandestino ingresso in Italia di ragazze rumene da avviare alla prostituzione. Egli trasmise la relativa annotazione di servizio in via riservata al Questore dell’epoca, tramite il Capo di Gabinetto. Il successivo 18/12/1997 il Questore, delegando i dirigenti della Digos e dell’Ufficio Stranieri, avviò una duplice inchiesta, che si concluse nel senso di escludere ogni irregolarità; il 23/1/1998 venne escusso a sommarie informazioni il ...OMISSIS...., che ritrattò ogni accusa. Tutti gli atti del procedimento vennero quindi trasmessi il 23/1/1998 alla Procura della Repubblica, che iscrisse la notizia di reato a modello 21 (registro notizie di reato contro noti) il 26/1/1998, e ne chiese l’archiviazione il successivo 20/3/1998.
10 marzo 2007 Cass. pen. Sez. VI, (ud. 15-01-2007) 05-02-2007, n. 4634 (..) Era ascritto agli imputati, rispettivamente vicesovrintendente e agente scelto della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di ...OMISSIS...., di aver costretto a rapporti sessuali, con abuso della loro qualità e dei loro poteri, cittadine extracomunitarie prive del permesso di soggiorno dietro la minaccia di promuovere nei loro confronti la procedura per l'espulsione;
08 marzo 2007 Tar Lombardia 63/2007 (..) Con il presente gravame il ricorrente, sostituto commissario della Polizia di Stato, impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata inflitta allo stesso la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi quattro, ai sensi dell’art. 6, numero 1 ed in relazione all’art. 4, nn. 10 e 18, del D.P.R. 25.10.1981, n. 737, unitamente al provvedimento di trasferimento dello stesso dalla squadra mobile della Questura di ...OMISSIS.... alla divisione del personale - ufficio indisponibili.
03 marzo 2007 Consiglio di Stato 926.07 (..) Con ricorso notificato il 13 luglio 2001, l’agente scelto della Polizia di Stato ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il provvedimento in data 4 aprile 2001, con il quale il Capo della Polizia, all’esito del procedimento disciplinare, lo aveva destituito dal servizio, deducendo, oltre all’eccesso di potere sotto vari profili, la violazione degli artt. 1, 7, 12 e 21 del DPR n. 737/1981 e dell’art. 24 del CCNL “Comparto Ministeri” del 16 maggio 1995.
24 febbraio 2007 Il legale risponde a cura del Dott. Massimo Tamburrino (..) Info Cives Richiesta al settore legale da abbonato (..) Mi chiamo (omissis ) e presto servizio come Assistente nel Corpo di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di ...OMISSIS.... e sono naturalmente abbonato Cives!
23 febbraio 2007 TAR Roma 442/2007 (..) Espone preliminarmente il ricorrente – appartenente all’Arma dei Carabinieri – di aver subito un procedimento penale, conclusosi con una sentenza di primo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 319, 321, 378, in concorso con altri soggetti ex art. 110 c.p., confermata in appello (con riduzione della pena e del periodo di interdizione dai pubblici uffici).
21 febbraio 2007 Consiglio di Stato 537/2007 (..) Pubblico impiego: il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento disciplinare è perentorio. La norma contenuta nell'art. 9 della l. 7 febbraio 1990, n. 19 - la quale fissa il termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna penale per l'avvio del procedimento disciplinare a carico dei pubblici dipendenti nonché il successivo termine di novanta giorni per la sua conclusione - ha portata estensiva in tutto il settore del pubblico impiego, ed è quindi applicabile anche al personale della Polizia di Stato (in luogo della normativa speciale contenuta nel D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737); ed il termine di conclusione del procedimento disciplinare ha natura perentoria, tranne che nel caso in cui detto procedimento consegua ad una sentenza penale di condanna pronunciata su accordo delle parti (c.d. patteggiamento).
18 febbraio 2007 TAR Roma 596/2007 (..) Sostiene il ricorrente, finanziere, la illegittimità del provvedimento adottato di sospensione dal servizio atteso che mancherebbe il necessario presupposto della sottoposizione del medesimo a procedimento penale, sussistendo soltanto la richiesta avanzata in merito dalla pubblica accusa, mentre il giudice delle indagini preliminari non avrebbe adottato alcuna decisione a riguardo.
17 febbraio 2007 Consiglio di Stato 245/2007 (..) per la riforma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sezione I, n. 9154/2000, resa inter partes e concernente il d.m. Interno 1° marzo 1999, rigettante la richiesta di riesame del provvedimento 16 novembre 1998, con cui il Questore di Lecco aveva inflitto la sanzione disciplinare del richiamo scritto all’appellato, agente della Polizia di Stato, dietro denuncia (pur archiviata) di una donna per violenza sessuale (fuori servizio) mediante uso della pistola di ordinanza
16 febbraio 2007
Consiglio di Stato (..)
Agente di polizia condannato per truffa: destituzione illegittima se i
colleghi "complici" non hanno subito sanzioni analoghe. Palazzo Spada
contesta la logica adottata dall'amministrazione. Vi è sproporzione rispetto
alle posizioni di altri agenti che, pur responsabili, non sono stati colpiti
dalla stessa misura
11 febbraio 2007 Consiglio di Stato 295/2007 (..) Con un quarto mezzo di censura il ricorrente deduceva violazione di termini della procedura disciplinare: il motivo era infondato. Quanto alla segnalata conclusione dell’indagine istruttoria oltre i 45 giorni indicati dall’articolo 19 quinto comma del D.P.R. 1981 n.737, gli atti acquisiti dimostravano che il funzionario istruttore, incaricato con nota 19 ottobre 1993 del Questore di Firenze (incarico rinnovato con nota 13 dicembre 1993, per ampliare le contestazioni ai nuovi fatti nel frattempo intervenuti) ottenne, in data 22 gennaio 1994, proroga di 15 giorni per la conclusione delle indagini. La relazione risulta depositata l’11 febbraio 1994, e pertanto nei termini rispetto alla data iniziale del secondo incarico. Non occorre quindi, per respingere la censura, approfondire se il termine in questione abbia natura perentoria e se lo stesso debba intendersi prorogato di un periodo pari ai tempi dell’incidente determinato dall’istanza di ricusazione proposta dal
07 febbraio 2007 TAR Lazio su ricorso 13959/2002 (..) Espone la parte ricorrente, già Maresciallo Ordinario dell’Arma dei Carabinieri, di essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato l’11.12.2001, alla reclusione di un anno e 4 mesi, ed alla multa di £. 10.000.000, con sospensione e non menzione, in relazione al reato di cui all’art. 71, comma 1, legge 685/1975
03 febbraio 2007 TAR Lazio 442/2007 (..) Sotto tale aspetto, la motivazione del gravato decreto che ha disposto la perdita del grado per rimozione, nel dare atto che il ricorrente, “vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri, forniva all’esponente di un sodalizio camorristico la notizia, acquisita nell’ambito delle funzioni d’ufficio, che nei suoi confronti era stato emesso un ordine di custodia cautelare e che per tale servigio otteneva un lauto compenso economico”, ha ritenuto “tale condotta, relativamente al reato di favoreggiamento personale, già sanzionata penalmente, … biasimevole sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contraria ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato ed ai doveri di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di un graduato dell’Arma dei Carabinieri, nonché lesiva del prestigio dell’Istituzione”.
03 febbraio 2007 TAR Lazio 146/2007 (..) del decreto prot. n. DGPM/III/9^/4^00622/04 – D.M. n. 0341/III-9/2006 del 26/9/2006, con il quale la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha deciso la perdita del grado per motivi disciplinari a carico del ricorrente e, di conseguenza, la sua cessazione dal servizio permanente; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
30 gennaio 2007 TAR Piemonte 181/2006 (..) del provvedimento n. 333-D/74112 emesso dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza in data 26 maggio 2000, notificato al ricorrente in data 8 luglio 2000, con il quale è stato inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione del servizio per la durata di mesi uno per la seguente mancanza: “capo equipaggio di pattuglia automontata destinata alla vigilanza ad obiettivo fisso (..) ( fornita da Salvatore Neglia)
29 gennaio 2007 TAR FI 125/2007 (..) Con nota del 20 gennaio 2004, il Questore di Prato attivava nei confronti del ...OMISSIS.... procedimento disciplinare, contestandogli la mancanza di cui all’art. 4 n. 18, del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, per aver disatteso l’obbligo previsto dall’art. 61 del D.P.R. 25 ottobre 1985 n. 782 della comunicazione all’ufficio dell’assenza dal proprio domicilio – il ...OMISSIS.... presentava il 20 febbraio 2004, le proprie giustificazioni
29 gennaio 2007 Consiglio di Stato 115/2007 (..) A sostegno dell’illegittimità del provvedimento estintivo del rapporto di impiego deduceva motivi di violazione dell’art. 11, in relazione agli artt. 7 e segg. del menzionato d.P.R. n. 737/1981, non essendo stata disposta la sospensione dell’azione disciplina per la pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti addebitati. Rilevava inoltre la violazione del diritto di difesa dell’incolpato, essendosi basata l’Amministrazione unicamente su una sua ricostruzione dei fatti ignorando gli elementi a discolpa addotti dall’interessato.
20 gennaio 2007 TAR Parma sentenza 9/2007 (..) Con tre separati ricorsi notificati al Questore di Reggio Emilia i nominati in epigrafe rispettivamente vice sovrintendente, assistente e agente della Polizia di Stato, hanno impugnato gli analoghi provvedimenti nn. 2.8/2656-2657-2658 del 6/7/1998 con i quali è stata loro inflitta la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 2/30 (per il ...OMISSIS....) e di 1/30 di una mensilità dello stipendio ai sensi dell’art. 4 n. 18 D.P.R. 737/81), non avendo essi prestato, durante il servizio di pattuglia di una volante, soccorso ad una cittadina bisognosa d’aiuto per spingere la propria autovettura restata in panne in una strada ad alta densità di traffico, nonostante l’espressa richiesta della stessa
13 gennaio 2007 Consiglio di Stato Personale della Polizia di Stato, processo penale e procedimento disciplinare (a cura del Dott. Raffaele Del Gaudio)
07 gennaio 2007 Consiglio di Stato 2131/2006 (..) In data 20 gennaio 1988 il vicebrigadiere dei carabinieri ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... veniva tratto in arresto dalla polizia ticinese a Mendrisio (Svizzera), per detenzione di arma da guerra (la pistola d’ordinanza), furto e possesso di targhe automobilistiche, ricettazione, furto di benzina, atti preparatori di rapina.(..) Seguiva il decreto della Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell’Esercito - datato 6 settembre 1993 – recante la comminatoria della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ai sensi dell’art. 60 n. 6), l. n. 599 del 1954.